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Edizione del 07/12/2021
Estratto da pag. 1
Preu, scommesse, proroga concessioni, ippica, bingo, ISI, intrattenimento, lotteria scontrini: ecco tutti gli emendamenti alla Legge di Bilancio riguardanti i giochi
La Commissione Bilancio del Senato è impegnata con la discussione, in sede referente, del ddl di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448) illustrato, nella seduta del 24 novembre, dai senatori Pesco, Errani e Rivolta. ll termine per la presentazione di emendamenti è scaduto lunedì 29 novembre. Di seguito riportiamo tutti gli emendamenti alla Legge di Bilancio riguardanti i giochi:

13.0.80

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo (FdI)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni urgenti in favore del settore dei giochi e scommesse)

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

            ”14-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s’intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2022”».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

__________________

19.0.46

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo (FdI)

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in favore del settore dei giochi e scommesse)

        Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        ”14-bis 1. Tutti i termini di riversamento all’erario ed all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 novembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l’ultima rata X versata entro il 18 dicembre 2022”».

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51.0.33

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo (FdI)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di proroghe del gioco pubblico)

        1. All’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, le parole: ”entro il 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: ”entro il 15 settembre 2022”.

        2. All’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, le parole: ”40” sono sostituite dalle seguenti: ”100” e le parole: ”euro 2,5 milioni” sono sostituite dalle seguenti: ”3 milioni”.

        3. All’articolo 1, al comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 727 al secondo capoverso, prima delle parole: ”caso di aggiudicazione”, è aggiunto il seguente periodo: ”Per le concessioni di cui al comma 727 lettere a), b), c), d), in”;

            b) dopo il comma 727, inserire il seguente:

        ”727-bis Per le concessioni di cui al comma 727 lettera e) alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara deve essere versata una somma pari al 50 per cento della base d’asta. In caso di aggiudicazione deve essere versata la differenza tra l’offerta presentata e il versamento effettuato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di non aggiudicazione, le somme versate sono restituite al partecipante le somme versate sono restituite al partecipante entro 30 giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell’ele
nco degli aggiudicatari”.

        4. Al fine di consentire l’attribuzione delle concessioni relative al gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la durata delle vigenti Concessioni relative alla gestione della rete telematica del gioco lecito di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, attribuite a seguito della procedura di gara prevista dall’articolo 24, comma 35, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni di cui al comma 1, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma così determinata, a partire dal 1 aprile 2022:

            a) 0,35 centesimi di euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), collegato alla rete telematica del concessionario;

            b) 3 euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera b), collegato alla rete telematica del concessionario;

        5. Al fine di consentire l’attribuzione delle concessioni relative al gioco a distanza di cui all’articolo 1, comma 727 lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la durata delle vigenti concessioni è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma pari ad euro 365 al giorno, a partire dal I gennaio 2023.

        6. All’articolo I comma 1048 della legge del 27 dicembre 2017 n 105, le parole: ”da indire entro il 30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: ”da indire entro il 15 settembre 2022”.

        7. Al fine di consentire l’attribuzione delle concessioni di cui al comma 6, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni, a fronte del versamento a partire dal 1º aprile 2022, da parte dei concessionari, della somma di:

            a) 20 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati;

            b) 12 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

        8. Le somme previste per la proroga delle concessioni ai sensi dei commi 4 e seguenti del presente articolo sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico SOGEI Spa. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell’emergenza da COVID 19».

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87.0.6

de Bertoldi, Calandrini, De Carlo (FdI)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di giochi pubblici)

        1. Al fine di incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che alla tutela della salute in ragione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. Alla data di entrata in vigore del predetto decre
to, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai seguenti decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 ottobre 2002, n. 240.».

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192.0.23

Mirabelli, Manca (PD)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

        (Disposizioni in materia di proroghe del gioco pubblico)

        1. All’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ”entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite con le parole: ”entro il 15 settembre 2022«.

        2. All’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ”40” sono sostituite con le parole: ”100” e le parole: ”euro 2,5 milioni” sono sostituite dalle parole: ”3 milioni”.

        3. All’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo capoverso prima delle parole: ”caso di aggiudicazione” sono aggiunte le parole: ”Per le concessioni di cui al comma 727 lettere a), b), c), d), in”; al termine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: ”Per le concessioni di cui al comma 727 lettera e) alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara deve essere versata una somma pari al 50 per cento della base d’asta. In caso di aggiudicazione deve essere versata la differenza tra l’offerta presentata e il versamento effettuato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di non aggiudicazione, le somme versate sono restituite al partecipante le somme versate sono restituite al partecipante entro 30 giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari”.

        4. Al fine di consentire l’attribuzione delle concessioni relative al gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la durata delle vigenti concessioni relative alla gestione della rete telematica del gioco lecito di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, attribuite a seguito della procedura di gara prevista dall’articolo 24, comma 35, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni di cui al comma 1, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma così determinata, a partire dal 1 aprile 2022:

            a) 0,35 centesimi di euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), collegato alla rete telematica del concessionario;

            b) 3 euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera b), collegato alla rete telematica del concessionario.

        5. Al fine di consentire l’attribuzione delle concessioni relative al gioco a distanza di cui all’articolo 1, comma 727 lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la durata delle vigenti concessioni è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma pari ad euro 365 al giorno, a partire dal 1º gennaio 2023.

        6. All’articolo 1 comma 1048 della legge del 27 dicembre 2017 n. 105, le parole: ”da indire entro il 30 giugno 2020” sono sostituite con le parole: ”da indire entro il 15 settembre 2022”.

        7. Al fine di consentire l’attribuzione delle concessioni di cui al comma 6, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni, a fronte del versamento a partire dal 1º aprile 2022, da parte dei concessionari, della somma di:

            a) 20 euro al giorno per o
gni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati;

            b) 12 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

        8. Le somme previste per la proroga delle concessioni ai sensi dei commi 4 e seguenti del presente articolo sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell’emergenza da COVID-19».

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192.0.27

Mirabelli (PD)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

        1. Le concessioni di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate senza ulteriori oneri sino al 30 novembre 2022.

        2. Al fine di consentire all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli l’indizione delle gare, la quantità e le caratteristiche dei punti di commercializzazione del gioco legale, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, sono definiti, in osservanza con quanto sancito in sede di Conferenza Unificata Stato Regione n. 103/U del 7 settembre 2017, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge.

        3. I termini per l’indizione delle rispettive procedure di selezione previste dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 24 comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2022.».

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192.0.30

Damiani, Ferro, Saccone, Modena (FI-UDC)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Sostegno e riordino del settore dei giochi pubblici)

        1. In ragione della necessità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni in materia di giochi pubblici dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di scadenza relativi alle concessioni gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza sono prorogati secondo le modalità previste dal presente articolo.

        2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l’assegnazione delle nuove concessioni, di cui all’articolo 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l’interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.

        3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS proporzionato alla du
rata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

        4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi.

        5. Le concessioni dei Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell’aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.

        6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, Gomma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

        7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3, 4, 5 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 31 marzo 2021, 30 marzo 2022 e 30 marzo 2023.

        8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.

        9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno IO del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.

        10. Nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024:

            a) sono sospesi gli effetti espulsivi e limitativi di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco adottati con provvedimenti delle Regioni o dei comuni con facoltà di reinstallazione in esercizio degli apparecchi rimossi a seguito dell’entrata in vigore dei suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali sentenze passate in giudicato o di provvedimenti di carattere amministrativo o sanzionatorio avverso i quali siano scaduti i termini per l’impugnazione.

            b) il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei Nulla Osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2022, previa intesa con la conferenza Stato Regioni e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco.

        11. Restano fermi, per le attività di cui ai dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

        12. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 727 è abrogato.

        13. L’articolo 27 e il comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogati.

        14 All’onere di cui al presente articolo, quantificato in 400 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’incremento di spesa di cui all’articolo 194 della presente legge.».

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198.0.1

Nannicini (PD)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 198-bis.

        1. In ragione dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato a identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni pubbliche di gioco da mettere a gara, anche a seguito della straordinarietà derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e della conseguente normativa emergenziale che ha determinato la chiusura dei punti di raccolta di gioco, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati sono prorogate senza ulteriori oneri fino al 30 novembre 2022.

        2. Nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge.

        3. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, anche ai fini di un allineamento temporale delle concessioni che consenta una decorrenza uniforme, secondo le indicazioni presenti nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 2, indice entro il 15 settembre le procedure aperte, competitive e non discriminatorie per l’attribuzione delle concessioni di cui al comma 1.

        4. Laddove non si dovesse addivenire all’indizione delle gare, al momento della scadenza delle concessioni in proroga, eventuali e successive proroghe saranno determinate con apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dalla scadenza del 30 novembre 2022.

        5. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 727 e l’articolo 1 comma 1130 della legge 20 dicembre 2020, n. 178, per quanto in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, sono abrogate.».

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199.0.7

Pittella (PD)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di gioco del bingo)

        1. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall’articolo 1, comma 636 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 10 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei S.p.A.. Gli oneri concessori previsti relativi ai periodi di sospensione dell’attività di raccolta dovuta allo stato d’emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe non sono dovuti.

        2. Per il solo periodo dal 1º gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all’articolo 5, del Decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su dì esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino al l’effettivo versamento».

        Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «di 589,1 milioni di euro per l’anno 2022, di 497,3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.»

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199.0.8

Pittella (PD)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 199-bis.

(Misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale da gioco autorizzate)

        1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1º giugno 2021 l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:

        ”9-quater. L’accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età e della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco. Le soluzioni tecnologiche idonee, che consentano la verifica puntuale dei nominativi senza alcuna memorizzazione dei dati, sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno ed il Ministero della salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio nell’ambito delie concessioni in essere entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.«

        2. Le condotte elusive dei controlli di cui al comma 1 sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell’importo e nella durata”».

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199.0.9

Pittella (PD)

Dopo l’articolo, aggiungere il seg
uente:

«Art. 199-bis.

(Evoluzione tecnologica delle reti pubbliche di controllo dei giochi e per il contrasto al gioco d’azzardo patologico)

        1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi 727, 729 e 730 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti commi:

        ”727. Per perseguire più efficacemente gli obiettivi di tutela dell’ordine pubblico, della salute delle persone, della pubblica fede dei giocatori e di effettività del divieto di gioco per i minori, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2022, definisce l’evoluzione tecnologica delle reti pubbliche di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e degli apparecchi previsti all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, avendo quali criteri direttivi la possibilità, tramite le reti stesse, di verifica a distanza dei titoli autorizzatori, dell’avvio delle sessioni di gioco e dell’integrità dei programmi e dei dati di gioco nonché l’implementazione di sistemi di verifica delia presenza degli avventori in un Registro nazionale di autoesclusione dall’accesso al gioco in esercizi con apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di sperimentazione di tecnologie innovative atte a consentirne la più rapida implementazione, prevedendo procedure di autorizzazione all’installazione da parte degli affidatari delle reti per la gestione telematica. Per realizzare gli investimenti tecnologici necessari alla sperimentazione, detti affidatari hanno facoltà di richiedere entro il 30 settembre 2022 titoli autorizzatori per apparecchi previsti all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in numero non superiore al settanta percento degli apparecchi dei quali risultavano titolari al 31 dicembre 2020. Per ogni singolo titolo autorizzatorio è dovuto un corrispettivo, una tantum ai sensi dall’articolo 24, comma 36, del decreto-legge 98 del 2011 di euro 2.000 per le autorizzazioni all’esercizio di apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 6 e di euro 15.000 per le autorizzazioni all’esercizio di apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6. Qualora il numero dei titoli autorizzatori richiesti risulti inferiore al settanta per cento degli apparecchi autorizzati, gli operatori che hanno già richiesto titoli nel loro limite massimo possono richiedere, entro il 15 ottobre 2022, ulteriori titoli con assegnazione proporzionale da parte dell’Agenzia ai migliori offerenti in ragione dell’offerta più elevata, avendo a base gli importi di cui al presente comma. I corrispettivi sono versati per il cinquanta per cento entro il 30 novembre 2022 e per il restante cinquanta per cento entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione di cui al successivo comma 729. È consentito l’utilizzo delle autorizzazioni rilasciate per la prestazione di garanzie economiche da parte di terzi agli affidatari delle concessioni. La sperimentazione delle necessarie implementazioni delle reti telematiche nonché degli apparecchi di nuova generazione tecnologica presso i punti vendita iscritti negli appositi registri tenuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è consentita dal 1º luglio 2023 previa verifica del versamento del corrispettivo previsto al 30 novembre 2022 da parte del richiedente e del collaudo delle avvenute implementazioni sulla rete telematica. Il mancato versamento del corrispettivo dovuto comporta la decadenza da tutte le autorizzazioni già rilasciate. Per preservare un’adeguata offerta legale e la continuità del gettito erariale generato dall’offerta degli apparecchi da intrattenimento, fino all’aggiudicazione delle procedure selettive di cui al comma 729 è consentito l’esercizio degli apparecchi di cui gli affidatari delle concessioni risul
tano titolari in forza delle precedenti assegnazioni.

        729. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, per incrementare la competitività e l’affidabilità degli incaricati degli specifici servizi pubblici e sulla base del quadro distributivo a livello nazionale dei giochi pubblici ridefinito ai sensi dell’articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, come convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 186, entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvia le procedure occorrenti per i nuovi affidamenti delle reti per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo l’aggiudicazione di un numero complessivo di autorizzazioni alla gestione telematica di 200.000 apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 50.000 apparecchi di cui alla lettera b) del menzionato comma 6, a fronte del versamento degli importi una tantum, di euro 2.000 per le autorizzazioni all’esercizio di apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 6 e di euro 15.000 per le autorizzazioni all’esercizio di apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6. Possono partecipare alle procedure selettive i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. Le concessioni rilasciate hanno durata di nove anni, non rinnovabile. L’aggiudicazione definitiva dell’affidamento della realizzazione ovvero della conduzione delle infrastrutture delle reti è attribuita a più operatori, in condizione di avviare la raccolta di almeno 2.500 apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del richiamato testo unico e di almeno 350 apparecchi di cui alla lettera b) del menzionato comma 6 entro sei mesi dall’aggiudicazione provvisoria. Al fine della valutazione delle offerte presentate dagli operatori già affidatari della gestione telematica degli apparecchi che abbiano avviato la sperimentazione di cui al comma 727, sono calcolati anche gli importi da essi già corrisposti ai sensi dello stesso comma; in tale caso i titoli autorizzatori rilasciati per le finalità di sperimentazione sono automaticamente rinnovati ai fini dell’esercizio della nuova convenzione di concessione. Qualora il numero dei titoli autorizzatori richiesti sia inferiore al numero totale assegnabile per ciascuna tipologia di apparecchi, gli operatori in possesso o che hanno già richiesto titoli autorizzatori possono richiedere, entro 90 giorni dalla aggiudicazione, ulteriori titoli con assegnazione proporzionale da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai migliori offerenti in ragione dell’offerta più elevata, avendo a base gli importi rispettivamente previsti al comma 727. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di assegnazione di ulteriori titoli non inizialmente assegnati, il versamento è effettuato entro trenta giorni dalla nuova assegnazione.

        730. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di gioco a distanza, con gara da indire entro il 15 dicembre 2022, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria 200 concessioni per la raccolta del gioco a distanza con una base d’asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ciascuna concessione. Possono partecipare alle selezioni i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace tito
lo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. Le concessioni rilasciate hanno durata di nove anni, non rinnovabile. Nella procedura di gara l’Agenzia precisa le modalità secondo le quali l’esercizio commerciale di ciascuna concessione, ivi compresa la denominazione o l’utilizzo di marchi o segni distintivi nei siti Web, è consentito esclusivamente al medesimo soggetto giuridico titolare della concessione stessa, con esclusione di qualsiasi organizzazione esterna al soggetto stesso”».

________________________

199.0.10

Perosino (FI-UDC)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di giochi)

        1. In vista del riordino del settore dei giochi pubblici le concessioni di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate sino al 30 novembre 2022 e comunque fino all’aggiudicazione delie nuove concessioni.

        2. I termini per l’indizione delle procedure di selezione previste dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 24 comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2022, al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto dell’infiltrazione mafiosa.

        3. Gli oneri complessivi di cui al comma 1, tenuto conto dei giorni di chiusura e di sospensione del gioco avvenuti nel corso del 2020 e del 2021, sono determinati in una quota annuale pari a 160 milioni di euro.

        4. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze determina le modalità applicative degli oneri di cui al comma 3. Le somme previste per la proroga delle concessioni di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell’emergenza da COVID-19, e comunque tenendo conto del calo del valore delle concessioni rispetto al 2019 di almeno il 35 per cento».

__________________

5.0.3

Damiani (FI-UDC)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rimodulazione dei termini di versamento del prelievo erariale unico)

        1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s’intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2023.».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.

_________________

218.2

Damiani,
Ferro, Saccone, Modena (FI-UDC)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

        «15-bis. Per la realizzazione di un più puntuale controllo sui giochi pubblici, anche con finalità antiriciclaggio, e per assicurare la certezza del prelievo e favorire la progressiva riduzione dell’impiego del denaro contante, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli autorizzata la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica anche mediante carte prepagate ricaricabili, emesse dai concessionari dei giochi pubblici, dotate della funzionalità tecnica di memorizzazione delle ricevute di partecipazione registrate dal totalizzatore nazionale e dell’accredito sulle medesime degli importi delle vincite. Con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli determina le modalità operative alle quali i concessionari dovranno adeguarsi».

________________

165.0.52

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Rufa, Casolati, Tosato, Testor, Faggi, Ferrero (Lega)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo emergenza per il settore degli ippodromi italiani)

        1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio e favorire la ripresa delle attività economiche degli impianti ippici che hanno subito una limitazione della presenza di persone sia nelle sale adibite alla raccolta scommesse che negli ippodromi, è costituito un Fondo Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2022 che sarà erogato dal Ministero stesso in base all’impatto economico documentabile subito dalle società di corse, rispetto all’anno 2019, per le attività di organizzazione delle corse ippiche del 2022, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 imposte dalle autorità competenti.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge.».

________________

51.0.68

De Siano, Damiani (FI-UDC)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

        1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l’indotto del comparto agricolo colpiti dall’emergenza pandemica COV1D-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della repubblica 1998, n. 169 ed al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete ”fisica” al 34 per cento e per quella a ”distanza” al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete ”fisica” al 25 per cento e per quella a ”distanza” al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete ”fisica” al 20 per cento e per quella a ”distanza” al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l’allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.

        2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

________________

162.0.17

Lanzi (M5S)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.<
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(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

        1. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici, le risorse destinate alle sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse, dello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è incrementato di 6,5 milioni di euro per l’anno 2022.».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2022: – 6,5 milioni

        2023: 0

        2024: 0.

__________________

165.0.53

Damiani (FI-UDC)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

        1. Al fine di garantire l’attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento e di rilancio delle politiche pubbliche nel settore ippico e di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare all’istituzione della posizione dirigenziale di livello generale per il settore ippico, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall’articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 260.000 euro a decorrere dall’anno 2022.

        2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

        3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione di 260.000 euro a decorrere dall’anno 2022 dell’importo del fondo speciale di parte corrente di cui all’allegata tabella A, rubrica del Ministero dell’economia e delle finanze».

___________________

165.0.54

Caligiuri (FI-UDC)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Sovvenzioni per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

        1. Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:

        alla voce capitolo 1425 ”Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell’amministrazione” (capitolo 1425) apportare le seguenti variazioni:

        2022:

        CP: – 7.000.000;

        CS: – 7.000.000».

        Conseguentemente, alla voce «Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi tele
visivi delle immagini delle corse» (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:

        2022:

        CP: + 7.000.000;

        CS: + 7.000.000.

__________________

201.Tab.2.6.5

Lanzi, Montevecchi, Fede, Puglia (M5S)

Alla Tabella n. 13 recante Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: 1.3. Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla voce ”Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse” (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:

        2022:

            CP: + 6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000);

            CS: +6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000).

        Conseguentemente, alla Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione: 23. Fondi da ripartire (033), programma: 23.1. Fondi da assegnare (033.001), alla voce Fondo da assegnare per interventi di settore (capitolo 7) apportare le seguenti variazioni:

        2022:

            CP: – 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278);

            CS: – 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278).

_____________________

201.Tab.2.7.5

La Pietra, De Carlo, Calandrini (FdI)

Alla Tabella n. 13 recante Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: 1.3. Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla voce ”Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse” (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:

        2022:

            CP: + 6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000);

            CS: +6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000).

        Conseguentemente, alla Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione: 23. Fondi da ripartire (033), programma: 23.1. Fondi da assegnare (033.001), alla voce Fondo da assegnare per interventi di settore (capitolo 7) apportare le seguenti variazioni:

        2022:

            CP: – 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278);

            CS: – 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278).

______________________

6.0.6

Fazzolari, Ciriani, Calandrini (FdI)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abolizione lotteria degli scontrini e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica)

        1. I commi 540, 541, 542 e 543 e 544 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.

___________________

4.0.50

Croatti, Gallicchio (M5S)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4–bis.

(Sospensione dell’imposta sugli intrattenimenti)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’efficacia delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni, sono sospese per un periodo pari a sei mesi.

        2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, de
lla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.».

_____________________

11.0.37

Damiani, Toffanin, Gallone (FI-UDC)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rifinanziamento del «First Playable Fund»)

        1. La dotazione del fondo per l’intrattenimento digitale ”First Playable Fund” di cui all’articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di euro 6 milioni per l’anno 2022.

        2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge.».

__________________

11.0.38

Romeo, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato (Lega)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rifinanziamento del «First Playable Fund»)

        1. La dotazione del fondo per l’intrattenimento digitale ”First Playable Fund” di cui all’articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di euro 5 milioni per l’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

_______________________

123.0.11

Crimi (M5S)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l’intrattenimento digitale)

        1. Il Fondo di cui all’articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

        2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge.».

____________________

124.0.13

Manca (PD)

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 124-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l’intrattenimento digitale)

        1. Il Fondo di cui all’articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è rifinanziato in misura pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

        Conseguentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l’anno 2022, di 498 milioni di euro per l’anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.».

_____________________

124.0.14

Iannone, Barbaro, Calandrini, De Carlo (FdI)

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 124-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l’intrattenimento digitale)

        1. Il Fondo di cui all’articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è rifinanziato con 4 milioni di euro per l’anno 2021 e in misura pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

_________________

124.0.15

Damiani (FI-UDC)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l’intrattenimento digitale)

        1. Il Fondo di cui all’articolo 38, comma 12, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, è rifinanziato con 4 milioni di euro per l’anno 2022 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

        2. Agli oneri di cui al presente articolo par a 4 milioni di euro per l’anno 2022 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 194 della presente legge».