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Edizione del 10/02/2022
Estratto da pag. 1
Rischio clinico e responsabilità professionale. Via libera in Conferenza Stato-Regioni ai nuovi requisiti minimi delle polizze assicurative. Ecco il nuovo testo
Confermate nel testo approvato tutte le novità già introdotte nella bozza che avevamo anticipato lo scorso 24 gennaio quali lo stralcio dell''obbligo formativo per poter godere della copertura assicurativa. La misura resta comunque in vigore come recepita nel Decreto Pnrr ma con riferimento temporale al triennio formativo 2023-2025. Per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, il massimale sale ad almeno 5milioni per sinistro. I massimali di garanzia potranno essere rideterminati annualmente. IL TESTO
09 FEB - Semaforo verde oggi in Conferenza Stato Regioni il nuovo schema di decreto con il regolamento  sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, previsto dall'articolo 10 della Legge Gelli (24/2017). Il testo è stato confermato rispetto alla bozza che avevamo qui pubblicato lo scorso 24 gennaio.

 

Tra le novità piùr ilevanti confermate troviamo lo stralcio della parte in cui per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale i sanitari avrebbero dovuto essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. La misura resta comunque in vigore ma nelle modalità previste dal decreto Pnrr e con riferimento temporale al triennio formativo 2023-2025.

 

Quanto poi ai massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative obbligatorie per responsabilità civile verso terzi, per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, il massimale dovrà essere non inferiore a 5milioni per sinistro, aumentando così l'indicazione del vecchio testo che era di 4 milioni. Si specifica poi che i massimali di garanzia potranno essere rideterminati annualmente. Sparisce ogni riferimento al "centro di gestione unitario" che si sarebbe dovuto occupare della gestione del rischio di responsabilità civile in ambito sanitario della struttura qualora questo fosse stato gestito in modo accentrato.