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Edizione del 26/10/2022
Estratto da pag. 1
Bonus Fiere: richieste di rimborso a partire dal 10 novembre
Con un recente decreto direttoriale, sono stati resi noti i termini e le modalità per poter richiedere il cosiddetto bonus fiere.
Con il decreto direttoriale 18 ottobre 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha finalmente comunicato i termini e le modalità per poter richiedere il cosiddetto bonus fiere. Stiamo parlando del contributo, fino a 10 mila euro, delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul territorio italiano. Vediamo meglio di cosa si tratta e come farne domanda.Cos’è e a chi spetta questo sconto?Il bonus fiere è stato previsto all’articolo 25 bis del decreto Aiuti. Esso consiste in un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10 mila euro, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul territorio italiano, nel periodo che va dal 16 luglio al 31 dicembre 2022. Il bonus è valido soltanto per la partecipazione agli eventi inseriti nel calendario fieristico dalla Conferenza delle regioni. Le spese ammesse sono quelle relative:all’affitto degli spazi espositivi;ai servizi per le attività promozionali a quelle relative al trasporto;al noleggio di impianti;al personale a supporto dell’azienda.L’incentivo può riguardare una o più manifestazioni, ma può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario.Bonus fiere, ecco come ottenere il rimborsoCome già detto in apertura, con il decreto direttoriale del 18 ottobre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati resi noti i termini e le modalità per poter richiedere il cosiddetto bonus fiere. In realtà, è possibile presentare la richiesta di rimborso del “buono fiere” a partire dalle 12,00 del 10 novembre e fino alle ore 17,00 del 30 novembre 2022. Quest’ultimo rappresenta una sorta di voucher già assegnato con il Dd dello scorso 7 ottobre, con il quale è stato approvato l’elenco dei beneficiari e gli importi a ognuno attribuiti.Ai fini dell’erogazione del bonus fiere – si legge nel decreto – i soggetti ai quali e` stato assegnato il “buono fiere” possono presentare al Ministero un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito www.mise.gov.it, esclusivamente per via telematica. L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.Oltre alla compilazione del relativo Modello, il richiedente deve allegare tutta una serie di documenti:copia del “buono fiere”;copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti;ricevute di pagamento delle fatture;tanto altro ancora.Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di rimborso del buono fiere, al soggetto istante e` richiesto il possesso di una PEC attiva. La registrazione della PEC e` condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza.