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Edizione del 02/09/2022
Estratto da pag. 1
In vista del click day del 9 settembre per richiedere il buono fiere, il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato alcune FAQ sui beneficiari, sulle modalità di presentazione delle istanze, sulle spese ammissibili e sulle modalità di rilascio e rimborso del buono.
Si ricorda che l’art. 25-bis del DL 50/2022 convertito ha introdotto un buono del valore massimo di 10.000 euro per le imprese con sede operativa in Italia che, dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via elettronica dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 9 settembre 2022, secondo le modalità stabilite dal DM 4 agosto 2022. Dalle 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello, è possibile verificare il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere alla procedura informatica. Il buono fiere è assegnato dal Ministero sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il buono è inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario (si veda “Per il buono fiere domande dal 9 settembre con click day” del 20 agosto 2022).
Il MISE specifica che non possono accedere al contributo i soggetti “only REA”: per richiedere il beneficio devono ricorrere tutti gli elementi ex art. 2082 c.c., relativi alla definizione di imprenditore, a cui si aggiunge l’ulteriore requisito dell’evidenza formale dell’impresa, cioè l’iscrizione nel Registro delle imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). “Pertanto – conclude la risposta – pur esercitando un’attività economica, i soggetti «only-REA» (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili «imprese»“.
Il buono fiere può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche e può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario. Le domande si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta trasmissione. È considerata ammissibile, ai fini dell’assegnazione del buono fiere, una sola domanda per ciascun soggetto beneficiario. In caso di presentazione di più richieste in successione tra loro, è considerata, ai fini dell’assegnazione del buono fiere, esclusivamente l’ultima domanda regolarmente trasmessa prima della chiusura dello sportello.
Per quanto riguarda le spese ammissibili, non sono ammesse all’agevolazione quelle relative a imposte e tasse. L’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Sono ammissibili, invece, le spese sostenute prima del 16 luglio 2022 se si riferiscono alle fiere internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.
In vista del click day del 9 settembre per richiedere il buono fiere, il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato alcune FAQ sui beneficiari, sulle modalità di presentazione delle istanze, sulle spese ammissibili e sulle modalità di rilascio e rimborso del buono.
Si ricorda che l’art. 25-bis del DL 50/2022 convertito ha introdotto un buono del valore massimo di 10.000 euro per le imprese con sede operativa in Italia che, dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Reg
ioni e delle Province autonome.
Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via elettronica dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 9 settembre 2022, secondo le modalità stabilite dal DM 4 agosto 2022. Dalle 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello, è possibile verificare il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere alla procedura informatica. Il buono fiere è assegnato dal Ministero sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il buono è inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario (si veda “Per il buono fiere domande dal 9 settembre con click day” del 20 agosto 2022).
Il MISE specifica che non possono accedere al contributo i soggetti “only REA”: per richiedere il beneficio devono ricorrere tutti gli elementi ex art. 2082 c.c., relativi alla definizione di imprenditore, a cui si aggiunge l’ulteriore requisito dell’evidenza formale dell’impresa, cioè l’iscrizione nel Registro delle imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). “Pertanto – conclude la risposta – pur esercitando un’attività economica, i soggetti «only-REA» (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili «imprese»“.
Il buono fiere può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche e può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario. Le domande si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta trasmissione. È considerata ammissibile, ai fini dell’assegnazione del buono fiere, una sola domanda per ciascun soggetto beneficiario. In caso di presentazione di più richieste in successione tra loro, è considerata, ai fini dell’assegnazione del buono fiere, esclusivamente l’ultima domanda regolarmente trasmessa prima della chiusura dello sportello.
Per quanto riguarda le spese ammissibili, non sono ammesse all’agevolazione quelle relative a imposte e tasse. L’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Sono ammissibili, invece, le spese sostenute prima del 16 luglio 2022 se si riferiscono alle fiere internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.
In vista del click day del 9 settembre per richiedere il buono fiere, il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato alcune FAQ sui beneficiari, sulle modalità di presentazione delle istanze, sulle spese ammissibili e sulle modalità di rilascio e rimborso del buono.
Si ricorda che l’art. 25-bis del DL 50/2022 convertito ha introdotto un buono del valore massimo di 10.000 euro per le imprese con sede operativa in Italia che, dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via elettronica dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 9 settembre 2022, secondo le modalità stabilite dal DM 4 agosto 2022. Dalle 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello, è possibile verificare il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere alla procedura informatica. Il buono fiere è assegnato dal Ministero sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande e fino a
esaurimento delle risorse disponibili. Il buono è inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario (si veda “Per il buono fiere domande dal 9 settembre con click day” del 20 agosto 2022).
Il MISE specifica che non possono accedere al contributo i soggetti “only REA”: per richiedere il beneficio devono ricorrere tutti gli elementi ex art. 2082 c.c., relativi alla definizione di imprenditore, a cui si aggiunge l’ulteriore requisito dell’evidenza formale dell’impresa, cioè l’iscrizione nel Registro delle imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). “Pertanto – conclude la risposta – pur esercitando un’attività economica, i soggetti «only-REA» (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili «imprese»“.
Il buono fiere può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche e può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario. Le domande si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta trasmissione. È considerata ammissibile, ai fini dell’assegnazione del buono fiere, una sola domanda per ciascun soggetto beneficiario. In caso di presentazione di più richieste in successione tra loro, è considerata, ai fini dell’assegnazione del buono fiere, esclusivamente l’ultima domanda regolarmente trasmessa prima della chiusura dello sportello.
Per quanto riguarda le spese ammissibili, non sono ammesse all’agevolazione quelle relative a imposte e tasse. L’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Sono ammissibili, invece, le spese sostenute prima del 16 luglio 2022 se si riferiscono alle fiere internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.