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Edizione del 01/09/2022
Estratto da pag. 1
Come spesso si riscontra nella legislazione italiana, esistono apparatinormativi ridondanti e privi di organicità che vanno a definire sistemioperativi importanti per il Paese, ma che dopo anni di riforme non si riesconoa riordinare e semplificare: è il caso della normativa che regola gli strumentiche facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani.Bonus 10mila euro ai giovani/ Cos'è, come funziona e usare la "dote" propostadal PdGli istituti del tirocinio e dell’apprendistato, infatti, pur occupandosi dellostesso tema, sono sempre rimasti formalmente e normativamente indipendenti esoggetti a sistematiche revisioni, che però mai hanno considerato unasostanziale integrazione e semplificazione, lasciando lo spazio nel corso deglianni a “fantasiose” e dannosissime interpretazioni che, andando oltre lospirito della norma, hanno creato danni importanti.GIOVANI E LAVORO/ Il vuoto tra competenze e mercato da colmareÈ necessario fare un po’ di chiarezza a partire dalle definizioni ufficiali deidue sistemi.Il tirocinio è stato recentemente ridefinito dal comma 720 dell’articolo 1della Legge di bilancio 2022 come “percorso formativo di alternanza tra studioe lavoro finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, ancheper migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. …”, e si suddividein due grandi categorie:• Tirocinio curricolare: funzionale al conseguimento di un titolo di studioformalmente riconosciuto;• Tirocinio extracurricolare: messo in atto da un ente promotore all’esterno diun percorso di studi.INCENTIVI ASSUNZIONI/ Un fallimento che mette in dubbio il taglio del cuneofiscaleL’apprendistato è definito dall’articolo 41 del decreto legislativo 81/2015come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazionee alla occupazione dei giovani”, e si articola in tre tipologie:• Apprendistato di primo livello: inserito nel corso di studi per la qualificae il diploma di scuola media superiore e il certificato di specializzazionetecnica superiore (Ifts);• Apprendistato di secondo livello o professionalizzante: legato ad unaqualificazione lavorativa informale (in pratica una forma di assunzioneagevolata);• Apprendistato di terzo livello o di alta formazione: inserito nel corso distudi del sistema terziario Its Academy in primis o Università.La diversità formale principale è comunque dettata dal fatto che, mentrenell’apprendistato è formalizzato un vero e proprio contratto di lavoro, contutte le normative e tutele che questo comporta, il tirocinio resta nel limbodi “percorso formativo”, normato in dettaglio per quanto riguardal’extracurricolare da leggi regionali formulate da linee guida nazionali e perquanto riguarda il curricolare da accordi e convenzioni tra istituzioneformativa e aziende.Al di là degli aspetti normativi specifici, i vari studi effettuati da enti eassociazioni datoriali (Anpal, Adapt, centri studi di associazioni datoriali;sindacati eccetera) in questi anni per verificare il successo delle varieformule, hanno evidenziato che sostanzialmente il tirocinio extracurricolare el’apprendistato professionalizzante vanno a sovrapporsi come rispostaall’esigenza delle aziende di inserire nuove risorse, ma con evidenti punti divantaggio in favore del tirocinio, in quanto “meno impegnativo”, non essendolegato a un contratto di lavoro ed economicamente più vantaggioso sia perretribuzione sia per aspetti e incombenze amministrative. Tutto questo adiscapito del trattamento contrattuale del giovane, che in molti casi vieneingiustamente sfruttato anche oltre quanto previsto dalla norma.Altre incongruenze hanno fatto sì che all’apprendistato di terzo livello, adispetto delle grandi opportunità per giovani e aziende, si sia preferito iltirocinio curricolare, meno oneroso per i datori di lavoro, ma anchequalitativamente meno performante nella formazione “on the job” dei giovani.D’altro canto, le problematiche appena esposte in modo parziale e succinto sonoben presenti nel dibattito politico, tanto che ancora una volta si è cercato dirisolverle con interventi spot.Nella Legge di
bilancio 2022 si sono date alcune indicazioni sui tirocini chedovevano, entro 180 giorni (il termine è scaduto a giugno), portare ad unaccordo in Conferenza Stato-Regioni sulle linee guida nazionali, ma che almomento non ha ancora visto la luce.Inoltre, alla Commissione lavoro della Camera dei deputati nel giugno scorso èiniziato l’esame della legge di riforma dell’apprendistato, ma lo stop dovutoallo scioglimento delle Camere ha fermato i lavori.Ancora una volta però si sta pensando a interventi parziali e scoordinati e nona una razionalizzazione dell’intero sistema.Una proposta di buon senso potrebbe essere allora quella di far confluireapprendistato e tirocinio in un unico provvedimento legislativo, semplificandole norme e annullando la parte contributiva dell’apprendistato, eliminando iltirocinio extracurricolare in favore dell’apprendistato professionalizzante eapplicando il tirocinio curricolare (al di fuori di un contratto di lavoro)alle sole esperienze di Pcto, limitate nel tempo e aventi funzioniesclusivamente orientative.Si dovrebbe inoltre valorizzare l’apprendistato di terzo livello, rendendoloobbligatorio (ma con reali facilitazioni per le aziende) all’interno deipercorsi Its Academy, recentemente istituzionalizzati con la legge 99 del 15luglio 2022.L’appuntamento delle prossime elezioni, con il successivo insediamento di unnuovo Parlamento e di un nuovo Governo, potrebbe essere l’occasione per unintervento incisivo sul tema, sempre che si vogliano far prevalere le ragionidi vantaggio per il Paese e per i giovani rispetto alle logiche di parte.— — — —Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazionedi qualità e indipendente.SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI© RIPRODUZIONE RISERVATA