lavoripubblici.it
Dir. Resp.
Tiratura: n.d. - Diffusione: n.d. - Lettori: 1428
Edizione del 12/12/2020
Estratto da pag. 1
Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: la nuova ristrutturazione edilizia
Le modifiche alla definizione di ristrutturazione edilizia apportate dal Decreto Semplificazioni al Testo Unico Edilizia
Nell'attesa che si completi il processo di riforma del

Testo Unico dell'Edilizia con la nuova

Disciplina delle Costruzioni, il DPR n. 380/2001 ha subito

parecchie e pesanti modifiche da parte del D.L. n. 76/2020 (c.d.

Decreto Semplificazioni).

Decreto Semplificazioni: le modifiche al Testo Unico

Edilizia

Modifiche che hanno avuto come obiettivo principale quello di

accelerare l'attività edilizia mantenendo i valori di tutela dei

territori. Un progetto ambizioso che ha portato alla

modifica di parecchi articoli, alcuni

dei quali hanno necessitato di alcuni chiarimenti operativi da

parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del

Ministero per la Funzione Pubblica.

Le modifiche apportate al Testo Unico

Edilizia sono contenute nei seguenti articoli del Decreto

Semplificazioni:

art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia

edilizia);

art. 10-bis (Semplificazioni in materia di demolizione di opere

abusive), che sostituisce integralmente l'art. 41 (Demolizione di

opere abusive) del DPR n. 380/2001.

Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: le

modifiche alla Ristrutturazione edilizia

Tra le modifiche al DPR n. 380/2001 che hanno necessitato di

maggiori chiarimenti, c'è quella all’art. 3, comma 1, lettera d),

che riguarda la definizione di ristrutturazione

edilizia che nella sua nuova formulazione diventa:

d) "interventi di ristrutturazione

edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli

organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che

possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte

diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o

la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,

l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed

impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia

sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e

ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti,

sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le

innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa

antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità,

per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento

energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi

espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti

urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere

interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre

ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di

edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,

attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne

la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli

immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali

e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti

urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al

decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,

o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e

ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici

consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico

e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e

gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti

costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove

siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche

planivolumetriche e tipologiche dell’edif
icio preesistente e non

siano previsti incrementi di volumetria.

Una nuova definizione con innovazioni significative, chiarite

dalla circolare congiunta del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero per la Funzione

Pubblica, inviata alla Conferenza delle Regioni e delle Province

Autonome, all’Unione delle Province d’Italia, all’Associazione

Nazionale Comuni Italiani, al Dipartimento per le Infrastrutture, i

Sistemi Informativi e Statistici e ai Provveditorati Interregionali

per le Opere pubbliche.

Ristrutturazione edilizia: il nuovo concetto di

demolizione e ricostruzione

Tra le innovazioni più significative vi è senz'altro quella

relativa agli interventi di "demolizione e ricostruzione" che

adesso rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia

anche quando avviene con diversi:

sagoma;

prospetti;

sedime;

caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;

innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa

antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità,

per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento

energetico;

con l’aggiunta di un ulteriore periodo per cui i medesimi

interventi di demolizione e ricostruzione possono prevedere “nei

soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli

strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per

promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

Viene, dunque, ampliata l’area degli interventi ricadenti nella

nozione di ristrutturazione edilizia, individuando i parametri la

cui modifica – a differenza di quanto previsto dalla previgente

disciplina – non risulta rilevante ai fini della qualificazione di

un intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione

edilizia, piuttosto che come nuova costruzione.

Ristrutturazione edilizia: attenzione ai vincoli di cui

al D.Lgs. n. 42/2004

Viene anche previsto un maggior rigore rispetto agli immobili

sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n.

42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Mentre in precedenza la demolizione e ricostruzione di detti

immobili poteva qualificarsi come ristrutturazione edilizia solo

ove ne fosse rispettata la sagoma originaria, oggi si richiede il

mantenimento di “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche

planivolumetriche e tipologiche” e si precisa che non devono essere

previsti incrementi di volumetria.

Altra innovazione è relativa all’equiparazione agli edifici

vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 di quelli ubicati nelle

zone omogenee A e in quelle ad esse assimilabili in base ai piani

urbanistici comunali, nonché “nei centri e nuclei storici

consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico

e architettonico”, fatte salve “le previsioni legislative e degli

strumenti urbanistici”.

Modifica dei prospetti in manutenzione straordinaria

con SCIA

Altra modifica importante riguarda l'innovazione relativa

all'art. 3, comma 1, lettera b). Adesso, la modifica dei soli

prospetti costituisce intervento di manutenzione

straordinaria, sottoposto al regime della segnalazione

certificata di inizio attività (SCIA) (art. 22 del Testo Unico

Edilizia), laddove:

la modifica sia necessaria per mantenere o acquisire

l’agibilità di un edificio legittimamente realizzato ovvero per

l’accesso allo stesso;

l’intervento non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela

ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al

decreto legislativo n. 42 del 2004, sia conforme alla vigente

disciplin
a urbanistica e non pregiudichi il “decoro architettonico”

dell’edificio.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e

resta sempre aggiornato

A cura di Redazione

LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata