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Edizione del 24/03/2020
Estratto da pag. 1
Coronavirus, Dossier Profili Finanziari: “Incremento di 20 milioni di euro sul Fondo per le emergenze nazionali con riduzione spesa lotteria degli scontrini”
Circa le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», gli articoli da 1 a 3 hanno sostanzialmente natura ordinamentale. Gli stessi, infatti, forniscono delucidazioni, di carattere esemplificativo, in merito alle misure adottabili con riferimento alla diffusione del COVID-19 e prevedono una procedura ad hoc per l’adozione delle suddette misure, proprie di ciascuna autorità competente.
“Circa le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», gli articoli da 1 a 3 hanno sostanzialmente natura ordinamentale. Gli stessi, infatti, forniscono delucidazioni, di carattere esemplificativo, in merito alle misure adottabili con riferimento alla diffusione del COVID-19 e prevedono una procedura ad hoc per l’adozione delle suddette misure, proprie di ciascuna autorità competente. L’articolo 3 del decreto precisa come dalle misure di cui agli articoli 1 e 2 del decreto, adottate “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale”, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo 4 del decreto, rubricato “Disposizioni finanziare”, inoltre, al comma 1 prevede un incremento di 20 milioni di euro per il 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per fronteggiare gli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con la suddetta delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. La copertura di tale importo, come precisa il comma 2 dell’articolo 4, avverrà attraverso la riduzione di euro 20 milioni dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016 (concernente la cd. “lotteria degli scontrini” per incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici). Le risorse comprese nella suddetta copertura hanno un limite massimo di spesa pari a 53 milioni di euro per il 2020 e, a decorrere dal 2021, a 56 milioni di euro annui presenti nel Fondo iscritto sul capitolo 3919 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze”. E’ quanto si legge nel Dossier sul disegno di legge “Interventi in materia di emergenza COVID-19: profili finanziari”, pubblicato alla Camera. cdn/AGIMEG