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Dir. Resp.
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Edizione del 22/02/2022
Estratto da pag. 1
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Gentilissimi lettori,
L’Ispettorato, con la circolare n. 1 del 2022 ha reso note le prima indicazioni sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il nuovo comma 7 dell’art. 37 d.lgs. 81/2008, individua quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.
Un accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato – Regioni, entro il 30 giugno 2022, determinerà la durata e le modalità della formazione del datore di lavoro nonché i contenuti minimi della stessa.
Gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), che saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.lgs. n. 758/1994. Fino all’adozione dell’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo.
Da ultimo, l’istituto specifica che, la violazione degli obblighi di addestramento si ha anche nel caso in cui sia accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.
Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione ad hoc.
Rimaniamo a disposizione Rosanna dott.ssa Lacapra e Cdl Canio Lacapra.