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Edizione del 11/03/2020
Estratto da pag. 1
Nota esplicativa al Decreto 8 Marzo 2020 sul trasporto merci
[cid]Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8Marzo 2020Data la situazione eccezionale legata alla diffusione del Covid-19 in tutto ilterritorio nazionale italiano, riportiamo un estratto della nota al Decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 Marzo 2020, relativo al trasportoe spostamento delle merci:Trasporto merciLe merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasportodelle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conducei mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati espostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna oprelievo delle merci.Trasporti transfrontalieriLe limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovatimotivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultatipositivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire daiterritori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gliinteressati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento conqualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze dipolizia in caso di eventuali controlli.(fonte esteri.it)Riportiamo per completezza il testo integrale OCDPC interpretativa DPCM n.59 8Marzo 2020:Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenzarelativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti daagenti virali trasmissibili.Il capo del dipartimento della Protezione CivileVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gliarticoli 25, 26 e 27;VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la qualeè stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorionazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologiederivanti da agenti virali trasmissibili;VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile inrelazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenzadi patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n.637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, e 645 del 8marzo 2020 recanti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile inrelazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenzadi patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti inmateria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti in materiadi contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo2020;VISTI gli esiti della riunione del Comitato operativo della protezione civilein data 8 marzo 2020;CONSIDERATO di dover garantire uniformità applicativa del citato decreto delPresidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020;ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delleProvince autonome in data 8 marzo 2020;DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;DISPONEArticolo 11.Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle solepersone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E’ esclusaogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta lafiliera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimoarticolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone
fisiche glispostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessitào per motivi di salute.2.L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio deiministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all’attività degli ufficipubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r)del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.3.Le ulteriori misure che possono essere adottate dalle Regioni per ilcontenimento e la gestione dell’emergenza vanno previamente comunicate alMinistro dell’Interno, al fine di evitare sovrapposizioni nella esclusivacompetenza statale relativa all’ordine e sicurezza pubblica.4.Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cuialla presente ordinanza.ULTERIORI INFORMAZIONIComunicati Governo ItalianoArch. Eleonora Bindi[cid]_____________________________________IdeArredoBagnovia Beniamino Franklin 19 - 52100 Arezzo (AR)Tel: (+39) 0575 984994Mail: info@idearredobagno.it