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Edizione del 25/03/2020
Estratto da pag. 1
Coronavirus, ecco le misure applicabili a tutta Italia
25/03/2020 - Limitazione o sospensione di tutte le attività d’impresa o professionali e di lavoro autonomo, possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche. Sono alcune delle possibil...
25/03/2020 - Limitazione o sospensione di tutte le attività d’impresa o professionali e di lavoro autonomo, possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche.

 

Sono alcune delle possibili misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, elencate nel Decreto Legge approvato ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri.

 

La strada intrapresa dal Governo è stata quella stilare un elenco di circa 30 restrizioni che potranno essere adottate, su specifiche parti o su tutto il territorio nazionale, per periodi predeterminati, ciascuno non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento o in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus.

 

In realtà quasi tutte le misure sono già vigenti ma con disomogeneità e con scadenze differenziate; l’intento del Governo è quello di dotarsi e di dotare le Regioni di una procedura che eviti le sovrapposizioni di norme e le contraddizioni tra le misure. 

Coronavirus, seguiranno DPCM e Ordinanze regionali

La procedura prevede, quindi, che le misure siano introdotte con DPCM, su proposta del Ministro della Salute o dei presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche Regioni, o su proposta del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

 

Nelle more dell’adozione dei DPCM, il Ministro della Salute potrà introdurre le misure di contenimento con proprie Ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle Regioni potranno emanare Ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.

 

Le Ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del Decreto Legge continuano ad applicarsi per ulteriori 10 giorni. Questa specifica previsione dovrebbe valere per le Ordinanze regionali di chiusura degli studi professionali emanate per Lombardia, Piemonte e Piacenza e per quelle che hanno regolato la sospensione dei cantieri.

 

Coronavirus, le misure

Le restrizioni ‘standardizzate’ (elenco tratto dal comunicato del Governo, in attesa del testo del DL) sono le seguenti:

 

- la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;

- la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;

- la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;

- la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

- la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;

- la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado
e delle istituzioni di formazione superiore;

- la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

- la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;

- la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;

- la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;

- l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

 

Coronavirus, multe da 400 a 3.000 euro, chiusura attività e arresto

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sarà punito con una multa da 400 a 3.000 euro. Non si applicheranno più, invece, le sanzioni previste dall’articolo 650 del Codice Penale.

 

Il mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali sarà punito anche con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione la multa sarà raddoppiata e la chiusura sarà applicata nella misura massima.

 

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con reclusione da uno a cinque anni (articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale).

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