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Edizione del 11/02/2021
Estratto da pag. 1
In Lombardia riaprono gli impianti sciistici
Il presidente Fontana ha firmato l''ordinanza in vigore dal 15 febbraio
Il presidente Fontana ha firmato l’ordinanza in vigore dal 15 febbraio

Con la firma da parte del presidente Attilio Fontana dell’Ordinanza Regionale che prevede la riapertura degli impianti di risalita agli sportivi amatoriali, parte ufficialmente in Lombardia dal 15 febbraio la stagione sciistica 2021. Il provvedimento segue di pochi giorni l’approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) delle linee guida per le regioni in cosiddetta ‘zona gialla’ dell’utilizzo nelle stazioni e nei comprensori sciistici di skilift, seggiovie e cabinovie per scopi non agonistici. Nel caso la situazione sanitaria dovesse mantenersi stabile, gli impianti di risalita rimarranno aperti sino al 31 marzo. Le linee guide approvate prevedono la riduzione della loro capacità e un numero massimo di presenze giornaliere sulle piste, calcolabile mediante l’introduzione di un tetto alla vendita di skipass giornalieri. Viene calcolato tenendo conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali ed è determinato in base alle caratteristiche della stazione o del comprensorio sciistico. Il numero massimo è del 30% della portata oraria complessiva per gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) presenti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio. Per le stazioni con al massimo due impianti complessivi si sale al 50% della portata oraria complessiva. L’Ordinanza prevede che “al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico dovranno comunicare sia a Regione Lombardia che alle Agenzie di Tutela della Salute competenti per territorio, entro la data di apertura degli impianti, gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica, determinate in applicazione del criterio di cui al presente articolo”.