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Dir. Resp.
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Edizione del 26/02/2020
Estratto da pag. 1
Nuove regole: torna il certificato a scuola, stop ad esami di guida via al telelavoro
La presidenza del Consiglio dei ministri, d'accordo con la presidenza dellaConferenza delle Regioni, ha emanato una nuova serie di disposizioni e divietiper contrastare il contagio del Coronavirus. Interessate sono le Regioni diVeneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Liguria.Disposizioni che saranno in vigore, per ora, sino al 1° marzo. A monte ditutto, una analisi della situazione epidemiologica, "preso atto del carattereparticolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sulterritorio nazionale"."Ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento - prosegue la nota -dell'epidemia in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogniordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e dellaformazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria pressogli istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esamidi guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo", ilpremier dispone, appunto, nuovi divieti e nuove modalità di gestione diattività di vario tipo.Ecco le nuove regole e le nuove misure di contenimento.- A tutti i Comuni delle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,Lombardia, Piemonte, Liguria sono sospesi gli eventi e le competizioni sportivedi ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. Resta consentito losvolgimento dei predetti eventi e competizioni nonché delle sedute diallenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, neiComuni diversi dall'allegato 1 (quelli già oggetto di contagio).- I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visiteguidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalleistituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese sino al 15 marzo.- La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute amalattia di durata superiore ai 5 giorni avviene, sino alla data del 15 marzo,dietro persentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizionivigenti.- I dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica siastata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gliorgani collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità dididattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze deglistudenti con disabilità.- Il giorno domenica 1° marzo, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogoil libero accesso agli istituti e ai luoghi di cultura.- In relazione alle attività espletate dagli uffici periferici del ministerodelle Infrastrutture e dei Trasporti aventi sede nelle Province di Bergamo,Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo,Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure:sospensione degli esami di idoneità da espletarsi presso gli uffici dellamotorizzazione civile aventi sede in dette province; regolamentazione dellemodalità di accesso dell'utenza alla motorizzazione mediante predeterminazionedel dirigente del numero massimo degli accessi giornalieri e di individuazionedi idonei spazi di attesa esterni alla sede.- Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidatiche non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospesione, laproroga dei termini previsti...- Nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicalee coreutica, nelle quali non è consentita, per le esigenze connesseall'emergenza sanitaria, la partecipazione degli studenti alle attivitàdidattiche curriculari, le medesime attività possono essere svolte, ovepossibile con modalità a distanza.- A beneficio degli studenti cui non è consentita, per esigenze connesse conl'emergenza sanitaria, la partecipazione alle attività didattiche curricolari, le medesime attività possono essere svolte, ove possibile con modalità adistanza.- Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti d'Appello cui appartengono icomuni dell'Allegato I (in zona di contagio), sino al 15 marzo, per i serviziaperti al pubblico e in relazion
e alle attività non strettamente connesse adatti e attività urgenti, il capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigenteamministrativo, può stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico.- Le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano alministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusionedel contagio del coronavirus, anche mediante adeguati presidi idonei agarantire, secondo i protocolli sanitari elaborati, i nuovi ingressi negliistituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.Viene poi introdotta la possibilità del lavoro agile.- La modalità di lavoro agile è applicabile in via provvisoria, sino al 15marzo, per i datori di lavoor aventi sede legale o operative nelle Regioni inquestione e per i lavoratori ivi residenti o domiciliari che svolgano attivitàlavorativa fuori da questi territori, a ogni rapoprto di lavoro subordinato,anche in assenza di accordi individuali.Infine, le disposizioni finali. "Sono confermate e restano in vigore leordinanze adottate dal ministero della Salute d'intesa con i presidenti delleRegioni". La validità delle disposizioni andrà sino al 1° marzo, salvo diversedisposizioni.[1578502865]