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Edizione del 01/10/2021
Estratto da pag. 1
Tamponi in farmacia, nota del Commissario Figliuolo fa chiarezza sul Dl Green pass 2
Roma, 1 ottobre – Una lettera del Commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo (nella foto) indirizzata ieri a Federfarma, Assofarm e Farmacieunite e a tutte le strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa (inviata per conoscenza anche ai ministeri della Salute e dell’Economia e alla Conferenza delle Regioni) ribadisce, chiarendoli, i contenuti del decreto legge n.127 del 21 settembre 2021, il provvedimento – per intenderci – meglio noto alle cronache giornalistiche e a quelle di settore come “decreto green pass 2”.
Proponiamo qui il testo integrale della nota del commissario, che sostanzialmente si preoccupa di estendere fino al 31 dicembre 2021 i termini di efficacia delle disposizioni di cui al protocollo d’intesa siglato con Federfarma, Assofarm e Farmacieunite il 5 agosto ultimo scorso, introducendo però “alcune importanti novità a decorrere dal 22 settembre 2021”.
Si tratta, si legge nella nota, dell’obbligo per tutte le farmacie aperte al pubblico, previsto dall’art. 1, commi 418 e 419, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020), di “assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 secondo le modalità e i prezzi previsti nel citato protocollo d’intesa” e di eseguire gratuitamente i test antigenici rapidi, “presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa, per i soggetti che non possono ricevere e completare la vaccinazione anti Sars-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica” (rilasciata, precisa la nota commissariale, secondo i criteri definiti con apposita circolare del 4 agosto 2021 dalla Direzione generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute).
La nota ribadisce i compensi previsti per le farmacie e le strutture sanitarie, peraltro riepilogati in un prospetto sinottico allegato che riepiloga i prezzi dei test antigenici da praticare al pubblico, le relative quote di contribuzione da parte dello stato e le date di decorrenza. Le cifre sono quelle note: il prezzo dei test che dovranno corrispondere i minori di età compresa tra 12 e 18 anni è di 8 euro, ai quali si aggiungerà il contributo di 7 euro dello Stato per arrivare a un introito totale per la farmacia di 15 euro. Chi ha 18 anni o più, dovrà sostenere interamente il costo di 15 euro. corrispondendolo direttamente in farmacia. Gli esenti dal vaccino sulla base di idonea certificazione medica non pagheranno nulla e i 15 euro alla farmacia saranno interamente corrisposti dalla mano pubblica.
La circolare del commissario precisa quindi le incombenze relative all’obbligo di conservazione della certificazione medica attestante l’impossibilità di ricevere o completare il percorso vaccinale anti Covid, ricordando altresì che resta l’obbligo informativo (previsto dal più volte citato protocollo d’intesa dello scorso agosto), “inerente alla trasmissione dei dati dei tam,poni effettuati al sistema Tessera sanitaria, fra i quali anche il dato della segnalazione (flag) del tampone somministrato in esenzione”.
Per quanto attiene alla remunerazione dovuta alle farmacie, amministrazioni territoriali e aziende sanitarie locali “provvederanno alla liquidazione della spesa, a seguito di approvazione di apposito documento contabile, ovvero nell’ambito della distinta contabile riepilogativa predisposta dalle farmacie e fermo restando le ulteriori modalità operative”. Due le date: entro il 31 dicembre 2021 verrano pagati i test somministrati fino al 30 settembre 2021 incluso, mentre i test somministrati fino al 31 dicembre 2021 saranno liquidati entro il 31 marzo 2022.
Gli stessi contenuti – che saranno ormai ben chiari a tutti i farmacisti che hanno aderito al servizio di effettuazione dei tamponi – erano stati illustrati qualche giorno fa su Il Sole 24 Ore da Marcello Tarabusi e Gianni Trombetta, come riferito ieri dal nostro giornale. I due esperti bolognesi, nell’occasione, si erano anche preoccupati di precisare che, ” contrariamente ad alcune lettu
re frettolose (…) il nuovo decreto non impone fatto alle farmacie di erogare i tamponi: la scelta di attivare il servizio è libera e individuale, ma chi decide di farlo dovrà attenersi, fino al 31 dicembre 2021 (e salvo proroghe) al prezzo imposto”.
Non tutte le farmacie, dunque, sono tenute ad assicurare il servizio a prezzo calmierato , ma solo quelle “di cui all’articolo 1, commi 418 e 419” della legge di bilancio 2021, le cui disposizioni prevedono che tamponi e test sierologici “possono (e quindi non debbono. osservano Tarabusi e Trombetta) essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei”. Non vi è quindi alcun obbligo di attivare il servizio.
“Il provvedimento bilancia quindi perfettamente i valori costituzionali rilevanti” avevano concluso i due esperti bolognesi. “Le farmacie conservano la libertà di iniziativa economica, ma in nome dell’utilità sociale e della salute pubblica viene temporaneamente imposto un prezzo calmierato”.
? Commissario per l’emergenza Covid, la circolare sul decreto legge n.127/2021
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