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Edizione del 10/05/2021
Estratto da pag. 1
Covid-19 e credito d`imposta per l`adeguamento degli ambienti di lavoro: la risposta del Fisco n. 322 del 10 maggio 2021
L’agevolazione non spetta per le ristrutturazioni edilizie, ma per gliinterventi, previsti dalle linee guida e dai protocolli delle autoritàpreposte, necessari per creare ambienti che garantiscano la tutela della salutee della sicurezzaLunedì 10 Maggio 2021 Stampa o crea Tweet un PDF dell'articoloCon la risposta n. 322 del 10 maggio 2021 l’Agenzia delle entrate torna sulcredito d’imposta riconosciuto per gli interventi finalizzati all’adeguamentodegli ambienti di lavoro secondo le prescrizioni sanitarie e le misure adottatecontro la diffusione del Covid-19.Il quesito è di una società a prevalente partecipazione pubblica, che gestisceun quartiere fieristico.[1_a_b_a-agenzia-entrate-j-k]L’istante fa presente di rientrare tra i soggetti che possono beneficiare delbonus richiamato, introdotto dal decreto “Rilancio” (codice Ateco 82.30.00 –“organizzazione di convegni e fiere”).Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, la società dichiara che, perassicurare la sicurezza e salute degli ambienti di lavoro ai propri dipendenti,per favorire il distanziamento interpersonale, nonché per garantire un afflussoin sicurezza degli utenti alle strutture del quartiere fieristico, le opereintraprese o da intraprendere riguardano:1. l’installazione di nuovi portoni per favorire il ricambio d'aria e ildeflusso dal padiglione più utilizzato del quartiere fieristico2. la realizzazione di un nuovo varco per facilitare l’uscita regolata deipartecipanti e il distanziamento interpersonale attraverso opere edili e dicarpenteria che prevedono la costruzione di una nuova rampa di accesso3. la ristrutturazione di un locale precedentemente utilizzato per altro scopi,per renderlo funzionale alla registrazione dei partecipanti a convegni medianteopere edili e di impiantistica. L'intervento, sostiene l’istante, è finalizzatoa garantire il distanziamento tra il personale della fiera e i partecipantiagli incontri organizzati nella sala dedicata ed evitare l'accalcamentonell'area di accesso alla sala.Gli adeguamenti descritti, specifica la società, sono stati effettuati secondole “Linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive ericreative” della Conferenza delle regioni e delle province autonome dell’11giugno 2020, e il “Protocollo Aefi di regolamentazione per il contenimentodella diffusione del Covid 19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici”predisposto a maggio 2020 dall'Associazione espositori e fiere italiane.Gli interventi, evidenzia ancora l’istante, hanno lo scopo di garantire lasalute del personale e dei partecipanti agli eventi fieristici perchéfavoriscono il distanziamento interpersonale. I primi due, in particolare,consentono la separazione del flusso di entrate e di uscita dal quartiere cosìda assicurare, come prescritto, il distanziamento sociale.L’istante ritiene di poter usufruire del credito d’imposta previstodall’articolo 120 del decreto “Rilancio” e ne chiede conferma all’Agenzia delleentrate.Il sì dell’amministrazione è però parziale.La risposta ricorda le modalità e gli ambiti applicativi del bonus evidenziandoche ai fini del credito d’imposta le spese sostenute per gli interventiagevolabili (opere edilizie, spogliatoi, spazi medici, eccetera) sono distinteda quelle riguardanti gli investimenti agevolabili (acquisto di strumenti etecnologie come il termoscanner eccetera).Il contributo può essere utilizzato soltanto in compensazione ed entro il 31dicembre 2021 può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi compresi, gliistituti di credito altri intermediari finanziari, che a loro volta possonocederlo ad altri.L’Agenzia delle entrate è intervenuta sull’argomento con il provvedimento del10 luglio 2020 e la circolare n. 20/2020 emessa nella stessa data.Le Entrate precisano, per iniziare, che gli adeguamenti oggetto dell’interpelloricadono nel gruppo degli “interventi ag
evolabili” e non delle attivitàinnovative. Al riguardo la citata circolare ha specificato che usufruiscono delbonus gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e dellemisure anti-Covid. Gli stessi, inoltre, devono essere prescritti dadisposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delleattività messe a punto dalle amministrazioni centrali, dagli enti territorialie locali, dalle associazioni di categoria e ordini professionali.L’Agenzia premette che il suo parere fa riferimento a linee guida aggiornatesulla base del Dpcm del 14 gennaio 2021 e, quindi, più recenti rispetto aquelle proposte dall’istante, dalle quali deduce che sono agevolabili tutti icosti sostenuti per la modifica di strutture già esistenti in modo da renderleadeguate agli standard normativi fissati per contenere la pandemia, secondo leindicazioni fornite con la circolare n. 20/2020, e a condizione che si trattidi spese pertinenti e congrue rispetto all’attività dell’impresa e al luogodove l’attività è svolta.Per quanto riguarda il caso in esame, l’Amministrazione ritiene agevolabili leprime due tipologie di interventi descritti, ossia le nuove aperture perfavorire il ricambio dell’aria e il deflusso dal padiglione e la realizzazionedi una rampa di accesso, perché entrambi favoriscono il ricambio dell’aria, ildistanziamento sociale, evitano gli assemblamenti e creano percorsi separatiper l’entrata l’uscita dall’area fieristica, tutte opere rispondenti alle lineeguida sopra richiamate.Non lo sono, invece, le spese per la ristrutturazione della sala, che prevedeil rifacimento dei pavimenti, degli impianti e l’apertura di un nuovo ingresso,opere non prescritte dalle suddette linee guida.In allegato la risposta n. 322 del 10 maggio 2021[BANNER_161]Allegati dell'articolo[pdf] Risposta_322_10.05.2021.pdf