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Edizione del 08/09/2022
Estratto da pag. 1
Dal 9 settembre la richiesta del buono fiere
Dal 7 settembre e fino all''apertura dello sportello sarà possibile accedere alla piattaforma per verificare il possesso dei requisiti tecnici e delle...
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Per il buono fiere domande a partire dal 9 settembre. In sede di conversione del decreto cd. “Aiuti” (D.L. n.50/2022) è stato inserito l’articolo 25-bis il quale prevede la concessione alle imprese aventi sede operativa in Italia e che - dal 16 luglio al 31 dicembre 2022 - partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia (di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), un “buono” del valore di 10.000 euro per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti. Tale “buono” ha una validità fino al 30.11.2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario. I termini e le modalità di presentazione delle relative istanze di agevolazione sono stati definiti con il D.M. 4 agosto 2022. Di recente il Ministero dello Sviluppo economico ha, altresì, pubblicato alcune FAQ in cui vengono chiariti diversi aspetti del beneficio in esame. 

Sul piano soggettivo, si osserva che restano fuori dal beneficio i soggetti cd. “only REA”. Per accedere al "buono fiere", infatti, devono ricorrere tutti gli elementi di cui all'articolo 2082 del codice civile relativi alla definizione di "imprenditore". Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve aggiungersi l'ulteriore requisito della evidenza formale dell'impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Così, pur esercitando un'attività economica, i soggetti "only-REA" (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili "imprese".

Come previsto dall’articolo 3 del D.M. 4 agosto 2022, le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa, in via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Mise, sezione “Buono Fiere”, dalle ore 10 alle ore 17 di tutti i giorni lavorativi, a partire dal 9 settembre 2022. Nell’istanza dovrà essere riportato l’indirizzo PEC dell’impresa valido e funzionante, che è utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e Ministero, nonché l’IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente. A decorrere dalle ore 10 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l’invio delle domande di agevolazione, i soggetti proponenti possono verificare il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica. Il buono, lo si ricorda, è rilasciato dal Mise secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande (si tratta di un click day) e nei limiti delle risorse previste (34 milioni di euro per il 2022).

Nelle FAQ il Ministero ha precisato che sono ammesse all’agevolazione anche le spese sostenute prima del 16 luglio 2022. Resta inteso che le citate spese devono riferirsi alle fiere internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica, apposita “istanza di rimborso” delle spese e degli investimenti ammissibili effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso deve essere allegata copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse, nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese. Il Ministero, verifica la completezza e la regolarità della richiesta di rimborso, determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute, fermo restando il valore massimo del buono fiere, e procede alla verifica del rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento “de minimis”.

Nel caso le predette verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero provvede alla concessione mediante l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC e dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n.602/1973.