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Edizione del 11/10/2022
Estratto da pag. 1
IN EVIDENZA - 11 OTTOBRE
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(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://confagritorino.musvc2.net/e/r?q=Ls%3d8yLtI_wsWp_83_vqXr_66_wsWp_78eR3SmY.jEe9qKt.3tE_vqXr_66k_JUsU_TjHsD.eIuP_vqXr_66_wsWp_88j5q_JUsU_UhF_wsWp_78_vqXr_66yQjYqE_vqXr_74sQk4._wsWp_862G2_P-jQE8_vqXr_74h-_JUsU_UeQq5.k-_HVuT_RAP_vqXr_74uH_vqXr_6VvPDW-l36B_ws3e1fWp_83B-6458B_wsWp_864KuVRcQo%26g%3dQ7b5YD%266%3dqKxNgR.s7x%269x%3dWBRE%26D%3d5%26D%3d8VCU%26t%3dUAWB%26L%3d5Z0ZAS0bBU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

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Martedì 11 Ottobre 2022 – San Giovanni XXIII, papa

Bon caval a veul bon cavajer

Novità per l’anagrafe zootecnica: il registro sarà solo informatizzato

Rammentiamo che il 27 settembre scorso è entrato in vigore il decreto del Ministero della salute n. 134 del 5 agosto 2022 recante un aggiornamento delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali. Tuttavia, con le prime istruzioni operative è stato precisato che le nuove regole saranno applicabili pienamente solo dopo la predisposizione di un manuale operativo, ora in via di definizione in sede ministeriale, la cui adozione è prevista entro 45 giorni dalla pubblicazione, quindi entro l’11 novembre prossimo. Successivamente, il manuale dovrà essere approvato dalla Conferenza stato-regioni, per cui sarà operativo probabilmente da dicembre 2022.

Con la piena applicazione del manuale operativo sul sistema nazionale di identificazione e registrazione (I&R), il registro informatizzato in Bdn sostituirà obbligatoriamente qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto previsto da disposizioni precedenti al decreto. Ricordiamo ancora che gli allevatori di bovini, bufalini, ovini, caprini o suini, possono optare sin da subito per la tenuta del registro informatizzato, mentre questa possibilità sarà progressivamente introdotta anche per le altre specie animali e tipologie di stabilimenti. Le aziende che adottano l’opzione informatizzata non necessitano di nessun altro registro cartaceo.

In previsione di questo obbligo, gli allevatori che ancora adottano il registro cartaceo possono contattare le Unioni Agricoltori per valutare le modalità di passaggio alla versione informatizzata in BDN.

Registro ufficiale degli operatori professionali (Ruop): istruzioni per iscriversi

Il Regolamento Ue 2031 del 2016 ha istituito il Registro ufficiale degli operatori professionali (Ruop) gestito dal Servizio fitosanitario che lo aggiorna e lo alimenta.

Un recente decreto Mipaaf di fine luglio ha fornito le indicazioni operative per far funzionare il sistema, che sinteticamente illustriamo.

Chi deve richiedere l’iscrizione:

a) l’operatore professionale che introduce o sposta nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;

b) l’operatore professionale autorizzato a rilasciare passaporti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai sensi dell’art. 89 del Reg. (UE) 2031/2016;

c) l’operatore professionale che chiede all’autorità competente di rilasciare i certificati fitosanitari per l’esportazione, la riesportazione e pre-esportazione;

d) l’operatore professionale autorizzato ad applicare il marchio ISPM15 o l’operatore professionale autorizzato a rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all’articolo 99 del Reg. (UE) 2031/2016, che fornisce informazioni ai sensi degli articoli 45 o 55 del medesimo regolamento, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate;

Sono esonerati dall’ iscrizione al RUOP:

? gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;

? gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di semente,
escluse quelle che richiedono un certificato fitosanitario in caso di introduzione nell’UE;

? chi esercita un’attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti che si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;

? chi esercita esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da imballaggio di legno.

Passaporto delle piante

Il Settore fitosanitario autorizza a rilasciare passaporti per piante, prodotti vegetali e altri oggetti appartenenti a particolari famiglie, generi o specie e tipi di merci, qualora l’operatore professionale soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

– possiede le conoscenze necessarieper effettuare gli esami di cui all’art. 87 del Reg. 2031riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’art. 30, par. 1 del medesimo regolamento, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi ad essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi;

– dispone di sistemi e procedureche gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilitàdi cui all’art. 69 del Reg. 2031 (registra i dati che permettono di identificare per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto gli operatori professionali che hanno fornito questo materiale e quelli ai quali è stata fornita, oltre che le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante; conserva i dati registrati per almeno tre anni) e di cui all’art. 70 (istituisce sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l’identificazione degli spostamenti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti all’interno e tra i siti).

Accreditamento per la produzione di materiali di moltiplicazione

L’accreditamento del produttore vivaista da parte della Regione è finalizzato alla vendita di materiali di propagazione di fruttiferi, orticole e ornamentali per il quale sono richiesti specifici requisiti di qualità sotto il profilo genetico e sanitario. Consente la commercializzazione di questi materiali in tutta l’Unione europea.

Possono richiedere l’accreditamento i vivaisti iscritti al Ruop anche contestualmente all’iscrizione al registro.

Per approfondimenti si rimanda al [sito](https://confagritorino.musvc2.net/e/t?q=6%3dDRXTLY%260%3dT%261%3dSRbH%26E%3dQZJW%26I%3dA7JDL_5qqs_F1_Ftfp_P9_5qqs_E6KP0.H30vEB8.393F2DH8.vJ_Ftfp_P905z_Kdsn_UsJ3Fv_Hovc_R44tH762BHN51_Ftfp_P965FOvP7-9vJCLnD7MnH7-InD_Ftfp_P9nKHH59NSnP7H19-yEy1-DK24ISvEB8-pEAFrH1BnB7SC1NB2D3%267%3dzKG4n1yOpR.B87%269G%3dXKRX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) della Regione Piemonte – settore fitosanitario

Sostegno a favore del settore apistico, a novembre le domande di aiuto

Agea ha recentemente emanato le istruzioni finalizzate alla concessione dei sostegni a favore della filiera apistica previsti da uno specifico decreto del Mipaaf per la campagna 2021.

In sostanza sono state stabilite le modalità attuative per la richiesta e l’erogazione dell’aiuto a favore degli apicoltori che, alla data del 31 dicembre 2021, sono in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari e sono registrati in Banca dati nazionale apistica (Bdn) come apicoltori professionisti, che producono per la commercializzazione ed esercitano l’apicoltura sia in forma stanziale, sia praticando il nomadismo, anche ai fini dell’attività di impollinazione. Le provvidenze saranno erogate come «aiuti de minimis» in agricoltura.

Per semplificare e agevolare il più possibile gli adempimenti a carico agli allevatori, rammentiamo che la presentazione delle domande avverrà in modo precompilato sulla base:

– delle informazioni già presenti nella Bdn che sara
nno le uniche a far fede;

– dei dati aziendali presenti nel fascicolo aziendale del Sian.

L’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice Iban valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia; è altresì obbligatorio l’indirizzo Pec dell’agricoltore, attivo ed aggiornato.

La domanda di aiuto potrà essere presentata dal 31 ottobre 2022 fino al 14 novembre 2022.

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