sport.governo.it
Dir. Resp.
Tiratura: n.d. - Diffusione: n.d. - Lettori: n.d.
Edizione del 11/12/2021
Estratto da pag. 1
Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 (Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19) ha introdotto nuove disposizioni che interessano direttamente e indirettamente il mondo dello sport in zona gialla. Le presentiamo qui di seguito precisando che nelle altre zone restano in vigore le misure già esistenti.
Articolo 1 - Limiti orari agli spostamenti (coprifuoco)
Dal 18 maggio al 6 giugno 2021 sarà possibile spostarsi con esclusione della fascia dalle ore 23.00 alle 5.00 del giorno successivo.
Dal 7 al 20 giugno 2021 la fascia di esclusione sarà dalle ore 24.00 alle 5.00 del giorno successivo.
A partire dal 21 giugno non ci saranno più limiti orari agli spostamenti.
In caso di eventi di particolare rilevanza, con ordinanza del Ministro della salute, potranno essere stabiliti limiti diversi agli spostamenti.
Per le regioni in zona bianca non si applicano detti limiti.
Articolo 4 – Misure riguardanti palestre, piscine e centri natatori
A partire dal 24 maggio 2021 sono consentite le attività delle palestre nel rispetto delle linee guida e dei protocolli del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il rispetto della distanza interpersonale di due metri ed adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.
Pertanto, il DL del 18 maggio 2021 n. 65 non consente lo svolgimento di alcun tipo di attività sportiva di contatto all’interno dei luoghi chiusi.
Dal 1° luglio 2021 possono riprendere le attività di piscine e centri natatori, anche coperti, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli del Dipartimento per lo sport.
Articolo 5 – Eventi sportivi aperti al pubblico
Dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso è possibile la presenza di pubblico a tutti gli eventi e alle competizioni sportive rispettando le seguenti indicazioni:
distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori abitualmente non conviventi e per il personale;
la capienza consentita non può superare il 25% di quella massima e non può comunque essere superiore a 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e 500 spettatori per quelli al chiuso;
utilizzo esclusivo di posti a sedere preassegnati;
rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Se non è possibile il rispetto delle condizioni precedenti gli eventi devono svolgersi senza pubblico.
Articolo 6 – Impianti nei comprensori sciistici
Dal 22 maggio possono riprendere la loro attività gli impianti dei comprensori sciistici nel rispetto delle linee guida adottate e aggiornate con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti o d’intesa con la Conferenza delle regioni e province autonome.
Avviso
, 19 maggio 2021
, zona gialla
, riaperture