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Dir. Resp.
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Edizione del 25/03/2020
Estratto da pag. 1
Coronavirus. Misure anticontagio: sanzioni amministrative e penali
Chi non rispetterà le misure di contenimento del contagio sarà soggetto ad una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro, salvo che il fatto costituisca reato.
Imprese sanzionate anche con lo stop da 5 a 30 giorni
In caso di violazione delle misure previste per i pubblici esercizi o le attività produttive o commerciali, si applicherà anche la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
La reiterata violazione della medesima disposizione comporterà il raddoppio della sanzione amministrativa e l’applicazione, nella misura massima, di quella accessoria.
Inoltre, il mancato rispetto, intenzionale, del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone positive al virus e sottoposte a quarantena verrà punito ai sensi dell'articolo 452, primo comma, n. 2, del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica), ossia con la reclusione da 1 a 5 anni.
E’ quanto dispone il testo del nuovo decreto-legge varato ieri, 24 marzo, in Consiglio dei ministri, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto sostituisce, così, le contravvenzioni di cui all’articolo 650 del Codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), che finora avevano presidiato le misure di distanziamento sociale e “anticontagio”, con questo nuovo quadro sanzionatorio, riorganizzato nel senso di prevedere una depenalizzazione delle condotte punibili.
Coronavirus. Misure di contenimento del contagio
Tra le misure di contenimento applicabili, il cui mancato rispetto potrà portare alle sanzioni amministrative e accessorie indicate, rientrano:
la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti contagiati in quarantena e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico;
la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive;
la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di vendita al dettaglio;
la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone nonchè a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, e, per i servizi di pubblica necessità, previa adozione di protocolli di sicurezza e dispositivi di protezione individuale.
Decreto-legge: procedure nell’emergenza Coronavirus
Il nuovo provvedimento dell’Esecutivo, per contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, prevede la possibilità di adozione di una o più tra le misure di contenimento indicate, che potranno riguardare specifiche parti o l’intero territorio nazionale nonchè periodi predeterminati di durata massima di 30 giorni, reiterabili e modificabili fino al termine dello stato di emergenza (fissato al 31 luglio 2020).
Le stesse misure – si legge nel comunicato stampa del CdM di fine seduta - potranno avere un’applicazione “m
odulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”, sulla base di criteri di adeguatezza e proporzionalità.
Il testo prevede che gli interventi siano introdotti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Salute o dei presidenti delle regioni interessate ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Nelle more dell’adozione dei DPCM, il ministro della Salute potrà introdurre, con ordinanza, proprie misure di contenimento.