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Edizione del 23/03/2022
Estratto da pag. 1
Sicurezza sul lavoro, come orientarsi nel labirinto delle regole. Parla l`ingegnere Carmine Barbato - Ildenaro.it
Cita il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Un paese moderno si misura anche dalla capacità di creare e conservare ambienti di lavoro sicuri”. E papa Francesco: “La vera ricchezza sono le persone, senza di esse non c’è comunità di lavoro, non c’è impresa, non c’è economia. La sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane, che hanno valore inestimabile agli occhi di Dio e anche agli occhi del vero imprenditore”.

Ingegnere, 50 anni, Carmine Barbato ha trascorso gli ultimi venti a occuparsi di salute e sicurezza sul lavoro. Una materia in cui districarsi è davvero complicato. “Imprese e lavoratori – aggiunge – faticano orientarsi nel labirinto di norme e regole che a volte sembrano fatte per rendere più difficile la vita di tutti”.

in foto Carmine Barbato

Ingegner Barbato, ci può aiutare a sciogliere qualche nodo in questo ambito?

Volentieri, perché considero la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro una missione, quasi una vocazione. Ho sempre pensato che fosse una dottrina difficile da comunicare, ma indispensabile non solo per la salvaguardia della vita e della salute dei lavoratori ed anche per il benessere stesso delle imprese e degli enti. Se si imparasse fina da piccoli la cultura della salute e della sicurezza, di certo tutta la comunità potrebbero trarne grandi benefici.

Ne beneficerebbe anzitutto chi sta nei luoghi di lavoro. Ma spesso la formazione in tale materia è considerato un costo. Non è così?

Sbagliando. E’ un investimento, oltre che naturalmente un obbligo di legge. Basta considerare quante conseguenze gravose eviterebbero i datori di lavoro: infortuni, periodi di assenza, interruzione o ritardo delle attività, danni economici, sanzioni penali anche estremamente serie. Adottando una corretta cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ci si prende cura anche della propria azienda e dell’ente in cui si opera. A questo bisognerebbe pensare con maggiore attenzione.

Entriamo ora nel groviglio apparentemente inestricabile delle norme legislative. Ci faccia da sherpa nella giungla normativa…

Per effetto del decreto legislativo 146/2001, il decreto fiscale, convertito in legge 215/2021, è stata realizzata di fatto una nuova mini riforma del cosiddetto Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro. Governo e Parlamento sono intervenuti in maniera energica per contrastare efficacemente il preoccupante fenomeno degli infortuni. Si teme in particolare che la ripresa dell’edilizia, settore collocato al quinto posto per infortuni denunciati e al secondo per casi mortali, possa addirittura aggravare i dati già allarmanti.

E tuttavia esso incrocia anche le novità introdotte nell’art. 37 del decreto legislativo 81/2008. Giusto?

Esattamente. Parliamo dell’obbligo di formazione per i datori di lavoro, dell’aggiornamento biennale dei preposti svolto obbligatoriamente in presenza, della la rimodulazione dell’addestramento. E ancora, dell’obbligo per gli appaltatori e subappaltatori di comunicare al committente il nominativo del proprio preposto.

Cosa può dirci delle tempistiche relative all’entrata in vigore di questi nuovi obblighi?

Al momento si rinvia alla Circolare n. 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 16.02.2022. Invece, trovano immediata applicazione gli obblighi concernenti l’addestramento, che dovrà essere effettuato da un professionista esperto direttamente sul luogo di lavoro, con prova pratica ed esercitazione applicata e tracciamento di tutto il percorso formativo effettuato in apposito registro informatizzato.

Si parla della sottoscrizione di un nuovo accordo in seno alla Conferenza Stato-Regioni. A che si riferisce?

Sarà molto interessante vedere e valutare come sarà regolata la formazione. Sarebbe utile che si prendessero in considerazione temi spesso sottovalutati e ignorati. In particolare, l’azione di regresso da parte dell’INAIL in caso di infortunio sul lavoro. Nel frattempo, continueranno a valere le disposizioni d
el 2011.

E cioè?

Gli organismi di vigilanza operanti nei vari Enti si riserveranno di chiedere opportuno riscontro in merito alla necessità di adattare le attività formative nel corso dell’anno in corso.

Il 1° febbraio 2022 è entrata in vigore la legge n. 238/2021 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”. Cosa può dirci in proposito?

Agli articoli 19, 20 e 26 sono state introdotte importanti novità riferite al decreto legislativo 231/2001 e vorrei soffermare l’attenzione su alcuni aspetti che possono essere utili.

Faccia pure…

Le modifiche ai reati riguardanti i delitti informatici e il trattamento illecito di dati”. In particolare, la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici, o diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, vale a dire intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. O ancora impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. E non basta.

Non basta?

Si perché ci sono modifiche ai reati indicati nell’art. 25 quinquies del decreto legislativo 231/2001:“Delitti contro la personalità `individuale”. In particolare, la detenzione o accesso a materiale pornografico – adescamento di minorenni. Tornando alle attività d’impresa in senso proprio, si interviene sull’abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. E sulla raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (manipolazione del mercato).