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Dir. Resp.
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Edizione del 20/02/2020
Estratto da pag. 1
Specializzandi in corsia.?Regioni approvano linee guida. Bonaccini: “Ora accordi con le Universit? per dare uniformit? al sistema”
I presidenti delle Regioni danno il via libera al documento (che abbiamo giàanticipato ieri) con le linee guida per applicare le disposizionei della leggedi Bilancio 2020. Definiti i cinque passaggi standard che consentiranno dipoter assumere medici specializzandi inseriti nelle graduatorie di concorsopubblico. “Diamo risposte concrete all’emergenza medici riscontrata in moltestrutture sanitarie in diverse Regioni del Paese” ha detto il presidente dellaConferenza delle Regioni[front6818078]20 FEB - La Conferenza delle Regioni ha dato oggi il via libera al documentoche apre e porte alla possibilità di poter assumere medici specializzandiinseriti nelle graduatorie di concorso pubblico prevista dalle legge diBilancio del 2020 che contempla che i medici iscritti all'ultimo anno del corsodi formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale,al penultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsualiper l'accesso al Servizio sanitario regionale e collocati in graduatoriaseparata. “Diamo risposte concrete all’emergenza medici riscontrata in molte strutturesanitarie in diverse Regioni del Paese – ha commentato il Presidente dellaConferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini – si tratta di pochi punti fermicondivisi, necessari per garantire uniformità e coerenza in tutto il territorionazionale su cui ogni Regione potrà anche effettuare specifiche opzioni in basealle proprie esigenze nonché in relazione alle necessità degli Atenei diriferimento”. Questi in sintesi i contenuti condivisi da inserire negli accordiRegioni-Università 1) il riconoscimento da parte dell’Università delle attività formative pratichesvolte dal medico specializzando nell’azienda sanitaria presso la quale èassunto come parte integrante e sostanziale del ciclo di studi per laspecializzazione; 2) l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato conorario a tempo parziale è effettuata dalle aziende sanitarie le cui struttureoperative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole dispecializzazione; 3) i medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, secondo i criteriprevisti dall’accordo Regione-Università, svolgono attività assistenzialicoerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlatoall'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché alprogramma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato; 4) lo specializzando medico svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale èstato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa eall’attività formativa pratica. L’attività formativa teorica, obbligatoria perlo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazionespecialistica per il conseguimento del titolo; 5) il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alleprestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributivepreviste dal Ccnl della dirigenza medica e sanitaria del SSN: stipendiotabellare; indennità di specificità medica; indennità di esclusività; indennitàlegate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; retribuzione dirisultato, ove spettante; retribuzione di posizione in relazione all’eventualeincarico conferito.20 febbraio 2020