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Dir. Resp.
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Edizione del 11/02/2020
Estratto da pag. 1
Il provvedimento, del quale ancora non si conoscono i dettagli, inviato giàalla Conferenza delle Regioni e per conoscenza ai Ministeri competenti, tra iquali quello della Salute e del Lavoro, per il prescritto parere, oltre arecepire nel nostro ordinamento la direttiva 2013/59/EURATOM, provvede ariordinare e armonizzare la normativa di settore.[front4856190]09 FEB - A 25 anni dal Decreto Legislativo 230/1995 sulla radioprotezionisticae impiego delle radiazioni ionizzanti, il Consiglio dei Ministri in uncomunicato del 26 gennaio scorso ha precisato di aver approvato lo schema di unnuovo Decreto Legislativo “Attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, chestabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro ipericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga ledirettive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (Ministro della salute - Ministro dello sviluppo economico -Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare)” che in termini pratici sostituirà non soloil vecchio Decreto, ma anche tutte le norme in materia che sono state emanatefino ad oggi. Il provvedimento, del quale ancora non si conoscono i dettagli, inviato giàalla Conferenza delle Regioni e per conoscenza ai Ministeri competenti, tra iquali quello della Salute e del Lavoro, per il prescritto parere, oltre arecepire nel nostro ordinamento la direttiva 2013/59/EURATOM, provvede ariordinare e armonizzare la normativa di settore, come si precisa nel medesimocomunicato, assicurando il mantenimento delle misure di protezione deilavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minimestabilite dalla medesima direttiva. Tra le novità, nell’ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti afattori di rischio, la direttiva prevede tra l’altro che il responsabile dellasorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopol’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere lasalute del lavoratore e, inoltre che informi il lavoratore stesso riguardoall’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazionedell’attività lavorativa come avviene già oggi per l’esposizione all’amianto. La sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico deldatore di lavoro, mentre gli accertamenti sanitari riferiti ad un momentosuccessivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico delservizio sanitario nazionale. La direttiva in questione del Consiglio Europeo si esprime in materia diradioprotezione e stabilisce delle norme oltre che per la sicurezza nellestrutture ospedaliere, sia per i lavoratori, sia per pazienti e visitatorianche in materia del gas Radon. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’esposizione a gas Radonrappresenta il secondo fattore di rischio di insorgenza del tumore al polmone.In Italia, si stima che il Radon possa essere la causa di migliaia di decessiogni anno. Il Ministero della Salute pubblicò il Piano Nazionale Radon già dal 2002,auspicando il recepimento in Italia della Raccomandazione 143/90 dell’UnioneEuropea e l’adozione di una specifica normativa per le civili abitazioni,indicando come valori limite medi annui raccomandati 400 Bq/mc per le caseesistenti e 200 Bq/mc per le case da costruire. Il recepimento della Raccomandazione 143/90 era solo una questione di tempo,legata alle scadenze temporali imposte dalla stessa UE ed allasensibilizzazione dell’opinione pubblica in materia di Radon. Pur non esistendo ancora una norma nazionale, alcune regioni italiane, hannosviluppato delle proprie linee guida per il controllo della concentrazione diRadon nelle abitazioni, creando non poche difficoltà tra i vari terrori. Ecco il motivo per cui, secondo qualche indiscrezione legata ai contenuti delvoluminoso documento licenziato dal Consiglio dei Ministri (si parla di circa800 pagine), si avrà un unico riferimento sia sui valori di concentrazione delgas, sia sulle modalità tecniche di
misurazione per intervenire attraversoiniziative di prevenzione e gestione del fenomeno. Verrebbe indicato un periododi 12 mesi, dopo l’approvazione del decreto legislativo, per redigere un nuovostrumento ordinatorio, “Piano Nazionale di Azione per il Radon”, prevedendoulteriori 24 mesi per le Regioni per il recepimento delle direttive nazionali.Si arriverà presumibilmente a fine legislatura. Domenico Della PortaDocente Medicina del LavoroFacoltà di Giurisprudenza Università Telematica Uninettuno - Roma09 febbraio 2020