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Edizione del 24/04/2022
Estratto da pag. 1
SICUREZZA SUL LAVORO/ Il modello "collaborativo" da sviluppare in Italia
L’ondata di infortuni sul lavoro che sta tormentando l’Italia riportaall’attualità le fragilità del nostro ordinamento relativo a prevenzione salutee sicurezza e soprattutto l’irrisolta questione delle modifiche sistematiche alT.U. 81/2008 apportate recentemente dalla legge n. 215/2021, il cosiddettodecreto fiscale, che ha irrobustito severamente le sanzioni dopo l’alluvione didecreti legge, protocolli, linee guida accordi, ecc. a carico delle aziende.Vero è che un sistema prevenzionistico non può reggere sulla sola forzadeterrente della sanzione poiché è evidente che l’incremento delle pene non puòsvolgere questa funzione. Fondamentale, invece, è dotare imprese e luoghi dilavoro di veri presidi di competenze e professionalità, oltre al temadell’identificazione di specifici standard formativi e alla definizione dichiari percorsi di aggiornamento professionale costruendo nuove professionalitàin grado di muoversi negli ambienti di lavoro in sintonia con le molteplicitrasformazioni in atto. DOPPIA ESENZIONE IMU/ Se anche la Consulta ricorda le storture del sistemafiscalePer esempio, a proposito di formazione che è fondamentale, esiste un modosemplice e allo stesso tempo efficace per assolvere l’obbligo formativoprevisto dal decreto 81 ed evitare scomode sanzioni. Un modo che permette aidatori di lavoro di tutelare la salute dei propri lavoratori formandoli adovere su tutti i rischi presenti in azienda, risparmiando sui costi sia intermini di spazio che di tempo, che di denaro. Stiamo parlando dei corsi disicurezza online svolti tramite metodologie didattiche innovative in modalitàe-learning o blended (e-learning + aula/videoconferenza). Queste modalità,oltre a essere consigliate per il particolare periodo in cui ci troviamo, sonoprogettate per essere compatibili con le esigenze di datori di lavoro elavoratori, in quanto “portano” i percorsi formativi all’interno dei luoghi dilavoro, tramite un semplice dispositivo dotato di connessione a internet (comePC, tablet o smartphone). I corsi di sicurezza in modalità e-learning sonovalidi ai sensi degli Accordi tra Stato e Regioni, a condizione che venganoerogati da soggetti autorizzati e in possesso dei requisiti professionali (titoli di studio, attestati o esperienza) e dei requisiti tecnici (piattaformee-learning che permettono il tracciamento dell’attività formativa). LAVORO & SENTENZE/ Quando può essere riconosciuto l'infortunio in itinere?Un recente caso di infortunio sul lavoro ha messo in luce l’evoluzione da unmodello antinfortunistico “iperprotettivo” a un modello “collaborativo” in cuigli obblighi sono ripartiti tra Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio diPrevenzione e Protezione (Rspp) e lavoratore. Il caso riguarda l’infortunio diun operaio che – mentre era intento al tornio – al fine di prelevare il pezzodopo la tornitura, aveva infilato la mano destra, indossante un guanto, nellazona di lavoro della macchina quando ancora gli organi erano in movimento. Ildito mignolo aveva quindi riportato la frattura scomposta della falange(guarita in 98 giorni con inabilità temporanea di 40 giorni). La Corted’appello aveva confermato la sentenza di primo grado che avevadichiarato datore di lavoro e Rspp responsabili del reato di lesioni colpose,per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. La Cassazione penale haribaltato però la sentenza di condanna, ribadendo che il sistema dellanormativa antinfortunistica si è evoluto passando da un modello“iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoroquale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta suilavoratori a un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti trapiù soggetti, lavoratori compresi.Evasione, la prima casa è sequestrabile/ Cassazione: "Anche se è abitazioneindagato"In tema di infortuni sul lavoro dunque, il datore di lavoro che ha effettuatouna valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di unadeterminata attività, fornito al lavoratore i relativi dispositivi disicurezza, adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizi
one digaranzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condottaesorbitante e imprevedibilmente colposa del lavoratore. Nella nuova versionedella legge 215/2021 vi è l’obbligo non più di dirigenti e preposti bensì dellostesso datore di lavoro di adeguata e aggiornata formazione secondo un accordoelaborato entro il 30 giugno 2022 dalla conferenza Stato-Regioni. Fondamentale poi una sentenza della Corte di Giustizia Ue del 10 febbraio 2022che stabilisce che in materia di trattamento e opportunità devono essereprevisti soluzioni ragionevoli da parte del datore di lavoro per  lavoratrici ei lavoratori disabili con opportuna formazione.— — — —Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazionedi qualità e indipendente.SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI© RIPRODUZIONE RISERVATA