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Edizione del 02/03/2021
Estratto da pag. 1
Dieci avvocati lucani contro la zona rossa
2/03/2021[newstar-basilicata-68]Alcuni avvocati residenti nei Comuni di Nemoli, Rotonda, San Fele, Tramutola,Trecchina e Vietri di Potenza si sono rivolti al collega Donatello Genovese cheha presentato un ricorso al Tar contro l’istituzione della zona rossa da partedel Governo nazionale e regionale per l’emergenza Coronavirus. Ecco perché: Nemoli, comune di residenza dell’Avv. Aniello Chiarelli: 30 contagi totalidall’inizio dell’epidemia (inclusi i guariti); nessun nuovo contagio alla datadella rile-vazione;– Rotonda, comune di residenza dell’Avv. Alfonso Bonifacio: 49 contagi totalidall’inizio dell’epidemia (inclusi i guariti); nessun nuovo contagio alla datadella rilevazione;– San Fele, comune di residenza degli Avv.ti Carmela Del Monte e GiustinoDonofrio, 27 contagi totali dall’inizio dell’epidemia (inclusi i guariti);nessun nuovo contagio alla data della rilevazione;– Tramutola, comune di residenza dell’Avv. Massimo Oriolo: 83 contagi totalidall’inizio dell’epidemia (inclusi i guariti); nessun nuovo contagio alla datadella rilevazione;– Trecchina, comune di residenza dell’Avv. Rosella Roselli: 19 contagi totalidall’inizio dell’epidemia (inclusi i guariti); nessun nuovo contagio alla datadella rilevazione;– Vietri di Potenza, comune di residenza dell’Avv. Isabella Grande: 89 contagito-tali dall’inizio dell’epidemia (inclusi i guariti); nessun nuovo contagioalla data della rilevazione. ONOREVOLE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA – POTENZAricorrono i Signori Avvocati già citatiquest’ultimo, contro il Ministero della Salute, in persona del suo Ministro protempore e la Regione Basilicata, in persona del suo Presidente pro tempore, perl’annullamento previe misure cautelari 1) dell’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, pubblicatanella G.U. n. 50 del 28 febbraio 2021, che estende, dal 1° al 15 marzo 2021, lemisure restrittive della c.d. zona rossa di cui all’art. 3 del DPCM del 14gennaio 2021 all’intero territorio della Basilicata;2) dell’ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 5 del 27 febbraio2021, che dispone che “con decorrenza dal 1° marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021,le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e del primo anno della scuolasecondaria di primo grado adottano forme flessibili nell’organizzazionedell’attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delleattività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata”;3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivodegl’interessi dei ricorrenti.fatto i ricorrenti sono avvocati e cittadini residenti nel territorio dellaBasilicata e, segnatamente: l’Avv. Alfonso Bonifacio nel comune di Rotonda;l’Avv. Aniello Chiarelli nel comune di Nemoli; gli Avv.ti Carmela Del Monte eGiustino Donofrio nel comune di San Fele; l’Avv. Isabella Grande nel comune diVietri di Potenza; l’Avv. Giovanni Leonasi nel comune di Lauria; l’Avv.Giuseppe Nicola Solimando nel comune di Moliterno; l’Avv. Massimo Oriolo nelcomune di Tramutola; l’Avv.Rossella Roselli nel comune di Trecchina.Con ordinanza del 27 febbraio 2021, pubblicata nella G.U. n. 50 del 28-2-2021, il Ministro della Salute ha emanato le seguenti disposizioni: “1. Alloscopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermorestando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri14 gennaio 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottatenel proprio territorio, alla Regione Basilicata si applicano, per un periodo diquindici giorni, le misure di cui all’articolo 3 del citato decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021. 2. La presente ordinanzaè efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella GazzettaUfficiale”.Ne consegue che, dal 1° marzo 2021 al 15 marzo 2021, sull’intero territorioregionale lucano dovranno osservarsi le seguenti disposizioni restrittive dellac.d- “zona rossa” di cui all’art. 3 del DPCM del 14 gennaio 2021:“Art. 3. Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree delterritorio nazionale car
atterizzate da uno scenario di massima gravità e da unlivello di rischio alto.1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, conordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell’art. 1, comma16quater, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioninel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiorea cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenarioalmeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, secondo quantostabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione dellastrategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunnoinvernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome diTrento e Bolzano l’8 ottobre 2020 (allegato 25).2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell’art. 1, comma16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d’intesa conil Presidente della regione interessata, in ragione dell’andamento del rischioepidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministrodella salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazionea specifiche parti del territorio regionale, l’esenzione dell’applicazionedelle misure di cui al comma 4.3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo ilprocedimento di cui all’art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020,verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvedeall’aggiornamento dell’ordinanza di cui al comma 1, fermo restando che lapermanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiorea quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuovaclassificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per unperiodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggiorisulti necessaria l’adozione di misure più rigorose, e vengono comunque menoallo scadere del termine di efficacia del decreto del Presidente del Consigliodei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità direiterazione. Conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 16-ter, deldecreto-legge n. 33 del 2020, come introdotto dall’art. 24, comma 1, deldecreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, l’accertamento della permanenza perquattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello cheha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell’art. 1, comma16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina diregia, comporta l’applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni,delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che laCabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedelle ordinanze di cui al comma 1, nelle regioni ivi individuate sono applicatele seguenti misure di contenimento:a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui alcomma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per glispostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni dinecessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamentistrettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenzanei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso ilproprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui alcomma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori nonsoggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sonoconsentiti ai sensi del presente decreto. Lo spostamento verso una solaabitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale,una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi giàconviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali personeesercitino l
a potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienticonviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti,gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanzanon superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ognicaso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per leattività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuatenell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandistrutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché siaconsentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusurenei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 1, comma 10, lettera ff). Sonochiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvole attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli eflorovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e leparafarmacie;c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,risto-ranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del cateringcontinuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati iprotocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Restaconsentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto dellenorme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che ditrasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divietodi consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono comeattività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunqueaperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle areedi servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gliitinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negliinterporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanzainterpersonale di almeno un metro;d) tutte le attività previste dall’art. 1, comma 10, lettere f) e g), anchesvolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tuttigli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità dellapropria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno unmetro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi diprotezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento diattività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, dellascuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 deldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza dellascuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche sisvolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità disvolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o inragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettivainclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativispeciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n.89, del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunnidella classe che sono in didattica digitale integrata;g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delleuniversi-tà e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermoin ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i mediciin formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicinagenerale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e lealtre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalleuniversità, sentito il Com
itato universitario regionale di riferimento, possonoproseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ognicaso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e dellaricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per lagestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; ledisposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili,anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quellein-dividuate nell’allegato 24;i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi dilavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili eche richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestionedell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attivitàlavorativa in modalità agile;l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e deicomportamenti, di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, conconseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citatodecreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hannopotuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficaciadell’ordinanza di cui al comma 1;m) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e de-gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice deibeni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti suprenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure dicontenimento dell’emergenza epidemica.5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicanoanche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori nonsiano previste analoghe misure più rigorose”.Parallelamente il Presidente della Regione Basilicata, con ordinanza n. 5 del27 febbraio 2021, pubblicata sul sito web regionale, ha statuito come segue:“Art. 1 (Ulteriori disposizioni urgenti di contenimento e gestionedell’emergenza sanitaria da COVID-19).1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,sull’intero territorio regionale, ferme restando le misure statali e regionaligià vigenti, con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021, leIstituzioni scolastiche della scuola primaria e del primo anno della scuolasecondaria di primo grado adottano forme flessibili nell’organizzazionedell’attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delleattività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata.2. Per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali trovanoapplicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, lett. s) deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.Art. 2 (Disposizioni finali)1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovanoapplicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio deiministri 3 novembre 2020 e dei relativi allegati.2. Con la presente ordinanza, le disposizioni dell’ordinanza nr. 4 del 29gennaio 2021 sono disapplicate (…)”.I ricorrenti, per effetto di tali provvedimenti, subiscono pesanti, quantoillegittime, limitazioni alle proprie libertà, diritti ed interessi, per cui sivedono costretti ad adire codesto On.le Tribunale, chiedendo l’annullamento,previa sospensiva, dei provvedimenti medesimi, alla stregua dei seguentiM O T I V IViolazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 5 del Trattato UE,come modificato dal Trattato di Lisbona del 13-12-2007, e all’art. I-11 delTrattato 29-10-2004, che adotta una Costituzione per l’Europa.Violazione dei principi di cui agli artt. 3, 32, 97 e 117 della Costituzione edall’art. 1 della L. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 6 della L. 241/1990.Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di mo
tivazione, carenteistruttoria, disparità di trattamento, sproporzione, ingiustizia manifesta.I provvedimenti impugnati violano il fondamentale principio comunitario diproporzionalità, come definito dalla normativa sovranazionale:– art. 5, comma 4, del Trattato dell’Unione Europea, come modificato dalTrattato di Lisbona del 13-12-2007: “In virtù del principio di proporzionalità,il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessarioper il conseguimento degli obiettivi dei trattati”.– art. 1-11 del Trattato 29-10-2004, che adotta una Costituzione per l’Europa:“4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la formadell’azione dell’Unione non vanno al di là di quanto necessario per ilraggiungimento degli obiettivi della Costituzione”.Tale principio – che essendo sancito dai trattati, prevale anche sulleeventuali norme interne in contrasto con esso, che devono essere disapplicatedal giudice nazionale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sent. 05-03-2018, n. 1342;Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2006, n. 3072, Corte costituzionale 21 aprile1989 n. 232, Corte di Giustizia della Comunità Europea, 22 giugno 1989, C- 103/88, nonché Corte di Giustizia dell’Unione Europea 24 maggio 2012, C-97/11) – è,altresì, recepito:– dalla nostra Costituzione, all’art. 117, che recita: “La potestà legislativaè esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighiinternazionali”;– dall’art. 1 della L. 241/1990 e s.m.i.. che recita: “L’attivitàamministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri dieconomicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenzasecondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioniche disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamentocomunitario”.Gli stessi provvedimenti, inoltre, sono in contrasto anche col principio diragionevolezza, sancito dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.Al riguardo autorevole giurisprudenza ha messo in luce che: “Come è noto, ilprincipio di proporzionalità, di derivazione Europea, imponeall’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto èopportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.Alla luce di tale principio, nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolgainteressi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposteesigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificiopossibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elementosintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale inrelazione all’effettivo bilanciamento degli interessi.Date tali premesse, la proporzionalità non deve essere considerata come uncanone rigido ed immodificabile, ma si configura quale regola che implica laflessibilità dell’azione amministrativa ed, in ultima analisi, la rispondenzadella stessa alla razionalità ed alla legalità.In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso “nella sua accezioneetimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che devesempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sedeamministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (cfr. da ultimo Cons. Stato,sez. V, 21 gennaio 2015 n.284).Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui internoconvergono altri principi generali dell’azione amministrativa (imparzialità,uguaglianza, buon andamento): l’amministrazione, in forza di tale principio,deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitaredecisioni arbitrarie od irrazionali.In virtù di tale principio, l’azione dei pubblici poteri non deve esserecensurabile sotto il profilo della logicità e dell’aderenza ai dati di fattorisultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l’amministrazione,nell’esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme,ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità,proporzionalità ed adeguatezza” (Cons. Stato Sez. IV, Sent. 26-02-2015, n.964).Orbene,
dai dati dei bollettini epidemiologici pubblicati quotidianamente dallatask force istituita dalla Regione Basilicata risulta una situazione sanitariaassai variegata, che non può essere regolata in maniera uniforme, applicandoovunque le stesse regole restrittive, così come hanno fatto il Ministro dellaSalute ed il Presidente della Regione Basilicata coi provvedimenti impugnati.Ad esempio, dal bollettino epidemiologico regionale del 27 febbraio 2021,riportante i dati rilevati alle ore 24 del 26 febbraio 2021, risultano iseguenti contagi nei comuni di residenza dei ricorrenti:– Lauria, comune di residenza dell’Avv. Giovanni Leonasi: 442 contagi totalidall’inizio dell’epidemia (inclusi i guariti); n. 1 nuovo contagio alla datadella rilevazione;– Moliterno, comune di residenza dell’Avv. Giuseppe Nicola Solimando: 113contagi totali dall’inizio dell’epidemia (inclusi i guariti); nessun nuovocontagio alla data della rilevazione;– Nemoli, comune di residenza dell’Avv. Aniello Chiarelli: 30 contagi totalidall’inizio dell’epidemia (inclusi i guariti); nessun nuovo contagio alla datadella rilevazione;– Rotonda, comune di residenza dell’Avv. Alfonso Bonifacio: 49 contagi totalidall’inizio dell’epidemia (inclusi i guariti); nessun nuovo contagio alla datadella rilevazione;– San Fele, comune di residenza degli Avv.ti Carmela Del Monte e GiustinoDonofrio, 27 contagi totali dall’inizio dell’epidemia (inclusi i guariti);nessun nuovo contagio alla data della rilevazione;– Tramutola, comune di residenza dell’Avv. Massimo Oriolo: 83 contagi totalidall’inizio dell’epidemia (inclusi i guariti); nessun nuovo contagio alla datadella rilevazione;– Trecchina, comune di residenza dell’Avv. Rosella Roselli: 19 contagi totalidall’inizio dell’epidemia (inclusi i guariti); nessun nuovo contagio alla datadella rilevazione;– Vietri di Potenza, comune di residenza dell’Avv. Isabella Grande: 89 contagitotali dall’inizio dell’epidemia (inclusi i guariti); nessun nuovo contagioalla data della rilevazione.Dall’esame del medesimo bollettino si rileva l’esistenza di numerosi comunilucani che, dall’inizio dell’epidemia alla data del 26 febbraio 2021, hannoavuto pochissimi contagi, inferiori a dieci unità: Teana (3); San PaoloAlbanese (2); San Chirico Raparo (3); Campomaggiore (9); Noepoli (3); OlivetoLucano (6); Calvera (6); Castronuovo (6); Savoia di Lucania (5); Craco (5);Cersosimo (5); Brindisi Montagna (7); Armento (3); Missanello (3); Colobraro(6); Guardia Perticara (3); Castelluccio Superiore (1); Carbone (1).Inoltre, esaminando i bollettini epidemiologici regionali dei dieci giorniprecedenti, ossia dal 17 al 26 febbraio, nei comuni di San Fele, TramutolaTrecchina e Vietri di Potenza non si è verificato alcun nuovo contagio, mentrenei comuni di Nemoli 1, Rotonda 2, Moliterno 3 e Lauria 22.Si consideri, inoltre, che dal predetto bollettino sanitario del 27 febbraio2021 i ricoverati per Covid-19 nell’intera regione sono appena 89, di cui solo7 in terapia intensiva, vale a dire ampiamente al di sotto delle potenzialitàdella rete ospedaliera regionale, tanto che il Presidente della Regione, in uncomunicato diramato il 27 febbraio 2021, ha testualmente dichiarato che: “Lasituazione in Basilicata … è decisamente sotto controllo. Infatti resta laregione d’Italia con la più bassa percentuale di occupazione di posti letto percovid (6% in terapia intensiva ed appena 20% in malattie Infettive) ciò vuoldire che si intercettano tutti i sintomatici in tempo tanto da riuscire acurarli in tempo a domicilio”.Andava inoltre considerata la vastità del territorio lucano (oltre diecimila kmquadrati) e la densità della sua popolazione, tra le più basse d’Italia: laBasilicata conta 57 abitanti per chilometro quadrato, contro i 201 della medianazionale e i 427, ad esempio, della Campania e i 420 della Lombardia.E’ evidente, pertanto, che non vi è alcuna ragione, logica e giuridica, perapplicare all’intero territorio regionale lucano le medesime misure dicontenimento e che le stesse debbano essere differenziate comune per comune, alfine di arrecare ai destinatari il minor sacrifi
cio possibile, nel rispetto delgiusto equilibrio tra vari interessi coinvolti nella fattispecie concreta, neilimiti in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici.Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione deiprincipi di proporzionalità (Trattati UE e art. 117 Cost.), di ragionevolezza(art. 3Cost.), di buona amministrazione (art. 97 Cost.), oltre ai principi sancitidall’art. 1 della L. 241/1990 (criteri di economicità e di efficacia, rispettodei principi dell’ordinamento comunitario, divieto di aggravio delprocedimento, princìpi della collaborazione e della buona fede).Ne consegue, altresì, l’illegittimità per i vizi di eccesso di potere dedotti:illogicità manifesta, difetto di motivazione, carente istruttoria, disparità ditrattamento, sproporzione, ingiustizia manifesta.IIViolazione e falsa applicazione dell’art. 3, 1° e 2° comma, del DPCM del 14gennaio 2021.Nella situazione esposta sembra evidente che non vi fossero i presupposti perclassificare l’intero territorio della Basilicata, o almeno la maggior parte diesso, come “zona rossa”, ossia come una delle “aree del territorio nazionalecaratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischioalto” ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 14 gennaio 2021, atteso che laBasilicata, per quanto detto, non rientra tra le regioni “nel cui territorio simanifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ognicentomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3” (art.3, 1° comma DPCM).In ogni caso, nella situazione epidemiologica esposta col primo motivo ilMinistro della Salute e il Presidente della Regione Basilicata avrebbero dovutodifferenziare territorialmente le misure applicate, anche in ossequio delladisposizione dell’art. 3, 2° comma, del DPCM del 14 gennaio 2021, che recita:“2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi dell’art. 1,comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, d’intesacon il Presidente della regione interessata, in ragione dell’andamento delrischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto delMinistro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, inrelazione a specifiche parti del territorio regionale, l’esenzionedell’applicazione delle misure di cui al comma 4”.Anche per tale motivo i provvedimenti impugnati sono illegittimi, alla streguadei vizi dedotti in rubrica.DOMANDA CAUTELAREIl fumus boni iuris è nei motivi che precedono.I provvedimenti impugnati arrecano un danno grave ed irreparabile airicorrenti, di estrema gravità ed urgenza, disponendo pesanti limitazioni allalibertà di circolazione e la compressione di altre importanti altre libertà,garantite dalla Costituzione, come ad esempio quella di poter usufruire diattività e servizi commerciali, di ristorazione, di palestre, di piscine, dicentri natatori, di centri benessere, di centri termali, di attivitàscolastiche in presenza per i propri figli minori, di partecipare a mostre,musei e luoghi della cultura (artt. 2, 16, 17, 29, 33 e 34 Cost.).Tali provvedimenti, benché finalizzati a salvaguardare la salute pubblica,comportano una compressione di altri valori, del pari di rilevanzacostituzionale ed ugualmente meritevoli di tutela, non solo ed in primo luogoda parte dell’autorità amministrativa, ma anche in sede giudiziaria qualora ilprovvedimento vada ad incidere (come nella specie) nella sfera giuridica disoggetti determinati che si rivolgano al giudice amministrativo per ottenereprotezione.Pertanto la tutela cautelare, anche nella forma della richiesta di riesame deiprovvedimenti, è l’unica possibilità, nelle more del giudizio di merito, perconsentire ai ricorrenti di scongiurare tali pregiudizi, atteso che iprovvedimenti impugnati hanno efficacia limitata nel tempo: dal 1° al 15 marzol’ordinanza del Ministro della Salute; dal 1° a 5 marzo quella del Presidentedella Regione.Risulta evidente che, quando l’On.le Collegio avrà modo di esaminare lequestioni sollevate col ricorso, sarà praticamente venuto meno l’in
teresse aduna decisione cautelare e/o di merito, sicché la tutela cautelare è destinataad esaurirsi nella sede monocratica.A tale riguardo si richiama il decreto del Sig. Presidente di codesto On.leTribunale n. 272 del 24 novembre 2020, il quale, in fattispecie analoga, hastatuito che:– la tutela cautelare non può subire interruzione o limitazioni, essendo essaun corollario indefettibile del principio di effettività della tutelagiurisdizionale, che trova il suo fondamento nell’art. 1 c.p.a., negli artt.24, 103 e 113 Cost., nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UEe negli artt. 6 e 13 della CEDU; ciò in quanto i tempi del processo (chepossono essere ben più lunghi di quelli operativi dell’attività amministrativa)non devono comportare un pregiudizio per la parte che abbia ragione;– alla luce di tali principi, che sono a fondamento della giustiziaamministrativa, occorre seguire canoni interpretativi costituzionalmenteorientati per ricavare il senso di una “estrema gravità ed urgenza” nel caso incui il provvedimento lesivo abbia un orizzonte temporale che non raggiunge ladata della prima camera di consiglio utile;– in tale ipotesi, in cui è la durata stessa del provvedimento impugnato a “nonconsentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, ipresupposti per accedere alla tutela cautelare in sede monocratica non possanoessere sostanzialmente diversi da quelli usualmente considerati in sedecollegiale, sotto il profilo sia del fumus boni iuris, sia del periculum inmora; ciò (sia chiaro) a condizione che la parte ricorrente non abbia adottatocomportamenti processuali dilatori, ma abbia anzi attivato senza indugi (comenella specie) gli strumenti di tutela previstidall’ordinamento;– tra l’altro, considerazioni non dissimili hanno indotto a riconoscere, incasi particolari, l’appellabilità innanzi al Consiglio di Stato del decretocautelare monocratico emanato ai sensi dell’art. 56 c.p.a. (cfr. Cons. St.,Pres. sez. IV, decr.7/12/2018, n. 5971; Pres. sez. III, 12/11/2020, n. 6535);Per quanto espostosi concluda e si chiede che l’On.le Tribunale Amministrativo Regionale aditovoglia:• preliminarmente, ai sensi dell’art. 53 c.p.a., con decreto del Sig.Presidente del Tribunale, abbreviare i termini previsti dal codice di rito perla fissazione della camera di consiglio;• in via interinale, dapprima con provvedimento monocratico presidenziale e poicon ordinanza collegiale, disporre le misure cautelari più opportune per latutela delle situazioni soggettive dei ricorrenti, inclusa la sospensione deglieffetti dei provvedimenti impugnati e/o l’ordine di riesame degli stessi daparte delle Autorità amministrative che li hanno emanati;• nel merito, accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare i provvedimentiimpugnati, per quanto d’interesse dei ricorrenti;• condannare le Amministrazioni intimate al pagamento delle competenze e dellespese di lite, oltre al ristoro del contributo unificato, da distrarsi infavore del sottoscritto difensore, ex art. 93 c.p.c..Salvo e riservato ogni altro diritto, ragione ed azione.Ai fini del contributo unificato si precisa che il procedimento è di valoreindeterminabile e che è dovuto l’importo fisso pari ad €. 650,00.Avv. Donatello Genovese