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Edizione del 18/12/2020
Estratto da pag. 1
Coronavirus Covid-19: Nuova Ordinanza della Regione Veneto con la limitazione degli spostamenti
Nella nuova Ordinanza il Presidente Luca Zaia, rileva, che sussiste una situazione inquadrabile nello scenario 2 e dispone ulteriori misure restrittive
Mentre siamo in attesa che il Governo definisca, nel

Consiglio dei Ministri di oggi alle ore 18:00, le limitazioni da

introdurre nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 per

limitare i contagi da Covid-19, il Presidente della Giunta

regionale Veneto Luca Zaia ha firmato

ieri l’Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 169

recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori

disposizioni“ che è stata pubblicata, poi, sul Bollettino

regionale n. 195 del 17 dicembre 2020.

Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 169

Nella nuova Ordinanza il Presidente Luca Zaia, rileva, sulla

base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione,

Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione operata sulla base

del documento denominato "Approccio alla ri-modulazione delle

misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito

di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul

territorio nazionale nel periodo autunno-invernale", che

sussiste una situazione inquadrabile nello scenario

2 del suddetto documento e dispone ulteriori

misure restrittive per limitare il diffondersi del

contagio ed al fine di garantire la piena

operatività delle strutture sanitarie della Regione,

mediante, in particolare, interventi finalizzati a ridurre

le occasioni di assembramento di persone, ritenuto il veicolo

principale della diffusione del virus medesimo.

Contenuti dell’Ordinanza

La nuova Ordinanza della regione Veneto contiene:

Misure relative allo spostamento individuale

Misure relative al comportamento personale

Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio

Misure per gli esercizi di ristorazione e simili

Disposizioni finali

Si tratta di disposizioni che potrebbero essere definite di

limitazione degli spostamenti individuali a tempo come quelli

individuati anche per le aree gialle ed arancioni ma estese dalle

ore 14:00 in poi e che saranno applicabili da sabato 19 dicembre

fino a mercoledì 6 gennaio 2021, salvo altre eventuali disposizioni

o misure pià stringenti imposte a livello nazionale.

Limitazione degli spostamenti tra

Comuni

Possono essere così riassunti:

non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da

quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze

lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di

necessita', o per svolgere attività non sospese o usufruire di

servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è

sempre ammesso il rientro presso l'abitazione mentre lo spostamento

verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina

statale;

è sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di

servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista,

ecc.);

i ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza

o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro

presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario,

a seguito della consumazione del pranzo;

sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per

raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque

presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé; è sempre

possibile portare e recarsi a riprendere i minori;

è sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a

matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee

guida;

è sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di

trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per

accompagnamento di altri soggetti;r/>
è sempre possibile il raggiungimento della seconda casa;

per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o

simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le

limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o

simili;

per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, viene

fatta forte raccomandazione affinché l’accesso agli esercizi

commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga

dopo le 14;

per gli spostamenti effettuati dopo le 14

nell’autocertificazione conforme al modello statale è obbligatorio

indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in

rientro.

Limitazioni per gli Esercizi commerciali al

dettaglio

Possono essere così riassunte:

l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è

consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità

di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a

14 anni;

in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa

regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali,

singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali,

valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il

rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in

materia di commercio al dettaglio in area fissa:

per i locali con una superficie fino a 40 metri quadri è

consentito l'accesso a 1 cliente per volta;

per i locali con una superficie superiore a 40 metri quadri è

consentito l'accesso di 1 cliente ogni 20 metri quadri;

è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella

forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei

Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano,

consegnato ai commercianti, che preveda alcune condizioni

minimali;

tutti i punti vendita devono esporre all'ingresso un cartello

indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed

impedire l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse

raggiunto.

Limitazioni per gli Esercizi di Ristorazione e

simili

Possono essere così riassunte:

l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge,

dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere,

ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei locali e,

riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere,

rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale;

dalle ore 15 alla chiusura l'attività si svolge solo a favore

di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del

locale; vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate

dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza

minima interpersonale di un metro

la mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche

durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente

necessario per la consumazione;

non possono essere collocati più di quattro avventori per

tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell'obbligo

di distanziamento di un metro;

i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,

gelaterie, pasticcerie) devono esporre all'ingresso un cartello

indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed

evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse

raggiunto;

la consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata

nelle vicinanze dell'esercizio di vendita o in luoghi affollati,

salvo che per gli alimenti da consumare nell'immediatezza

dell'asporto;

la vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è

semp
re consentita e fortemente raccomandata.

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A cura di Redazione

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