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Edizione del 26/03/2020
Estratto da pag. 1
DL 25 marzo 2020 n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Il decreto legge prevede la possibilità di adottare, su parti o sull’intero territorio nazionale, per periodi non superiori a trenta giorni e fino al 31 luglio 2020 alcune misure, restrizioni o limitazioni.
Il decreto legge prevede la possibilità di adottare, su parti o sull’intero territorio nazionale, per periodi non superiori a trenta giorni e fino al 31 luglio 2020, una o più misure tra le seguenti:limitazione della circolazione delle persone, divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena;sospensione dell’attività in spazi aperti al pubblico, divieto di svolgere attività all’aperto, sospensione di cerimonie, eventi e competizioni sportive, anche privati;riduzione, sospensione o soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;sospensione o chiusura delle scuole di ogni ordine e grado;limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;limitazione, sospensione o chiusura di bar, ristoranti, fiere, mercati e delle attività di vendita al dettaglio, garantendo la reperibilità di generi alimentari e di prima necessità;limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato;obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure di sicurezza anti-contagio (distanza o con strumenti di protezione individuale).Il provvedimento, disponendo che le ordinanze vigenti continuino ad applicarsi per ulteriori dieci giorni, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, attraverso:uno o più DPCM, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino specifiche regioni, o del Presidente della Conferenza delle regioni, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale;Ordinanze dei Presidenti delle Regioni contenenti ulteriori restrizioni, per specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario.In tema di sanzioni, il testo prevede sanzioni amministrative da 400 a 3.000 euro per il mancato rispetto delle misure di contenimento; per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali si applica inoltre la sanzione amministrativa della chiusura da 5 a 30 giorni.La violazione intenzionale del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione per le persone sottoposte a quarantena perché positive al virus è punita con la reclusione da uno a cinque anni.   DL25marzo2020n.19riordinoCovid-1.pdfCondividi: