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Edizione del 08/09/2022
Estratto da pag. 1
“Bonus fiere”: domande a partire dal 9 settembre per 34 milioni di euro
Il Ministero dello Sviluppo economico, con Decreto Ministeriale dello scorso 4agosto 2022, ha reso operativo il bonus fiere rendendo nota la data a partiredalla quale decorre il termine per le imprese di presentare la propria istanzaaffinché possano giovarsi del suddetto bonus. Si tratta di un provvedimento cheprevede un contributo a fondo perduto nella somma massima di € 10.000, pari al50% delle somme sopportate dalle imprese che partecipano a fiere internazionaliorganizzate sul territorio italiano. così come disposto dall’art. 25 bis del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 – Misure urgenti in materia di politicheenergetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degliinvestimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina -, cd. Decreto Aiuti, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (inG.U. 15/07/2022, n. 164). Il suddetto decreto definisce termini e modalità dirilascio del buono relativo al ristoro delle spese e dei relativi investimentisopportati dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche,nonché le procedure di recupero delle somme riconosciute nei casi di utilizzoillegittimo dell’agevolazione. Gli eventi rispetto ai quali è possibilebeneficiare del contributo sono quelli inseriti nel calendariofieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.Il bonus ha lo scopo di contribuire alla promozione e alla valorizzazione delleeccellenze del made in Italy e alla ripresa del mondo fieristico, un settoreparticolarmente colpito durante l’emergenza Covid-19 ma anche dalle conseguenzedel conflitto in Ucraina. La copertura finanziaria è pari a 34 milioni di euro.        Indice 1. Come viene rilasciato il bonus fiere? 2. Quali sono le spese ammissibili? 3. Il sistema dei controlli 1. Come viene rilasciato il bonus fiere?Per poter usufruire del bonus fiere, i soggetti interessati dovranno presentareapposita istanza, esclusivamente, in modalità telematica mediante ilprocedimento informatico stilato dai tecnici del MISE. Il bonus che può esserechiesto solamente una volta da parte del soggetto interessato può avere adoggetto partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche.  In caso dipresentazione di più richieste in successione tra loro è considerata, ai finidell’assegnazione del buono fiere, esclusivamente l’ultima domanda regolarmentetrasmessa. La domanda precedente sarà, in questo caso, annullata e sostituitada quella successiva. Sarà cura del legale rappresentante dell’impresa,presentare – esclusivamente in via elettronica – le domande di agevolazioneaccedendo alla piattaforma messa a disposizione presso il sito internet delMinistero (www.mise.gov.it), sezione “Buono Fiere”. Sono, in ogni caso,irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedurainformatica.A decorrere dal 9 settembre, dalle ore 10.00 alle 17.00 di tutti i giornilavorativi, dal lunedì al venerdì, le imprese aventi sede sul territorionazionale potranno prenotare il bonus fiere. L’iter di presentazionedell’istanza per la concessione del buono fiere prevede l’espletamento delleseguenti attività: 1) accesso dell’istante alla piattaforma telematica,mediante CNS (Carta Nazionale dei Servizi); 2) compilazione delle informazionie dei dati richiesti per la redazione della domanda nella procedurainformatica; 3) finalizzazione della domanda. La domanda è da considerarsiesattamente inoltrata – esclusivamente – a seguito del rilascio da parte dellaprocedura informatica dell’attestazione di avvenuta trasmissione. Nellarichiesta l’istate dovrà dichiarare: a) di essere il legale rappresentantedell’impresa proponente; b) di avere sede operativa nel territorio nazionale edi essere iscritto e risultare attivo al Registro delle imprese della camera dicommercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; c)di avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più dellemanifestazioni fieristiche; d) di avere sostenuto o di dover sostenere spese einvestimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazionifieristiche, in
dicando l’importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al50 per cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere e fermorestando il valore massimo di euro 10.000,00; e) di essere a conoscenza che ilbuono fiere viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dalregolamento de minimis; f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici perle medesime finalità di cui all’articolo 25- bis del decreto aiuti; g) diessere a conoscenza delle finalità del buono fiere, nonché delle spese e degliinvestimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo; h) di non esseresottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, diliquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordatopreventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativavigente; i) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cuiall’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa diincapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciòostative.L’istanza deve riportare l’indirizzo di posta elettronica certificatadell’impresa che sarà utilizzato per ogni comunicazione tra impresa eMinistero, nonché l’IBAN inerente al conto corrente bancario intestato alsoggetto richiedente.  Per agevolare la presentazione delle domande di ristoro,le imprese potranno eseguire già dalle ore 10.00 del 7 settembre 2022 icontrolli riguardanti il possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioninecessarie in vista dell’invio della domanda di prenotazione del buono dal 9settembre. Il bonus fiere verrà corrisposto tenendo conto  dell’ordinetemporale di presentazione delle domande e delle coperture finanziariestanziate per la misura. Per le istanze che si concludono con esito positivo,il MISE procede entro il 31 dicembre 2022 alla concessione del bonus mediante accredito del rimborso spese sul conto corrente indicato nella domanda (art. 5DM 4 agosto 2022). 2. Quali sono le spese ammissibili?Ai sensi dell’art. 4 del DM 4 agosto 2022 sono ammissibili, finché non verrannoesaurite le coperture finanziarie disposte per il provvedimento, le sommesostenute dalle medesime imprese richiedenti per la partecipazione allemanifestazioni fieristiche, inerenti: a) spese per l’affitto degli spaziespositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in talecategoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi ealtri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica; b) spese perl’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi diprogettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzionedi allacciamenti ai pubblici servizi; c) spese per la pulizia dello spazioespositivo; d) spese per il trasporto di campionari specifici utilizzatiesclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazionifieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché lespese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dellospazio fieristico; e) spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessarie dei prodotti esposti; f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e diattrezzature e strumentazioni varie; g) spese per l’impiego di hostess, stewarde interpreti a supporto del personale aziendale; h) spese per i servizi dicatering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo; i)spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connessealla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione dibrochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini,video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione allamanifestazione fieristica.Non sono cumulabili con il bonus gli esborsi inerenti tasse e imposte.Tuttavia, l’IVA (imposta sul valore aggiunto) rientra all’interno del bonusqualora la stessa costituisca per il soggetto beneficiato del bonus un esborsonon recuperabile.3. Il sistema dei contro
lliSuccessivamente all’erogazione del bonus il Ministero provvede all’esecuzionedei controlli previsti dalle norme nazionali con la finalità di vagliare laveridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate daglistessi in sede di richiesta di agevolazione. Qualora all’esito dei controlli irequisiti non siano soddisfatti il Ministero provvede revocando le agevolazioniconcesse. I soggetti beneficiari del bonus sono obbligati a favorire, in ognifase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni emonitoraggi disposti dal Ministero. È facoltà del Ministero compiereaccertamenti anche d’ufficio, anche mediante la consultazione diretta degliarchivi e dei pubblici registri riguardanti le dichiarazioni sostitutivepresentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento in questione dirichiesta del bonus.  Diventa autore di Diritto.itScopri di più!Ti potrebbe interessare anche“Decreto Aiuti bis”: nuove misure per lavoratori, imprese e famigliedi Biarella Laura 24 agosto 2022Assegno unico e universale per i figlidi Redazione 30 marzo 2021Fisco: scattano i termini per usufruire del “bonus psicologo”di Rosario Bello 25 luglio 2022Assegno unico per i figli: a chi spetta, come fare domanda, simulatoredell’importo mensiledi Redazione 16 febbraio 2022© RIPRODUZIONE RISERVATA