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Edizione del 04/04/2022
Estratto da pag. 1
Sicurezza luoghi lavoro: tra fine stato emergenza e novità all’orizzonte. Ecco cosa cambia per i farmacisti
tags: Sicurezza, Farmacie, Sicurezza sul lavoro, piccole farmacieSicurezza luoghi lavoro: tra fine stato emergenza e novità all’orizzonte. Eccocosa cambia per i farmacistiCon la fine dello stato di emergenza cambiano le normative e decadono alcuniobblighi nella gestione della sicurezza dei lavoratori. Che cosa cambia per ifarmacisti e le novità in arrivoLa fine dello stato di emergenza e le novità normative che si sono succedute inquesto ultimo periodo presentano ricadute anche sulla gestione della sicurezzadei lavoratori. Sono tanti gli ambiti a cui occorre prestare attenzione e conl'aumento dei contagi la guardia non può essere abbassata nemmeno sul frontedel Covid-19. Quale è la situazione per i farmacisti?Sicurezza sul lavoro: cosa resta e cosa cambia con fine stato emergenzaDal 1° aprile, con la fine dello stato di emergenza, ci sono state diversemodifiche nell'operatività dei farmacisti e, tra i vari ambiti toccati, alcuniaspetti hanno avuto ricadute anche in merito alla gestione dei lavoratori. Comeriporta una recente nota di Federfarma, "le misure di sicurezza di cui al DPCM2 marzo 2021 e relativi allegati non sono più obbligatorie, ma, nei luoghi dilavoro, il datore di lavoro rimane comunque responsabile della sicurezza deilavoratori, tutelando la salute e l'integrità degli stessi, proteggendoli dairischi presenti. Pertanto, a prescindere della cessazione formale dello statodi emergenza, sarà necessario continuare a valutare anche il grado di rischioda contagio da Covid-19, soprattutto nella fase di aumento dei contagi, eadottare le opportune misure per mitigare il rischio". Tra le misure chepermangono, va ricordato, sino al 30 aprile, "l'utilizzo del Green pass baseper chiunque intenda accedere nei luoghi di lavori e della mascherina alchiuso. Per convegni e congressi e eventi assimilabili, resta poi il Green passrafforzato (sempre fino al 30 aprile)", mentre, sino al 30 giugno, è ancoraoperativa "la sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti arischio di contagio (art. 83, d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni,in legge n.77/2020)".Da normativa nuovi obblighi per tutte le attivitàOltre all'impianto di norme strettamente legate all'emergenza pandemica,l'ambito della sicurezza sul lavoro ha visto, nell'ultimo periodo, alcuniinterventi nella direzione di un rafforzamento della disciplina. Come spiegauna recente circolare di Federfarma Roma, va rilevata "una novità, che consistenell'obbligo da parte dei Datori di Lavoro di individuare e formare la figuradel Preposto, colui, cioè, che contribuisce a garantire la sicurezza deilavoratori. Tale figura - prima prevista esclusivamente in determinati settorilavorativi, quali il montaggio di ponteggi o le demolizioni - a partire dal 30giugno sarà obbligatoria per tutte le attività. Entro tale data, la ConferenzaStato-Regioni stabilirà anche le modalità di formazione e di aggiornamento".D'altra parte, "anche il datore di lavoro, unitamente ai dirigenti ed aipreposti, dovrà ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamentoperiodico. L'accordo che verrà adottato in sede di Conferenza stato regionistabilirà quindi anche durata, contenuti minimi e modalità della formazioneobbligatoria a carico del datore di lavoro, accorpando, rivisitando emodificando i precedenti accordi in materia di formazione".Criticità per le piccole farmacieVa evidenziato, a ogni modo, che "sono numerosi, tuttavia, i dubbi suscitatidalla normativa e, per questo, è stato presentato anche un interpello alMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali". Tra gli aspetti su cui siattende un chiarimento c'è il nodo relativo alle piccole farmacie: un dubbiosottoposto al ministero è "se l'obbligo della figura del Preposto debba essereottemperato anche nelle piccole realtà lavorative, in cui è presente il Datoredi Lavoro che ha anche funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione eProtezione, come nel caso delle farmacie rurali". Oltre a questo aspetto, "c'èpoi una seconda novità, che consiste nella obbligatorietà di corsi diaggiornamento anche per gli addetti
all'emergenza incendio. Se in passato lanormativa prevedeva in maniera generica degli aggiornamenti per tale figura, lanuova normativa stabilisce invece che tali aggiornamenti avvenganoobbligatoriamente ogni cinque anni e abbiano una durata di due ore per leattività a basso rischio. Tra queste rientrano le farmacie con superficie lordainferiore a 400 mq. Tali corsi dovranno essere programmati entro il 4 ottobre esvolti entro il 4 aprile 2023".Francesca Giani