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Edizione del 12/01/2022
Estratto da pag. 1
Il certificato delle competenze per i nuovi percorsi di istruzione professionale Notizie
La certificazione delle competenze è un documento che accompagna il documento di valutazione, ha la finalità di misurare e
Scuole

12 Gen 2022 - 9:52

Il certificato delle competenze per i nuovi percorsi di istruzione professionale

Di Marilena Vergura

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La certificazione delle competenze è un documento che accompagna il documento di valutazione, ha la finalità di misurare e certificare il livello raggiunto, al termine di un percorso di istruzione, con riferimento agli assi culturali: asse dei linguaggi; matematico; scientifico – tecnologico; storico sociale.

Va compilata nel corso degli anni di studio dell’obbligo scolastico, al termine del primo biennio o all’assolvimento dell’obbligo scolastico.

L’Istituto certifica le competenze di base dello studente nei diversi assi culturali, specificando i livelli acquisiti, per ciascuno di essi va specificato il livello raggiunto.

È necessario soprattutto nelle richieste di passaggio da un percorso di studio all’altro.

Il modello adottato è unico sul territorio nazionale, si riferisce ad una base comune di competenze che caratterizza gli ordinamenti del I e del II ciclo d’istruzione, è necessaria a tutti gli studenti per proseguire gli studi, per costruire un proprio progetto, per inserirsi in modo attivo nella società.

Il Decreto Legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13 definisce gli standard minimi del sistema nazionale di certificazione delle competenze. L’Unione Europea ha sviluppato il Quadro europeo delle qualificazioni (EQF) istituito nel 2008, nasce come strumento per facilitare la comprensione e la comparabilità delle qualificazioni nazionali. 8 sono i livelli delle competenze, il livello 1 è il più basso e l’8 il più alto.

Il Consiglio d’Europa, stipulato una Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’istruzione superiore denominata “Convenzione di Lisbona sul riconoscimento” perché adottata a Lisbona nel 1997. Questa Convenzione è il principale strumento giuridico sul riconoscimento delle qualifiche in Europa oggi approvata da 50 stati.

Promuove un equo riconoscimento delle qualifiche accademiche.

https://www.coe.int/en/web/higher-education-and-research/lisbon-recognition-convention

Il processo che porta alla certificazione è di competenza del consiglio di classe e quindi frutto di una operazione e decisione di tipo collegiale.

Il certificato rilasciato allo studente ha validità nazionale.

Adozione del certificato di competenze per i nuovi percorsi di istruzione professionale “Decreto ministeriale 267 del 24 agosto 2021”.

La certificazione delle competenze, è effettuata con riferimento alle unità di apprendimento (UDA) quale insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente, descrive i risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze, ovvero di abilità e conoscenze laddove le competenze non siano state pienamente raggiunte, effettivamente e complessivamente acquisiti dalla studentessa e dallo studente, ai diversi livelli intermedi del percorso di apprendimento, riconducibili agli assi culturali in cui è organizzato il percorso di studio.

La certificazione delle competenze costituisce elemento di descrizione dell’assetto didattico dell’istruzione professionale, riguarda le unità di apprendimento, utile soprattutto nelle fasi dei passaggi dai percorsi di istruzione professionale ai percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 61/2017 e dell’art. 4, comma 2, lettera b) dell’accordo in Conferenza Stato/regioni del 10 maggio 2018, nel quadro generale di raccordo tra istruzione professionale e istruzione e formazione professionale, sulla base degli accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00069/sg
/>La certificazione nelle diverse annualità costituisce il presupposto per rendere trasparenti le competenze acquisite, nell’ambito del progetto formativo individuale attraverso gli interventi integrativi di cui all’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 17 maggio 2018, per agevolare il riconoscimento dei crediti formativi e consentire agli studenti dei percorsi di istruzione professionale il conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP.

Le unità di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione.

Tale certificazione risulta utile strumento anche per il rientro nel sistema formativo da parte degli studenti che per qualsiasi motivo abbiano abbandonato i percorsi di istruzione professionale prima della loro conclusione.

A conclusione o nel corso dei primi 3 o 4 anni di studio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:

a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle UDA;

b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e lo studente;

c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso.

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, dispone la Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-v/articolo-117

e art. 1, comma 5 della legge 13 luglio 2015, n. 107 delinea il nuovo assetto didattico dell’istruzione professionale, alla lettera g) prevede l’adozione di un modello per la certificazione delle competenze nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

La studentessa e lo studente, conseguita la qualifica triennale, possono chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 secondo gli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.

I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-15&atto.codiceRedazionale=13G00043&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

Il modello di «Certificato di competenze»

è riportato nell’allegato A del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante le competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti frequentanti i nuovi percorsi di istruzione professionale. ed è resa dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale, enti titolati ai sensi dell’art. 2, lettera g), del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13, tenuto conto degli standard minimi di attestazione fissati dall’art. 6 del medesimo decreto legislativo.

Il modello di Certificato di competenze, non modifica la certificazione di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, che mantiene il riferimento alle conoscenze, abilità e competenze di cui all’allegato del medesimo decreto, né modifica le disposizioni in materia di certificazione previste per la generalità dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/08/31/007G0154/sg

Certificazione delle competenze per gli studenti con disabilità

o disturbi specifici dell’apprendimento è redatta, per le studentesse e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, con gli opportuni adeguamenti per renderlo coerente con gli obiettivi specifici previsti dal Piano educativo individualizzato (PEI), in presenza un Piano didattico personalizzato (PDP) che preveda misure dispensative e/o strumenti compensativi per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010 o con iter diagnostico in corso, il modello di Certificato di competenze è redatto tenendo conto di tali misure e strumenti.

Contenuti e fasi della compilazione della certificazione delle competenze

• Intestazione della scuola;

• Il presente Certificato di competenze è rilasciato, a richiesta dell’interessato, per le finalità previste, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione del 24 agosto 2021, n. 267;

• Indicare il codice ATECO dell’attività economica cui fa riferimento il percorso formativo declinato dall’istituzione scolastica in relazione all’indirizzo di studio, eventualmente esplicitata a livello di “sezione” e “divisione”;

• Indicare il Settore Economico Professionale correlato al profilo di uscita dell’indirizzo di studio e al percorso formativo;

• Indicare il periodo, espresso in mese/anno di avvio e mese/anno di conclusione del percorso di apprendimento o frazione dello stesso, anche per passaggio ad altro sistema formativo;

• Indicare l’ultima annualità di percorso frequentata e superata con successo.

Riportare nei riquadri gli enunciati sintetici dei risultati di apprendimento in termini di competenze, ovvero abilità e conoscenze effettivamente e complessivamente acquisite dalla studentessa e dallo studente, facendo riferimento ai traguardi intermedi declinati nel curricolo di classe e nel curricolo personalizzata, coerenti con i traguardi intermedi indicati nelle Linee guida, sia per l’Area generale, sia per l’Area di indirizzo e con i risultati di apprendimento riportati negli Allegati 1 e 2 del decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, da compilare nel caso di raggiungimento della competenza nella sua interezza.

Indicare il contesto prevalente in cui lo studentessa/la studente ha acquisito le competenze di riferimento indicate e il livello QNQ corrispondente (Allegato 1, Tabella A del decreto 8 gennaio 2018).

Da compilare nel caso di acquisizione di elementi di competenza (abilità e conoscenze) e non della competenza nella sua interezza. In questa caso inserire nel campo l’enunciata della competenza/competenze cui si riferiscono gli elementi acquisiti. Indicare il contesto prevalente in cui la studentessa/lo studente ha acquisito le conoscenze e/o le abilità indicate e il livello QNQ corrispondente (decreto 8 gennaio 2018).

Glossario Competenza:

comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei diversi contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

• APPRENDIMENTO FORMALE: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione (in aula, laboratorio, in attuazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – PCTO, in apprendistato)
;

• APPRENDIMENTO NON FORMALE: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi sopracitati, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

• APPRENDIMENTO INFORMALE: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale della persona si realizza nello svolgimento di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano Nell’ambito delle competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono essere previsti adattamenti al modello di «Certificato di competenze» di cui agli articoli precedenti. 2. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, l’ufficio per l’istruzione in lingua slovena presso l’ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia può adattare le sezioni del modello di «Certificato di competenze» alle specifiche esigenze linguistiche.

Il presente decreto, dalla cui adozione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è sottoposto al controllo preventivo congiunto della Corte dei conti e dell’ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’istruzione. Roma, 24 agosto 2021.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-267-del-24-agosto-2021-concernente-l-adozione-del-certificato-di-competenze-per-i-nuovi-percorsi-di-istruzione-professionale-1

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