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Edizione del 09/03/2020
Estratto da pag. 1
La Regione Lazio emana un’ordinanza per la gestione dell’ emergenza Coronavirus
[todis-marzo]VITERBO – La regione Lazio ha emanato l’ordinanza n. Z0004 del 08/03/2020 in merito alle “Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenzaepidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, dellalegge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblicaindirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”L’ordinanza impone a tutte le persone che dalla “zona rossa” abbiano fattoingresso, nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione deltesto, o che stanno o faranno ingresso nella regione Lazio, di comunicare talecircostanza al numero verde 800.118.800. Viene inoltre disposta la chiusura su tutto il territorio regionale delleseguenti attività: piscine, palestre, centri benessere.Segue il testo integrale dell’ordinanza Ordinanza del Presidente n. Z00004 del 08/03/2020 Proposta n.3704del 08/03/2020Oggetto:Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle personeprovenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nellaRegione Lazio e ulteriori misure di prevenzioneEstensore MADDALONI PAMELAResponsabile del Procedimento MADDALONI PAMELAIl Dirigente d’Area MADDALONIIl Direttore Regionale BOTTIL’ Assessore D’AMATO ALESSIO OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle personeprovenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nellaRegione Lazio e ulteriori misure di prevenzione.IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIOVISTO l’art. 32 della Costituzione;VISTO lo Statuto della Regione Lazio;VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina delsistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alladirigenza regionale”;VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , recante “Istituzione del serviziosanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “i l Ministrodella sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, inmateria di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, conefficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dalpresidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di caratterecontingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o aparte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattereesclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dalsindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, inrelazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni digrave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonioculturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, conparticolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche perasporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Neglialtri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa lacostituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Statoo alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventualeinteressamento di più ambiti territoriali regionali”;VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventid’urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblicaa carattere esclusivamente locale le ordi
nanze contingibili e urgenti sonoadottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altricasi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione dicentri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioniin ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento dipiù ambiti territoriali regionali”;VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale-Supplemento n.15 ;VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del30 gennaio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- Seriegenerale , n. 26 del 1° febbraio 2020;VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la qualeè stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorionazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologiederivanti da agenti virali trasmissibili;VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del21 febbraio 2020 ,pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana- Serie generale ,n. 44 del 22 febbraio 2020;VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidentidelle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22febbraio 2020;VISTO il decreto -legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti inmateria di co ntenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-2019 ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45,che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottareulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusionedell’epidemia da COVID-19;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con iPresidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia,Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;VISTA inoltre l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con ilPresidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana del25 febbraio 2020, n. 47 ;VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza coronavirus emanati dalDipartimento della Protezione Civile:– Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3febbraio 2020;– Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio2020,– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6febbraio 2020; Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.633 del 12 febbraio 2020;– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13febbraio 2020;– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21febbraio 2020;– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del22febbraio 2020;– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25febbraio 2020;– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27febbraio 2020;– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28febbraio 2020;– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29febbraio 2020;– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo2020;PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delleProvin
ce autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui,facendoseguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo -Regionisullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse alMinistro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni eProvince autonome;VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approva to lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni noninteressate dal cluster , avente ad oggetto : “Ulteriori misure per laprevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833in materia di igiene e sanità pubblica VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID -2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”,emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro dellasalute del 26 febbraio 2020;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio d ei Ministri 1° marzo 2020:“Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n. 6,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020:“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegnoper le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica daCOVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenzacon le linee guida dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformitàalle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso allemascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatorisanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previavalutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”;PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattereparticolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sulterritorio nazionale che su quello regionale;VISTO il d ecreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzionedell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19 del quale l’Assessore alla Sanità è membroeffettivo;PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei pianiterritoriali di preparazione e risposta all’emergenza COVID- 19 di cui allanota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020,indirizzate a tutti gli operatori del SSR;VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo2020“Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzata aglioperatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle struttureprivate accreditate del Servizio Sanitario Regionale”.VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte acontrastare il diffondersi del virus COVID -19 nella regione Lombardia enelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro eUrbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano – Cusio – Ossola, Vercelli, Padova,Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita daiterritori di cui al presente articolo,nonchè all’interno dei medesimiterritori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenzelavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;CONSIDERATO il flusso migratorio che si è attivato sin dalla diffusione dellenotizie inerenti l’adozione del citato DPCM , che ha determinato e stadeterminando l’esodo di numerose persone provenienti dalle zone rosse ocomunque dalle zone geografiche indicate nell’ordinanza, anche in ragione dellafacoltà di rientro presso domicilio, abitazione o residenza previstadall’articolo 1,lettera a);TENUTO CONTO che l’afflusso in entrata nella Regione Lazio delle persone dallearee sopra indicate comporta il rischio di un ingresso incontrollato dipotenziali soggetti positivi al virus, con conseguente grave aumento delrischio di contagio e un pericolo di diffusione dello stesso;VALUTATA L’ESIGENZA, pertanto, di individuare misure di carattere straordinariofinalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando ;RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivateintegrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela dellasalute pubblica;ORDINAai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materiadi igiene e sanità pubblica, le seguenti misure: 1. Tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio -Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo: 2. i) di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800 , servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale (“MMG”) ovvero col pediatra di libera scelta (“PLS”) secondo le disposizioni di cui all’ordinanza 2/2020; ii) di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione; iii) le disposizioni di cui ai precedenti punti i) e ii) non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche sopra individuate siano operatori del SSR laziale, tenuti ad osservare le prescrizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione 3/2020;iiii) in caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizionidell’ordinanza 2/2020, qui riportate per comodità di lettura:a. avvertire immediatamente i l MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica cheattiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) eallontanarsi dagli altriconviventi; 1. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale. 2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55/ 2020, dei Comuni e delle AASSLL , i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del territorio regionale. 3. E’ disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: piscine, palestre, centri benessere. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento é punito ai sensi dell’art.650 del codice
penale. 5. Resta salvo quanto previsto dall’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall’ordinanza 3 del 6 marzo 2020.La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. Lapubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa alPresidente del Consiglio deiMinistri, al Ministro della Salute e ai Prefetti che provvedono allatrasmissione ai Sindaci dei Comuni delLazio.Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi alTribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dallacomunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro iltermine di giorni centoventi.La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione esul sito istituzionale della Giunta della Regione.Responsabile Unità di Crisi Assessore alla Sanità Alessio D’AmatoIl Vice Presidente Daniele Leodori Avatar Carlo Mancini