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Edizione del 26/03/2020
Estratto da pag. 1
Avviso del 26 marzo
Lore Ipsum
Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, è stato pubblicato il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto legge prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o, se necessario su tutto il Paese, una o più tra le misure previste dal decreto stesso per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, rinnovabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e in essa è prevista la possibilità di modulare in aumento o in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto medesimo, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Tra le misure adottabili rientrano:

la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni nonché, per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;

la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura temporanea di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane, parchi, ville e giardini pubblici;

la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;

la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

I decreti possono essere adottati anche su proposta dei Presidenti delle regioni interessate ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sentiti il Ministro della salute e i Ministri competenti per materia.

È previsto che, in attesa dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre, in caso di estrema necessità e urgenza e con efficacia limitata fino a tale momento, le misure di contenimento con proprie ordinanze.

Si prevede altresì, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario
, che i Presidenti delle regioni possano emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza e con efficacia limitata fino all'adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento, sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

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