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Dir. Resp.
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Edizione del 02/03/2020
Estratto da pag. 1
Violenza contro gli operatori sanitari. Quali fonti informative e gli strumenti da utilizzare. Il documento di consenso
In attesa della definitiva approvazione del Ddl antiviolenza, il Documentostilato dalla Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute delle Regioni,offre indicazioni di natura tecnica, esclusivamente orientative per unaeventuale applicazione nelle realtà locali, finalizzate alla promozione diomogeneità di approccio su una tematica di comune interesse per i diversisistemi regionali/provinciali.[front8547832]02 MAR - In attesa della definitiva approvazione dello specifico Ddlantiviolenza, la Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute dellaConferenza delle Regioni coordinata dall’Emila Romagna ha offerto un propriocontributo sul tema attraverso un documento di inquadramento tecnico su“Strumenti e fonti informative per la rilevazione degli episodi di violenza adanno degli operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari”.“Il provvedimento all’esame del Parlamento – si legge in una nota – prevedeinfatti l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degliesercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie ed è precisato anche chel’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanitàtrasmetta, tramite l’Agenas, al nuovo osservatorio i dati in materia acquisitidai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza delpaziente. La Commissione si è posta quindi la questione delle fonti informativee degli strumenti da utilizzare per la rilevazione degli accadimenti e ne èscaturito un lavoro di analisi e sintesi, finalizzato a garantire una raccoltadi informazioni quanto più omogenea su tutto il territorio nazionale e quindiuna migliore qualità del dato”.Il documento di consenso contiene pertanto indicazioni di natura tecnica,esclusivamente orientative per una eventuale applicazione nelle realtà locali,finalizzate alla promozione di omogeneità di approccio su una tematica dicomune interesse per i diversi sistemi regionali/provinciali.“In un momento estremamente difficile per il Paese determinato dall’emergenzaepidemiologica da COVID-19 – conclude Nicastro – è fondamentale che vi siasempre la piena operatività dei servizi sanitari e che non si verifichinoepisodi deprecabili come quelli recentemente riportati dagli organi di stampa”. Secondo il Documento di consenso, tutti gli atti di violenza (verbale o fisica)dovrebbero essere segnalati utilizzando una specifica scheda di incidentreporting per la segnalazione di aggressioni (Ssa), anche quelli per i quali visia il dubbio che l’evento sia legato a particolari caratteristiche delpaziente che ne compromettano la capacità di giudizio. Si ritiene infatti didover privilegiare la sensibilità dello strumento di reporting rispetto allasua specificità. In altri termini è più importante ridurre al minimo i falsinegativi (cioè aggressioni non segnalate) anche se questo significa avere diqualche falso positivo in più (cioè non aggressioni segnalate); E ancora, nel caso in cui gli esiti di un atto di violenza determino uninfortunio sul lavoro, oltre alla segnalazione con Ssa, l’evento si configuracome infortunio sul lavoro e, nei casi previsti, va comunicato o denunciatoall’Inail. Infine se l’atto di violenza si configura come reato, oltre allasegnalazione con Ssa occorre procedere alla querela o denuncia all’AutoritàGiudiziaria.02 marzo 2020