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Edizione del 12/04/2021
Estratto da pag. 1
Bonus capitalizzazione con rebus sul limite degli aiuti di Stato
La norma agevolativa fa riferimento al «vecchio» limite di 800.000 euro
L’innalzamento dei massimali previsti dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato, avvenuto con comunicazione della Commissione europea dello scorso 28 gennaio 2021 e recepito nella normativa nazionale dall’art. 28 del DL 41/2021, genera alcuni dubbi applicativi, con riferimento, tra l’altro, al credito d’imposta per il rafforzamento delle medie imprese di cui all’art. 26 del DL 34/2020.

In assenza, a quanto consta, di chiarimenti ufficiali in merito all’applicazione dei nuovi massimali, si osserva che la Relazione illustrativa al DL “Sostegni”, ancorché nell’ambito del commento all’art. 1 del DL 41/2021 (relativa alla possibilità di utilizzare i massimali della sezione 3.12 per determinate misure), afferma che “l’importo massimo di aiuti fruibili ai sensi della Sezione 3.1 per la singola impresa è di 1.800.000 euro nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021”, desumendosi l’intenzione di applicare il nuovo massimale per tutto il periodo di vigenza del Quadro temporaneo.

Tanto premesso, come affermato nella Relazione, al fine di allineare le disposizioni del regime-quadro alle ultime modifiche era necessario modificare la base giuridica nazionale.Di conseguenza, in linea con l’ultimo emendamento al Temporary Framework, l’art. 28 del DL 41/2021 ha modificato l’art. 54 del DL 34/2020, recependo la proroga delle misure di aiuto fino al 31 dicembre 2021 e l’innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti.

Nello specifico, ai sensi del comma 1 dell’art. 54 del DL 34/2020 “le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa” (salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3) e, ai sensi del comma 2, “l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere”.

Fermo restando quanto sopra, nell’ambito delle FAQ pubblicate sul sito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, è stato precisato che “l’adeguamento di ciascuna misura ai nuovi massimali previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 è soggetto a notifica secondo quanto previsto dal paragrafo 12 della Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 di modifica del Quadro Temporaneo e rimane nelle responsabilità delle amministrazioni competenti” (anche con una notifica unica che contenga l’elenco di tutte le misure da modificare).

In tale quadro normativo, l’art. 26 comma 20 del DL 34/2020 non è stato modificato e continua a fare riferimento ai “vecchi” limiti, prevedendo letteralmente che “i benefici previsti ai commi 4 e 8 (trattasi, rispettivamente, dei crediti d’imposta spettanti ai sottoscrittori degli aumenti di capitale e alle società che hanno deliberato i medesimi) sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19». L’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese
operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”.

La questione presenta un riflesso rilevante, oltre che naturalmente nell’ambito della pianificazione finanziaria dei soggetti interessati, ai fini della predisposizione dell’istanza che le società che hanno effettuato gli aumenti di capitale dovranno inviare, dal 1° giugno 2021, ai fini della “prenotazione” del credito d’imposta commisurato alle perdite del 2020, nella quale occorre dichiarare, secondo l’attuale modulistica (anch’essa “ferma” al vecchio limite), il rispetto del massimale complessivo di 800.000 euro.

L’innalzamento dei massimali previsti dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato, avvenuto con comunicazione della Commissione europea dello scorso 28 gennaio 2021 e recepito nella normativa nazionale dall’art. 28 del DL 41/2021, genera alcuni dubbi applicativi, con riferimento, tra l’altro, al credito d’imposta per il rafforzamento delle medie imprese di cui all’art. 26 del DL 34/2020.

In assenza, a quanto consta, di chiarimenti ufficiali in merito all’applicazione dei nuovi massimali, si osserva che la Relazione illustrativa al DL “Sostegni”, ancorché nell’ambito del commento all’art. 1 del DL 41/2021 (relativa alla possibilità di utilizzare i massimali della sezione 3.12 per determinate misure), afferma che “l’importo massimo di aiuti fruibili ai sensi della Sezione 3.1 per la singola impresa è di 1.800.000 euro nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021”, desumendosi l’intenzione di applicare il nuovo massimale per tutto il periodo di vigenza del Quadro temporaneo.

Tanto premesso, come affermato nella Relazione, al fine di allineare le disposizioni del regime-quadro alle ultime modifiche era necessario modificare la base giuridica nazionale.Di conseguenza, in linea con l’ultimo emendamento al Temporary Framework, l’art. 28 del DL 41/2021 ha modificato l’art. 54 del DL 34/2020, recependo la proroga delle misure di aiuto fino al 31 dicembre 2021 e l’innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti.

Nello specifico, ai sensi del comma 1 dell’art. 54 del DL 34/2020 “le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa” (salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3) e, ai sensi del comma 2, “l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere”.

Fermo restando quanto sopra, nell’ambito delle FAQ pubblicate sul sito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, è stato precisato che “l’adeguamento di ciascuna misura ai nuovi massimali previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 è soggetto a notifica secondo quanto previsto dal paragrafo 12 della Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 di modifica del Quadro Temporaneo e rimane nelle responsabilità delle amministrazioni competenti” (anche con una notifica unica che contenga l’elenco di tutte le misure da modificare).

In tale quadro normativo, l’art. 26 comma 20 del DL 34/2020 non è stato modificato e continua a fare riferimento ai “vecchi” limiti, prevedendo letteralmente che
“i benefici previsti ai commi 4 e 8 (trattasi, rispettivamente, dei crediti d’imposta spettanti ai sottoscrittori degli aumenti di capitale e alle società che hanno deliberato i medesimi) sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19». L’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”.

La questione presenta un riflesso rilevante, oltre che naturalmente nell’ambito della pianificazione finanziaria dei soggetti interessati, ai fini della predisposizione dell’istanza che le società che hanno effettuato gli aumenti di capitale dovranno inviare, dal 1° giugno 2021, ai fini della “prenotazione” del credito d’imposta commisurato alle perdite del 2020, nella quale occorre dichiarare, secondo l’attuale modulistica (anch’essa “ferma” al vecchio limite), il rispetto del massimale complessivo di 800.000 euro.

L’innalzamento dei massimali previsti dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato, avvenuto con comunicazione della Commissione europea dello scorso 28 gennaio 2021 e recepito nella normativa nazionale dall’art. 28 del DL 41/2021, genera alcuni dubbi applicativi, con riferimento, tra l’altro, al credito d’imposta per il rafforzamento delle medie imprese di cui all’art. 26 del DL 34/2020.

In assenza, a quanto consta, di chiarimenti ufficiali in merito all’applicazione dei nuovi massimali, si osserva che la Relazione illustrativa al DL “Sostegni”, ancorché nell’ambito del commento all’art. 1 del DL 41/2021 (relativa alla possibilità di utilizzare i massimali della sezione 3.12 per determinate misure), afferma che “l’importo massimo di aiuti fruibili ai sensi della Sezione 3.1 per la singola impresa è di 1.800.000 euro nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021”, desumendosi l’intenzione di applicare il nuovo massimale per tutto il periodo di vigenza del Quadro temporaneo.

Tanto premesso, come affermato nella Relazione, al fine di allineare le disposizioni del regime-quadro alle ultime modifiche era necessario modificare la base giuridica nazionale.Di conseguenza, in linea con l’ultimo emendamento al Temporary Framework, l’art. 28 del DL 41/2021 ha modificato l’art. 54 del DL 34/2020, recependo la proroga delle misure di aiuto fino al 31 dicembre 2021 e l’innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti.

Nello specifico, ai sensi del comma 1 dell’art. 54 del DL 34/2020 “le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa” (salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3) e, ai sensi del comma 2, “l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere”.

Fermo restando
quanto sopra, nell’ambito delle FAQ pubblicate sul sito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, è stato precisato che “l’adeguamento di ciascuna misura ai nuovi massimali previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 è soggetto a notifica secondo quanto previsto dal paragrafo 12 della Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 di modifica del Quadro Temporaneo e rimane nelle responsabilità delle amministrazioni competenti” (anche con una notifica unica che contenga l’elenco di tutte le misure da modificare).

In tale quadro normativo, l’art. 26 comma 20 del DL 34/2020 non è stato modificato e continua a fare riferimento ai “vecchi” limiti, prevedendo letteralmente che “i benefici previsti ai commi 4 e 8 (trattasi, rispettivamente, dei crediti d’imposta spettanti ai sottoscrittori degli aumenti di capitale e alle società che hanno deliberato i medesimi) sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19». L’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l’ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”.

La questione presenta un riflesso rilevante, oltre che naturalmente nell’ambito della pianificazione finanziaria dei soggetti interessati, ai fini della predisposizione dell’istanza che le società che hanno effettuato gli aumenti di capitale dovranno inviare, dal 1° giugno 2021, ai fini della “prenotazione” del credito d’imposta commisurato alle perdite del 2020, nella quale occorre dichiarare, secondo l’attuale modulistica (anch’essa “ferma” al vecchio limite), il rispetto del massimale complessivo di 800.000 euro.