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Edizione del 12/12/2020
Estratto da pag. 1
Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: la nuova ristrutturazione edilizia
Nell'attesa che si completi il processo di riforma del
Testo Unico dell'Edilizia con la nuova
Disciplina delle Costruzioni, il DPR n. 380/2001 ha subito
parecchie e pesanti modifiche da parte del D.L. n. 76/2020 (c.d.
Decreto Semplificazioni).
Decreto Semplificazioni: le modifiche al Testo Unico
Edilizia
Modifiche che hanno avuto come obiettivo principale quello di
accelerare l'attività edilizia mantenendo i valori di tutela dei
territori. Un progetto ambizioso che ha portato alla
modifica di parecchi articoli, alcuni
dei quali hanno necessitato di alcuni chiarimenti operativi da
parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del
Ministero per la Funzione Pubblica.
Le modifiche apportate al Testo Unico
Edilizia sono contenute nei seguenti articoli del Decreto
Semplificazioni:
art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia
edilizia);
art. 10-bis (Semplificazioni in materia di demolizione di opere
abusive), che sostituisce integralmente l'art. 41 (Demolizione di
opere abusive) del DPR n. 380/2001.
Decreto Semplificazioni e Testo Unico Edilizia: le
modifiche alla Ristrutturazione edilizia
Tra le modifiche al DPR n. 380/2001 che hanno necessitato di
maggiori chiarimenti, c'è quella all’art. 3, comma 1, lettera d),
che riguarda la definizione di ristrutturazione
edilizia che nella sua nuova formulazione diventa:
d) "interventi di ristrutturazione
edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o
la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità,
per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento
energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere
interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne
la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti
urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e
ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico
e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e
gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove
siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell’edif
icio preesistente e non
siano previsti incrementi di volumetria.
Una nuova definizione con innovazioni significative, chiarite
dalla circolare congiunta del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero per la Funzione
Pubblica, inviata alla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, all’Unione delle Province d’Italia, all’Associazione
Nazionale Comuni Italiani, al Dipartimento per le Infrastrutture, i
Sistemi Informativi e Statistici e ai Provveditorati Interregionali
per le Opere pubbliche.
Ristrutturazione edilizia: il nuovo concetto di
demolizione e ricostruzione
Tra le innovazioni più significative vi è senz'altro quella
relativa agli interventi di "demolizione e ricostruzione" che
adesso rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia
anche quando avviene con diversi:
sagoma;
prospetti;
sedime;
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità,
per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento
energetico;
con l’aggiunta di un ulteriore periodo per cui i medesimi
interventi di demolizione e ricostruzione possono prevedere “nei
soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per
promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
Viene, dunque, ampliata l’area degli interventi ricadenti nella
nozione di ristrutturazione edilizia, individuando i parametri la
cui modifica – a differenza di quanto previsto dalla previgente
disciplina – non risulta rilevante ai fini della qualificazione di
un intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione
edilizia, piuttosto che come nuova costruzione.
Ristrutturazione edilizia: attenzione ai vincoli di cui
al D.Lgs. n. 42/2004
Viene anche previsto un maggior rigore rispetto agli immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Mentre in precedenza la demolizione e ricostruzione di detti
immobili poteva qualificarsi come ristrutturazione edilizia solo
ove ne fosse rispettata la sagoma originaria, oggi si richiede il
mantenimento di “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche” e si precisa che non devono essere
previsti incrementi di volumetria.
Altra innovazione è relativa all’equiparazione agli edifici
vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 di quelli ubicati nelle
zone omogenee A e in quelle ad esse assimilabili in base ai piani
urbanistici comunali, nonché “nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico
e architettonico”, fatte salve “le previsioni legislative e degli
strumenti urbanistici”.
Modifica dei prospetti in manutenzione straordinaria
con SCIA
Altra modifica importante riguarda l'innovazione relativa
all'art. 3, comma 1, lettera b). Adesso, la modifica dei soli
prospetti costituisce intervento di manutenzione
straordinaria, sottoposto al regime della segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) (art. 22 del Testo Unico
Edilizia), laddove:
la modifica sia necessaria per mantenere o acquisire
l’agibilità di un edificio legittimamente realizzato ovvero per
l’accesso allo stesso;
l’intervento non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, sia conforme alla vigente
disciplin
a urbanistica e non pregiudichi il “decoro architettonico”
dell’edificio.
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A cura di Redazione
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