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Edizione del 20/04/2021
Estratto da pag. 1
Covid â€" In arrivo il nuovo decreto fino al 31 luglio: tornano le zone gialle, arriva il “Green passâ€
Tornano le zone gialle e arriva la “certificazione verde†per gli spostamenti tra le Regioni. È quanto si legge in una bozza, ancora suscettibile di - ParmaPress24
Le nuove regole per ristoranti e palestre, ma anche per stadi, cinema e scuole

Tornano le zone gialle e arriva la “certificazione verde†per gli spostamenti tra le Regioni. È quanto si legge in una bozza, ancora suscettibile di modifiche, del decreto legge Covid atteso domani all’approvazione del Consiglio dei ministri. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile come anticipato la scorsa settimana dal governo, dovrebbero avere validità fino al 31 luglio. Fino a questa data infatti dovrebbe essere disposta la proroga dello stato d’emergenza Covid come chiesto dal Comitato tecnico scientifico.

Tra le riaperture si prevede per le zone gialle dal 15 maggio l’apertura delle piscine all’aperto, dei mercati e dei centri commerciali anche nei giorni festivi. Dovranno attendere il primo giugno le palestre, via libera solo a luglio per fiere, convegni e congressi,  centri termali e parchi tematici, sempre e solo in zona gialla

Resta il coprifuoco alle 22

Resta il coprifuoco alle 22: il ministro della salute Roberto Speranza rispondendo alle regioni – che chiedevano il coprifuoco esteso alle 23 – ha confermato che la ristorazione fino al 1 giugno potrà avvenire all’aperto sia a pranzo che a cena e solo fino alle 22. Nei ristoranti si potrà mangiare anche al chiuso dolo dal primo giugno ma solo fino alle 18.

Va ricordato che le zone rosse vengono determinate nei territori dove l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. Ciò vale per le regioni ma anche per le province. Come si legge nella bozza “dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive†nelle province “in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti†e “nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia graveâ€.

Tornano le zone gialle, si allargano le visite consentite

L’articolo 1 del ‘decreto riaperture’, in una bozza in possesso della agenzia Dire, prevede il ripristino della disciplina delle zone gialle così come la possibilità di spostarsi tra le regioni in fascia di rischio gialla e bianca.

Gli spostamenti verso le zone arancioni o rosse saranno consentiti con le cosiddette ‘autocertificazioni verdi’, ossia quelle comprovanti “lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione†dall’infezione dal Covid, o “l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativoâ€.

La certificazione verde: il nuovo pass per gli spostamenti

Ma vediamo questo cosiddetto green pass. Il decreto riaperture introduce e disciplina la nuova certificazione verde, a cui è dedicato l’articolo 10. “Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS CoV-2â€, si legge. A seconda del modo in cui si è ottenuto la certificazione cambia la durata della validità.

Se la certificazione viene rilasciata dopo vaccino “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessatoâ€.

Nel caso in cui la certificazione è rilasciata dopo guarigione, “ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttu
ra presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2â€.

Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, “la certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera sceltaâ€.

In sintesi il green pass per viaggiare ha validità di:

Occhio a non sgarrare: si rischia il carcere. L’apparato sanzionatorio del decreto riaperture prevede il carcere per una serie di reati in cui incorre chi manomette o falsifica o abusa delle possibilità consentite dalla certificazione verde.

Alle sanzioni è dedicato l’articolo 13. “Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del Capo I, ovvero dei provvedimenti e delle ordinanze adottati in attuazione del presente decreto, sono punite ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020. 2. Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491- bis, del codice penale, ha ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 10, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, aumentate di un terzo. 3. Se la certificazione verdi Covid-19 contraffatta o alterata è utilizzata per svolgere attivita’ o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19â€.

Le visite a parenti e amici

Sale a quattro il limite delle persone che potranno andare in visita ad amici e parenti nelle regioni gialle e arancioni. Mentre restano vietate nelle zone rosse.

Come si legge nella bozza dal 1 maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilita’ genitoriale e alle persone con disabilita’ o non autosufficienti conviventiâ€.

Le riaperture per i centri sportivi

Tra le attività consentite dal nuovo decreto ci sono quelle dei centri sportivi. Pertanto dal 15 maggio riaprono le piscine all’aperto nelle zone gialle, dal primo giugno le palestre. Già dal 26 aprile nelle zone gialle sarà consentita l’attività sportiva anche di squadra e di contatto come il calcetto e il basket.

Come si legge all’articolo 7 “a decorrere dal 15 maggio 2021- si legge- in zona gialla sono consentite le attivita’ di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientificoâ€. E ancora. “A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attivita’ di palestre in
conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientificoâ€. Infine. “A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020â€.

In sintesi nelle zone gialle sarà consentita la riapertura

Le nuove regole per gli spettacoli e per gli stadi

Riaprono dal prossimo 26 aprile anche cinema e teatri ma al 50 per cento della capienza, fino a 1.000 spettatori all’aperto e 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi. Ovviamente solo in zona gialla. Alcuni eventi si potranno riservare solo a chi abbia certificato verde. Dal primo giugno si potrà andare a eventi sportivi con capienza degli stadi o palazzetti non superiore al 25% e non più di 1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso.

Come si legge infatti “in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola salaâ€.

“Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articoloâ€, si legge ancora.

In sintesi:

A luglio aprono terme e parchi di divertimento

Dal primo luglio 2021 la bozza del nuovo decreto prevede la riapertura, sempe e solo in zona gialla delle attività dei centri termali, dei parchi tematici e dei parchi divertimento nel rispetto dei protocolli anti Covid.

Sempre dal 1° luglio 2021 in zona gialla saranno possibili anche fiere, convegni e congressi.

Ristoranti al chiuso dal 1 giugno ma solo a pranzo

Confermato l’anticipazione del via libera dei ristoranti a pranzo e cena dal 26 aprile in zona gialla “con consumo al tavolo esclusivamente all’apertoâ€. Mentre dal primo giugno potranno aprire ma solo a pranzo anche i locali che hanno spazi al chiuso.

Dal 1° giugno nella zona gialla saranno consentite anche le attività dei servizi di ristorazione al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 fino alle 18 “o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministriâ€. 

Si conferma il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Pertanto:

Le nuove regole per le scuole

Confermata anche la riapertura delle scuole sull’intero territorio nazionale. Queste dispozioni “non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaciâ€. La deroga “è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorioâ€.

Pertanto “dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia†e “dell’attività scolastica e didattica
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado†almeno “per il 50 per cento della popolazione studentescaâ€.

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