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Edizione del 29/09/2022
Estratto da pag. 1
Per il buono fiere è necessaria l’istanza di rimborso
Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione deve essere presentata entro la data di scadenza del buono, cioè il 30 novembre 2022
A seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, con decreto del 9 settembre 2022 il MISE ha disposto, con effetto dal 12 settembre 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per il c.d. buono fiere, previsto dall’art. 25-bis del DL 50/2022.

Tale norma riconosce un buono, del valore massimo di 10.000 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022) al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

A seguito della ricezione delle relative richieste, il MISE rilascia il buono, mediante invio all’indirizzo PEC comunicato dal richiedente, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse, pari a 34 milioni di euro per l’anno 2022.

Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la medesima procedura informatica impiegata per l’inoltro della richiesta, ed entro la data di scadenza del buono, stabilita il 30 novembre 2022, apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti agevolabili effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche (un fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero, www.mise.gov.it).

Al riguardo, si ricorda che sono ammissibili all’agevolazione le spese sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in spese per l’affitto, l’allestimento e la pulizia degli spazi espositivi, per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti, per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie, per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale, per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica. Non sono, invece, ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse; l’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

All’istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma a dicembre 2022, la dichiarazione in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

La mancata presentazione, entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione e la presentazione di documentazione incompleta sono causa di revoca dell’agevolazione.

Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.Il MISE verifica la completezza e la regolarità delle richieste, determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente soste
nute, fermo restando il valore massimo del buono fiere e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis.

A seguito dell’esito positivo dei controlli, il Ministero, previa registrazione dell’aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC, e dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/73 (concernente la morosità nei confronti di una o più cartelle di pagamento).

Nel caso in cui emergano irregolarità, il Ministero provvede, rispettivamente, all’erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 31 del DL n. 69/2013 (decurtando il bonus della parte corrispondente all’inadempienza accertata, con versamento di detto importo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi), ovvero a segnalare l’inadempimento alle amministrazioni competenti.

A seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, con decreto del 9 settembre 2022 il MISE ha disposto, con effetto dal 12 settembre 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per il c.d. buono fiere, previsto dall’art. 25-bis del DL 50/2022.

Tale norma riconosce un buono, del valore massimo di 10.000 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022) al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

A seguito della ricezione delle relative richieste, il MISE rilascia il buono, mediante invio all’indirizzo PEC comunicato dal richiedente, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse, pari a 34 milioni di euro per l’anno 2022.

Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la medesima procedura informatica impiegata per l’inoltro della richiesta, ed entro la data di scadenza del buono, stabilita il 30 novembre 2022, apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti agevolabili effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche (un fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero, www.mise.gov.it).

Al riguardo, si ricorda che sono ammissibili all’agevolazione le spese sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in spese per l’affitto, l’allestimento e la pulizia degli spazi espositivi, per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti, per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie, per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale, per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica. Non sono, invece, ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse; l’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non
recuperabile.

All’istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma a dicembre 2022, la dichiarazione in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

La mancata presentazione, entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione e la presentazione di documentazione incompleta sono causa di revoca dell’agevolazione.

Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.Il MISE verifica la completezza e la regolarità delle richieste, determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute, fermo restando il valore massimo del buono fiere e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis.

A seguito dell’esito positivo dei controlli, il Ministero, previa registrazione dell’aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC, e dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/73 (concernente la morosità nei confronti di una o più cartelle di pagamento).

Nel caso in cui emergano irregolarità, il Ministero provvede, rispettivamente, all’erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 31 del DL n. 69/2013 (decurtando il bonus della parte corrispondente all’inadempienza accertata, con versamento di detto importo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi), ovvero a segnalare l’inadempimento alle amministrazioni competenti.

A seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, con decreto del 9 settembre 2022 il MISE ha disposto, con effetto dal 12 settembre 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per il c.d. buono fiere, previsto dall’art. 25-bis del DL 50/2022.

Tale norma riconosce un buono, del valore massimo di 10.000 euro, alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022) al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

A seguito della ricezione delle relative richieste, il MISE rilascia il buono, mediante invio all’indirizzo PEC comunicato dal richiedente, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse, pari a 34 milioni di euro per l’anno 2022.

Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la medesima procedura informatica impiegata per l’inoltro della richiesta, ed entro la data di scadenza del buono, stabilita il 30 novembre 2022, apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti agevolabili effettivamente sostenuti per la partecipazi
one alle manifestazioni fieristiche (un fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero, www.mise.gov.it).

Al riguardo, si ricorda che sono ammissibili all’agevolazione le spese sostenute per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in spese per l’affitto, l’allestimento e la pulizia degli spazi espositivi, per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti, per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie, per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale, per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica. Non sono, invece, ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse; l’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

All’istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma a dicembre 2022, la dichiarazione in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

La mancata presentazione, entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione e la presentazione di documentazione incompleta sono causa di revoca dell’agevolazione.

Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.Il MISE verifica la completezza e la regolarità delle richieste, determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute, fermo restando il valore massimo del buono fiere e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis.

A seguito dell’esito positivo dei controlli, il Ministero, previa registrazione dell’aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC, e dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/73 (concernente la morosità nei confronti di una o più cartelle di pagamento).

Nel caso in cui emergano irregolarità, il Ministero provvede, rispettivamente, all’erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 31 del DL n. 69/2013 (decurtando il bonus della parte corrispondente all’inadempienza accertata, con versamento di detto importo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi), ovvero a segnalare l’inadempimento alle amministrazioni competenti.