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Edizione del 18/12/2020
Estratto da pag. 1
Coronavirus Covid-19: Nuova Ordinanza della Regione Veneto con la limitazione degli spostamenti
Mentre siamo in attesa che il Governo definisca, nel
Consiglio dei Ministri di oggi alle ore 18:00, le limitazioni da
introdurre nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 per
limitare i contagi da Covid-19, il Presidente della Giunta
regionale Veneto Luca Zaia ha firmato
ieri l’Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 169
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni“ che è stata pubblicata, poi, sul Bollettino
regionale n. 195 del 17 dicembre 2020.
Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 169
Nella nuova Ordinanza il Presidente Luca Zaia, rileva, sulla
base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione operata sulla base
del documento denominato "Approccio alla ri-modulazione delle
misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito
di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul
territorio nazionale nel periodo autunno-invernale", che
sussiste una situazione inquadrabile nello scenario
2 del suddetto documento e dispone ulteriori
misure restrittive per limitare il diffondersi del
contagio ed al fine di garantire la piena
operatività delle strutture sanitarie della Regione,
mediante, in particolare, interventi finalizzati a ridurre
le occasioni di assembramento di persone, ritenuto il veicolo
principale della diffusione del virus medesimo.
Contenuti dell’Ordinanza
La nuova Ordinanza della regione Veneto contiene:
Misure relative allo spostamento individuale
Misure relative al comportamento personale
Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio
Misure per gli esercizi di ristorazione e simili
Disposizioni finali
Si tratta di disposizioni che potrebbero essere definite di
limitazione degli spostamenti individuali a tempo come quelli
individuati anche per le aree gialle ed arancioni ma estese dalle
ore 14:00 in poi e che saranno applicabili da sabato 19 dicembre
fino a mercoledì 6 gennaio 2021, salvo altre eventuali disposizioni
o misure pià stringenti imposte a livello nazionale.
Limitazione degli spostamenti tra
Comuni
Possono essere così riassunti:
non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da
quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di
necessita', o per svolgere attività non sospese o usufruire di
servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è
sempre ammesso il rientro presso l'abitazione mentre lo spostamento
verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina
statale;
è sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di
servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista,
ecc.);
i ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza
o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro
presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario,
a seguito della consumazione del pranzo;
sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per
raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque
presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé; è sempre
possibile portare e recarsi a riprendere i minori;
è sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a
matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee
guida;
è sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di
trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per
accompagnamento di altri soggetti;r/>
è sempre possibile il raggiungimento della seconda casa;
per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o
simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le
limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o
simili;
per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, viene
fatta forte raccomandazione affinché l’accesso agli esercizi
commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga
dopo le 14;
per gli spostamenti effettuati dopo le 14
nell’autocertificazione conforme al modello statale è obbligatorio
indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in
rientro.
Limitazioni per gli Esercizi commerciali al
dettaglio
Possono essere così riassunte:
l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è
consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità
di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a
14 anni;
in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa
regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali,
singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali,
valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il
rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in
materia di commercio al dettaglio in area fissa:
per i locali con una superficie fino a 40 metri quadri è
consentito l'accesso a 1 cliente per volta;
per i locali con una superficie superiore a 40 metri quadri è
consentito l'accesso di 1 cliente ogni 20 metri quadri;
è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella
forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei
Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano,
consegnato ai commercianti, che preveda alcune condizioni
minimali;
tutti i punti vendita devono esporre all'ingresso un cartello
indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed
impedire l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse
raggiunto.
Limitazioni per gli Esercizi di Ristorazione e
simili
Possono essere così riassunte:
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge,
dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere,
ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei locali e,
riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere,
rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale;
dalle ore 15 alla chiusura l'attività si svolge solo a favore
di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del
locale; vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate
dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza
minima interpersonale di un metro
la mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche
durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente
necessario per la consumazione;
non possono essere collocati più di quattro avventori per
tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell'obbligo
di distanziamento di un metro;
i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie) devono esporre all'ingresso un cartello
indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed
evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse
raggiunto;
la consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata
nelle vicinanze dell'esercizio di vendita o in luoghi affollati,
salvo che per gli alimenti da consumare nell'immediatezza
dell'asporto;
la vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è
semp
re consentita e fortemente raccomandata.
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A cura di Redazione
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