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Edizione del 04/02/2020
Estratto da pag. 1
Medicina generale: linee guida per l’assegnazione degli incarichi
Il testo è stato inviato a tutti i Presidenti delle Regioni: nelle more del completamento dell’iter di formalizzazione della preintesa sull''“Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale con i Medici di medicina Generale” definisce le regole
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 29 gennaio ha approvato un documento di “Linee guida per l’assegnazione di incarichi di medicina generale ai sensi del DL 135/2018”. Si tratta di un testo (inviato a tutti i Presidenti delle Regioni ) che, nelle more del completamento dell’iter di formalizzazione della preintesa sull'“Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale con i Medici di medicina Generale” (siglato in data 5 settembre 2019 tra la Struttura interregionale sanitari convenzionati, Sisac, e le Organizzazzioni sindacali maggiormente rappresentative della Medicina) definisce alcune regole condivise, al fine di favorire una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale, di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di assegnazione degli incarichi vacanti di medicina generale.

Nelle more del completamento dell’iter di formalizzazione del verbale di preintesa “Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale con i Medici di medicina Generale”, siglato in data 5 settembre 2019 tra la SISAC e le OO.SS. maggiormente rappresentative della Medicina Generale e reperibile sul sito SISAC e coerentemente con i contenuti della stessa, per favorire una omogenea applicazione, su tutto il territorio nazionale, di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di assegnazione degli incarichi vacanti di medicina generale (DL 135/2018 convertito con L. 12/2019 – cd Decreto Semplificazione) le Regioni condividono la necessità di definire alcune regole.

In particolare, le Regioni, hanno condiviso quanto segue:

 

1.Assegnazione degli incarichi

a) L’articolo 9 del Decreto Semplificazione, consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali; il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, comporta la decadenza dall’eventuale incarico assegnato.

Le Regioni concordano che ai medici di cui al punto a), che concorrono all’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato, per il periodo di formazione viene assegnato un “incarico temporaneo ai sensi del DL 135/2018 o del DL 35/2019”, al quale si applicano le condizioni previste dal Decreto Semplificazione relativamente alla decadenza dello stesso incarico (in conseguenza del verificarsi del mancato conseguimento del diploma di formazione) e le “Linee guida regionali in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della legge 25/06/2019, n. 60 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria” (LLGG DL Calabria), approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 25 luglio 2019, per quanto riguarda le limitazioni del massimale di scelte, del monte ore settimanale  e della possibilità di conferimento di un solo incarico. Analogamente, per quanto riguarda le modalità di remunerazione, le Regioni concordano che fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica, ai medici titolari di “incarichi temporanei ai sensi del DL 135/2018 o del DL 35/2019” siano corrisposti i compensi spettanti ai medici titolari a tempo indeterminato nel relativo settore.

Le Regioni concordano, altresì, che l’incarico temporaneo ai sensi del DL 135/2018 o del DL 35/2019 viene trasformato dall’Azienda in incarico a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, previa acquisizione dell’autocertificazione del medico che ne attesti il possesso. Da tale data non operano più le limitazioni del massimale di scelta, del monte ore settimanale e della possibilità di conferime
nto di un solo incarico convenzionale.

Le disposizioni di cui al punto a) non si applicano agli iscritti al corso di formazione che, assegnatari di incarico convenzionale ai sensi del punto a, conseguono il diploma di formazione specifica in medicina generale in data antecedente al conferimento dell’incarico da parte dell’Azienda USL; per tali medici l’incarico è a tempo indeterminato dal momento del conferimento dello stesso.

b) Le LLGG DL Calabria prevedono che, nelle more della definizione dell’accordo collettivo nazionale, per non pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso, durante la frequenza del corso, il medico iscritto al corso di formazione specifica non può essere titolare contemporaneamente di più di una delle funzioni convenzionali (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale).

c) Poiché i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale possono partecipare alle procedure di assegnazione per tutti i settori della medicina generale, al fine di rispettare quanto previsto dal punto a), le Regioni concordano che i medici che risultano assegnatari di incarichi temporanei ai sensi del DL 135/2018 o del DL 35/2019 in più di un settore della medicina generale, debbano necessariamente optare per un solo incarico nei settori della medicina generale.

2. Sostituzioni

a) Le Regioni condividono che i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale assegnatari di “incarichi temporanei ai sensi del DL 135/2018 o del DL 35/2019” non possono, fino al termine del corso di rispettiva frequenza, acquisire ulteriori incarichi di sostituzione ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. in uno dei settori della medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi).

b) Analogamente, i medici che, al momento del conferimento dell’incarico temporaneo ai sensi del DL 135/2018 o del DL 35/2019, risultano essere titolari di incarichi di sostituzione ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. in uno dei settori della medicina generale, (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi territoriali) sono tenuti a optare tra incarico temporaneo ai sensi del DL 135/2018 o del DL 35/2019 o sostituzione.