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Edizione del 20/08/2022
Estratto da pag. 1
‘Prepararsi ed essere pronti’, il Ministero per il rientro in aula
‘Prepararsi ed essere pronti’ è il motto adottato dal ministero dell’Istruzione in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Ogni sforzo sarà indirizzato a mitigare e contenere la circolazione virale in classe. Sulla scorta del quadro sanitario attuale, viale Trastevere fornisce indicazioni strategiche rivolte alle istituzioni scolastiche, in relazione al quadro epidemiologico e alle evidenze progressivamente disponibili. ‘Gli obiettivi prioritari- afferma il ministero in una nota- sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione sulle attività didattiche ed educative’.

INDICAZIONI STRATEGICHE PER I E II CICLO DI ISTRUZIONE, IEFP E CPIA – In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, ecco le sei misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica: Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; Igiene delle mani ed etichetta respiratoria (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, ‘Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021’; Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; Ricambi d’aria frequenti.

Il documento del ministero dell’Istruzione individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, dove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali: Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; Aumento frequenza sanificazione periodica; Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ; Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi con- testi e fasi della presenza scolastica); Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione; Consumo delle merende al banco. Le Indicazioni di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023 _versione+05.08.pdf/ c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842).

INDICAZIONI STRATEGICHE PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA – In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili queste ulteriori cinque misure di prevenzione: Attività educative da svolgersi – compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative – prevedendo gruppi stabili di bambini; Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi; Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto; Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi. Consu
mo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

AERAZIONE E QUALITÀ DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI – Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida emanate dal presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 26 luglio indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l’apertura delle finestre. Sono poi da considerare – e se possibile evitare – fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre). Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola. L’assenza di arredi e materiali inquinanti. L’igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc. In buona sostanza, le Linee guida raccomandano che ‘l’utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell’aria non sia adeguata’. Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell’uso di dispositivi aggiuntivi, quali rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici. Si sottolinea infatti che ‘l’utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell’aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell’aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anticontagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell’aria indoor e outdoor’. Richiamata la necessità di monitorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida chiariscono le diverse competenze in gioco: ‘Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare …’. Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secondo quanto previsto dalla normativa. Le Linee guida di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (GU Se- rie Generale n.180 del 03-08-2022).

IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE CONCERNENTE LE MISURE DI SICUREZZA – L’art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha raccomandato alle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché agli istituti tecnici superiori, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, ‘il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano’. La medesima disposizione ha prescritto, inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, ‘l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva’, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. Ancora, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, il citato art. 3, comma 5, ha consentito l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia respiratoria e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all’infezione da Covid-19.

IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE CONCERNENTE LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ – Il citato decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell’
articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è intervenuto in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti: la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive; al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE CONCERNENTE L’OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO – L’art. 4-ter.1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del 15 giugno 2022, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale ‘requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ‘ e imponendo ‘al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica’.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023- Dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all’introduzione di misure di contrasto al Covid-19 e, pertanto, il citato Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023. Preminente rilievo, pertanto, vengono ad assumere le Indicazioni strategiche dell’Istituto superiore di sanità, sopra richiamate, che consentono di ‘prepararsi ed essere pronti’ per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Si evidenzia, infine, che l’art. 3 del cita
to decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, questo Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario.

Agenzia DIRE

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