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Edizione del 25/03/2020
Estratto da pag. 1
ITALIANI E ITALIANI ALL`ESTERO -COVID-19 - MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, martedì 24 marzo 2020, suproposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, RobertoSperanza, ed ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti perfronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari eil diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti delterritorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati,ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabilianche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, unao più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misurepotrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamentoepidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decretostesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalitàal rischio effettivamente presente.Tra le misure adottabili rientrano: la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto diallontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perchécontagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avutocontatti stretti con soggetti contagiati; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura distrutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei,cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impiantisportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, stradeurbane; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche,ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico,riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi diqualsiasi natura; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o lasospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché didisciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’internodegli stessi luoghi; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali eregionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi ditrasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, dellescuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazionipubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblicautilità; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività disomministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, deimercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo inogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessitàda espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone; la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o diattività professionali e di lavoro autonomo; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto dilavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione dimisure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispettodella distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblicanecessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale,previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumentidi protezione individuale.Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure,prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente delConsiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidentidelle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune spec
ificheregioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle provinceautonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente delConsiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure dicontenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazionisopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regionipossono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamentenegli ambiti di propria competenza.Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuanoad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15giorni alle Camere sulle misure adottate.Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancatorispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativadel pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzionicontravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altradisposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi oattività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzioneamministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione lasanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nellamisura massima.La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propriaabitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultatepositive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n.2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).(24/03/2020-ITL/ITNET)