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Edizione del 09/03/2022
Estratto da pag. 1
Emergenza Ucraina: disponibile l’ordinanza sull’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina
Il provvedimento prepara il quadro entro cui gli attori istituzionali coinvolti si muoveranno
È disponibile l’Ordinanza firmata dal Capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, il 4 marzo, che definisce le disposizioni per la gestione sul territorio italiano dell’accoglienza, del soccorso e dell’assistenza alla popolazione in arrivo dall’Ucraina in conseguenza della crisi in corso. Spetta al Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento delle componenti e delle strutture operative impegnate nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione ucraina nel nostro Paese. Al contempo le Regioni e le Province Autonome coordinano i sistemi regionali di protezione civile impegnate nel concorso delle attività di accoglienza, soccorso e accoglienza.
In particolare le Regioni e le Province Autonome provvedono a organizzare:
• la logistica per il trasporto delle persone, anche mediante mezzi speciali
• le sistemazioni alloggiative e assistenziali per le persone che arrivino in Italiana dall’Ucraina o transitino in Italia con altra destinazione in aggiunta a quanto già individuato dalle Prefetture-Uffici territoriali di Governo
• l’assistenza sanitaria
• l’assistenza delle persone che dall’Ucraina arrivano al confine italiano.
Per dare accoglienza Regioni e Province Autonome possono utilizzare le aree sanitarie allestite anche temporaneamente per la gestione dell'emergenza COVID-19. Inoltre a supporto delle attività previste potrà operano le organizzazioni di volontariato di protezione civile attivate dal Dipartimento della Protezione Civile o dalle Regioni e Province Autonome.
Le Prefetture – Uffici territoriali di Governo, in raccordo con le Regioni e le Province Autonome, si occupano dell’accoglienza dei cittadini ucraini giunti in Italia mediante la rete dei centri di accoglienza e il Sistema di accoglienza e integrazione già istituiti. Inoltre, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità, possono provvedere a reperire ulteriori strutture ricettive. Le Prefetture possono, nell’ambito delle forme di coordinamento previste, rappresentare ulteriori specifiche esigenze alle Regioni e Province Autonome per l’alloggio temporaneo e l’assistenza ai cittadini ucraini.
Per assicurare il coordinamento dei diversi livelli operativi è istituito un Comitato composto dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dal Capo del Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, dal Direttore della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia di frontiera, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia.
L’ordinanza prevede inoltre che le persone provenienti dall’Ucraina possano lavorare, autonomamente o in forma subordinata, a seguito della richiesta, alla Questura, di permesso di soggiorno.
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