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Dir. Resp.
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Edizione del 21/04/2021
Estratto da pag. 1
Bozza nuovo decreto Draghi riaperture: tornano le regioni gialle dal 26 aprile, tornano gli sport di squadra, Dad fino al 50% in zona rossaLa bozza del decreto, ancora suscettibile di modifiche, che il governo sta approntando dopo l'incontro con le Regioni e in vista del Consiglio dei ministri di oggi 21 aprile contiene molte novità. La misure saranno scaglionate tra il 26 aprile e il 31 luglio, data fino alla quale dovrebbe essere prorogato lo stato d'emergenza Covid. Bozza decreto, tornano le zone gialleLa prima novità significativa è che dal 26 aprile tornano le zone gialle. Per quello che riguarda gli spostamenti verso da e verso le zone arancioni o rosse saranno consentiti con le autocertificazioni verdi, o "green pass", quelle comprovanti "lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione" dal Covid, o "l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo".Nasce il green passL'articolo 10 della bozza introduce il "green pass", si tratta di "certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 o guarigione dall'infezione da Sars-Cov-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars Cov-2". Nel caso la certificazione venga rilasciata dopo il vaccino "ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato".Se la certificazione viene messa a disposizione dopo la guarigione "ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid 19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-Cov-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al Sars-Cov-2". Se la certificazione viene ottenuta dopo un tampone molecolare o antigenico rapido, "la certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta".I ristoranti nella bozza del decretoAltra novità molto attesa riguarda i ristoranti: "Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 fino alle 18, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del consiglio dei ministri". Nella bozza si spiega che “dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché delle modalità previste dai medesimi provvedimenti e dai protocolli e dalle linee guida agli stessi allegati ai medesimi provvedimenti”. Sempre in zona gialla inoltre “Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tav
olo, dalle ore 5 fino alle ore 18, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri”.La scuola e l'università"Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, Dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonchè delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca". Viene poi specificato che "le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus sars-cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica". Inoltre "Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza".Per quello che riguarda l'università sull'intero territorio nazionale saranno possibili esami e sessioni di laurea in presenza salvo "diversa valutazione delle università". Inoltre "dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonchè l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento".Lo sport, le piscine e le palestreDal 15 maggio nelle zone gialle sono consentite le attività nelle piscine all'aperto mentre nelle palestre dal 1° di giugno. Dal 26 aprile, in zona gialla, saranno possibili le attività sportive "anche di squadra e di contatto". Per queste ultimie viene specificato "nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È Comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 Del 2020". Inoltre dal primo di giugno 2021 in zona gialla "sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome sulla base dei criteri defin
iti dal comitato tecnico-scientifico". Le visite agli amiciDalla lettura del documento si ricava che "Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi". Viene inoltre aggiunto che lo spostamento "di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa".Spettacoli aperti al pubblicoLa bozza precisa che “A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo».Quanto sopra, a partire dal 1° giugno, verrà applicato anche agli stadi per gli eventi sportivi: “A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali”. Viene stabilito un limite per la capienza consentita che “non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso”. Per gli eventi sportivi può però “essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico”.Le attività commerciali, le fiere, i convegni ed i congressiIn zona gialla dal 15 maggio 2021 le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, le gallerie commerciali, i parchi commerciali e le altre strutture ad essi assimilabili potranno svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi ma nel rispetto dei protocolli. Sempre in zona gialla dal 1° luglio 2021 sarà possibile lo svolgimento in presenza di fiere. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi.I parchi tematici e di divertimento, i centri termaliIn zona gialla dal 1° luglio 2021 saranno consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, sempre nel rispetto dei protocolli e linee guida. Dalla stessa data sono consentite le attività dei centri termali.(Alessandro Magagnoli)