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Edizione del 25/03/2020
Estratto da pag. 1
Coronavirus, multe e carcere: la nuova stretta
Pubblicato il: 25/03/2020 07:06Sanzioni da 400 a 3000 euro per coloro che violano le regole anti contagio.Rischia fino a 5 anni invece chi, positivo, viola la quarantena. Il Consigliodei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, e del ministro dellaSalute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misureurgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.Il decreto -spiega il comunicato di palazzo Chigi- prevede che, al fine dicontenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio,possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sullatotalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiorea trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al terminedello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dalConsiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.[INS::INS]L'applicazione delle misure -spiega la nota- potrà essere modulata in aumentoovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus,una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri diadeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamentepresente."Ciascuno deve fare la propria parte per affrontare l'emergenza, per poterlavincere e potersi rialzare quanto prima", ha sottolineato il premier GiuseppeConte aggiungendo: "Se tutti rispettano le regole non solo mettono in sicurezzasé stessi e i propri cari ma consentono all'intera comunità nazionale di uscirequanto prima da questa fase di emergenza".Tra le misure adottabili rientrano: la limitazione della circolazione dellepersone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per isoggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per lepersone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati; lasospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura distrutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei,cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impiantisportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, stradeurbane; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attivitàludiche, ricreative, sportive e motorie all'aperto o in luoghi aperti alpubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative oeventi di qualsiasi natura; la sospensione delle cerimonie civili e religiose ela limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche seprivati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamentisportivi all’interno degli stessi luoghi; la possibilità di disporre o diaffidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, lasospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci odel trasporto pubblico locale; la sospensione o la chiusura dei servizieducativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delleistituzioni di formazione superiore; la limitazione o la sospensione delleattività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei serviziessenziali e di pubblica utilità; la limitazione, la sospensione o la chiusuradelle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti,delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita aldettaglio, garantendo in ogni caso un'adeguata reperibilità dei generialimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitareassembramenti di persone; la limitazione o la sospensione di ogni altraattività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo; lapossibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavorosubordinato anche in deroga alla disciplina vigente; l’obbligo che le attivitàconsentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitareassembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezzainterpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non s
iapossibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli disicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure,prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute o dei presidentidelle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specificheregioni, ovvero del presidente della Conferenza delle regioni e delle provinceautonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente delConsiglio dei ministri, il ministro della Salute possa introdurre le misure dicontenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazionisopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i presidenti delle Regionipossono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamentenegli ambiti di propria competenza. Le ordinanze locali ancora vigentiall’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite diulteriori dieci giorni. Il presidente del Consiglio o un ministro da luidelegato riferisce almeno mensilmente alle Camere sulle misure adottate.Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancatorispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativadel pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzionicontravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altradisposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Nei casi dimancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attivitàproduttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativaaccessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Incaso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzioneamministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misuramassima. La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dallapropria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perchérisultate positive al virus è punita, ai sensi dell'articolo 452, primo comma,n. 2, del codice penale, con la reclusione da uno a cinque anni.RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.TweetCondividi su WhatsApp