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Dir. Resp.
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Edizione del 24/03/2020
Estratto da pag. 1
Il nuovo decreto legge: tutte le misure
[front9454723]24 MAR - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte edel Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge cheintroduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica daCOVID-19. Il decreto - spiega il comunicato di Palazzo Chigi - prevede che, al fine dicontenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio,possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sullatotalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiorea trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al terminedello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dalConsiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero indiminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o piùtra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezzaspecifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente. Tra le misure adottabili rientrano:- la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto diallontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perchécontagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avutocontatti stretti con soggetti contagiati; - la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura distrutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei,cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impiantisportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, stradeurbane; - la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche,ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico,riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi diqualsiasi natura; - la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o lasospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché didisciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’internodegli stessi luoghi; - la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali eregionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi ditrasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale; - la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, dellescuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore; - la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazionipubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblicautilità; - la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività disomministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, deimercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo inogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessitàda espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone; - la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o diattività professionali e di lavoro autonomo; - la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto dilavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente; - l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misureidonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto delladistanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità,laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsionedi protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti diprotezione individuale. Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure,prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidentidelle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specificheregioni, ovvero del Presidente della
Conferenza delle regioni e delle provinceautonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente delConsiglio dei ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure dicontenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazionisopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regionipossono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamentenegli ambiti di propria competenza. Le ordinanze locali ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-leggecontinuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni. Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce almenomensilmente alle Camere sulle misure adottate. Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancatorispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativadel pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzionicontravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altradisposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi oattività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzioneamministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione lasanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nellamisura massima. La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propriaabitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultatepositive al virus è punita, ai sensi dell’articolo 452, primo comma, n. 2, delcodice penale, con la reclusione da uno a cinque anni. 24 marzo 2020