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Dir. Resp.
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Edizione del 26/02/2020
Estratto da pag. 1
Arrivano le nuove misure: sì a telelavoro e certificati a scuola, stop agli esami di guida
Ecco la circolare della presidenza del Consiglio di ministri
ROVIGO - La presidenza del Consiglio dei ministri, d'accordo con la presidenza della Conferenza delle Regioni, ha emanato una nuova serie di disposizioni e divieti per contrastare il contagio del Coronavirus. Interessate sono le Regioni di Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Liguria. Disposizioni che saranno in vigore, per ora, sino al 1° marzo. A monte di tutto, una analisi della situazione epidemiologica, "preso atto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale".

"Ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento - prosegue la nota - dell'epidemia in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo", il premier dispone, appunto, nuovi divieti e nuove modalità di gestione di attività di vario tipo.

Ecco le nuove regole e le nuove misure di contenimento.

- A tutti i Comuni delle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Liguria sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei Comuni diversi dall'allegato 1 (quelli già oggetto di contagio).

- I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese sino al 15 marzo.

- La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore ai 5 giorni avviene, sino alla data del 15 marzo, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

- I dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

- Il giorno domenica 1° marzo, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti e ai luoghi di cultura.

- In relazione alle attività espletate dagli uffici periferici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure: sospensione degli esami di idoneità da espletarsi presso gli uffici della motorizzazione civile aventi sede in dette province; regolamentazione delle modalità di accesso dell'utenza alla motorizzazione mediante predeterminazione del dirigente del numero massimo degli accessi giornalieri e di individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede.

- Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti...

- Nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica, nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche curriculari, le medesime attività possono essere svolte, ove possibile con modalità a distanza.

- A beneficio degli studenti cui non è consentita, per esigenze connesse con l'emergenza sanitaria, la partecipazione alle attività didattiche curricolari,  le medesime attività possono essere svolte, ove possibile con modalità a distanza.

- Negli uffi
ci giudiziari ricompresi nei distretti d'Appello cui appartengono i comuni dell'Allegato I (in zona di contagio), sino al 15 marzo, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico.

- Le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del coronavirus, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

Viene poi introdotta la possibilità del lavoro agile.

- La modalità di lavoro agile è applicabile in via provvisoria, sino al 15 marzo, per i datori di lavoor aventi sede legale o operative nelle Regioni in questione e per i lavoratori ivi residenti o domiciliari che svolgano attività lavorativa fuori da questi territori, a ogni rapoprto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali.

Infine, le disposizioni finali. "Sono confermate e restano in vigore le ordinanze adottate dal ministero della Salute d'intesa con i presidenti delle Regioni". La validità delle disposizioni andrà sino al 1° marzo, salvo diverse disposizioni.