quotidianosanita.it
Dir. Resp.
Tiratura: n.d. - Diffusione: n.d. - Lettori: 7999
Edizione del 26/03/2020
Estratto da pag. 1
Coronavirus. In Gazzetta ufficiale il nuovo decreto con le misure di contenimento. Le Regioni potranno inasprirle. Previste sanzioni fino a 3.000 euro per i trasgressori e il carcere fino a 18 mesi per i positivi al virus che si allontanano dal domicilio
Il decreto rappresenta una cornice normativa con la quale vengono confermate lerestrizioni già adottate con precedenti provvedimenti, e all'interno dellaquale si potrà successivamente intervenire con nuovi Dpcm per inasprire oallegerire le misure in vigore. Il tutto, per periodi predeterminati, ciascunodi durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piùvolte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza. IL TESTO[front5859036]26 MAR - Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 79 del 25 marzo il decretolegge contenente le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologicada Covid-19, approvato lo scorso 22 marzo dal Consiglio dei Ministri. Ildecreto rappresenta una cornice normativa con la quale vengono confermate lerestrizioni già adottate con precedenti provvedimenti, e all'interno dellaquale si potrà successivamente intervenire con nuovi Dpcm per inasprire oallegerire le misure in vigore. Il tutto, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trentagiorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020,termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio deiministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione inaumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus. Le Regioni, in caso di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento delrischio sanitario, potranno introdurre misure ulteriormente restrittive,esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisionedelle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economianazionale. I Sindaci, invece, non potranno adottare, a pena di inefficacia,ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza incontrasto con le misure statali. Nel testo si prevede inoltre un inasprimento delle sanzioni per il mancatorispetto delle misure di contenimento, con multe fino a 3.000 euro, per itrasgressori. E, per i soggetti positivi al coronavirus che lasceranno il lorodomicilio, si prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500ad euro 5.000. Il decreto è composto da 5 articoli. Articolo 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19)Qui si spiega appunto, come per periodi precedentemente richiamati, possonoessere adottate su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalitàdi esso, una o più tra le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazionialla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora senon per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati daesigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di saluteo da altre specifiche ragioni; b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardinipubblici o altri spazi pubblici; c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali,provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale; d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti chehanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettivadiffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per lepersone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive alvirus; f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghipubblici o aperti al pubblico; g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasinatura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico oprivato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo ereligioso; h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingressonei luoghi destinati al culto; i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, salegiochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centriricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; l) sospensione dei congressi,
di ogni tipo di riunione o evento sociale e diogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità disvolgimento a distanza; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine edisciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità didisporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine,centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinarele modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessiluoghi; n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive emotorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico; o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali eregionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione diservizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario,aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasportopubblico locale; p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 deldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche dellescuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazionesuperiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artisticamusicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professionisanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attivitàformative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e dasoggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove diesame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità adistanza; q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio ogemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunquedenominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e gradosia sul territorio nazionale sia all’estero; r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura deimusei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 delcodice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentarisull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delleamministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili el’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso amodalità di lavoro agile; t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettivefinalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici eprivati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione deicandidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità adistanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro itermini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le qualirisulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità disvolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi; u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generiagricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee adevitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore dipredisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza disicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre ilrischio di contagio;v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico dibevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresibar e ristoranti; z) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, ancheove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo,con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previaassunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non siapossibile rispettare la dista
nza di sicurezza interpersonale predeterminata eadeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura dicontenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quellinecessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e diprima necessità; bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nellesale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso(DEA/PS); cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalitàe lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, struttureriabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non,nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni; dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti dicoloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologicocome identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministrodella salute; ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alladisciplina vigente;gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione daparte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti dipersone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispettodella distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata aprevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblicanecessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale,previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumentidi protezione individuale; hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivitàeconomiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata aautorità pubbliche specificamente individuate. Per la durata dell'emergenza, e quindi fino al prossimo 31 luglio, potrà essereimposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione nel caso uncui ciò sia "assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e lapubblica utilità", con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito leparti sociali interessate. Articolo 2 (Attuazione delle misure di contenimento)Le misure previste all’articolo 1, si spiega qui che sono adottate con uno opiù Dpcm, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministrodell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e dellefinanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delleregioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione oalcune specifiche regioni, o il Presidente della Conferenza delle regioni, nelcaso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti potranno inoltre adottati su proposta dei presidenti delle regioniinteressate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcunespecifiche regioni, o del Presidente della Conferenza delle regioni, nel casoin cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro dellasalute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministrodell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Peri profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza eproporzionalità, i provvedimenti dovranno essere adottati sentito, di norma, ilComitato tecnico scientifico. E ancora, nei casi di estrema necessità e urgenza, per situazioni sopravvenute,e nelle more dell’adozione dei Dpcm, le misure di restrizioni potranno ancheessere adottate dal Ministro della salute. Vengono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base deidecreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto contenente le misure peril contenimento dell'epidemia, convertito in legge lo scorso 4 marzo dalParlamento. Ricordiamo che qui veniva previsto lo stop a manifestazioni oiniziative di qualsiasi natura, in luogo pubblico o privato. Le scuole di ogniordine e grado resteranno chiuse. Stessa sorte toccherà ai musei e agli altriistituti e luoghi della cult
ura. Sospese le gite scolastiche sia sul territorionazionale che all'estero. E ancora, in quel testo si prevedeva la quarantena con sorveglianza attiva agliindividui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di coronavirus.Resteranno chiuse tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizicommerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità. Inoltre, l’accesso aiservizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di benidi prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezioneindividuale. Potranno essere sospesi i servizi del trasporto di merci e dipersone, così come le attività lavorative nelle aree interessate.Continueranno inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti lemisure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministriadottati in data 8 marzo 2020 , 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020. Lealtre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nellimite di ulteriori dieci giorni (fino al prossimo 4 aprile). Si spiega poi che per gli atti adottati ai sensi di questo decreto i terminiper il controllo preventivo della Corte dei conti sono dimezzati (30 e non più60 giorni). In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presentedecreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Cortedei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato dovràriferire ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate. Articolo 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale) Si prevede che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute diaggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in unaparte di esso, potranno introdurre misure ulteriormente restrittive,esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisionedelle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economianazionale. I Sindaci, invece, non potranno adottare, a pena di inefficacia, ordinanzecontingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con lemisure statali. Articolo 4 (sanzioni e controlli)Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure dicontenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una sommada euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionalipreviste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione dilegge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto dellemisure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentatefino a un terzo. Prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria dellachiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. L'allontanamento dalla propria abitazione da parte di persone positive alcoronavirus è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro500 ad euro 5.000. Articolo 5 (Disopsizioni finali)Le disposizioni del decreto si applicheranno alle Regioni a statuto speciale ealle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivistatuti e le relative norme di attuazione. Infine, si precisa chedall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.26 marzo 2020