COVID-19: Ordinanza n. 47 del Presidente della Regione Basilicata
5/12/2020[newsBardi_19mcb]Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19. Il Presidente della regione Basilicata Vito Bardi ha firmato unanuova ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misureurgenti di contenimento del contagio da COVID-19.Di seguito il testo:Il Presidente della regione ORDINANZA Art. 1 (Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19) 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale si applicano le seguenti ulteriori misure: 1. è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti comunque gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti la cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020; 2. è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 3. sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, comunque denominati, (fra cui parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, parchi divertimento permanenti e viaggianti) ed altri eventuali contesti di intrattenimento; 4. l’attività sportiva o attività motoria all’aperto è autorizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; 5. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport di contatto, individuali e di squadra, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti in luoghi pubblici e privati, ivi comprese le attività sportive dilettantistiche di base, le scuole e le attività formative di avviamento agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se organizzate a livello occasionale e ludico-amatoriale; 6. restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, nei settori professionistici e dilettantistici, ad esclusione del settore giovanile, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Le sessioni di allenamento individuale degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle predette competizioni sportive sono consentite a porte chiuse, fermo il rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; 7. sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, strutture termali (fatta eccezione per quelle che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche), centri culturali, centri sociali, centri e circoli ricreativi; 8. fe
rmo quanto previsto alla lett.e), è consentito svolgere attività sportiva di base e l’attività motoria presso centri e circoli sportivi all’aperto, pubblici e privati, in conformità con le Linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la federazione medico sportiva italiana (FMSI), e fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. Resta consentito lo svolgimento di allenamenti in forma individuale anche per sport di squadra e attività sportiva di base, previsti dal decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 che individua gli sport di contatto, fermo il rispetto del distanziamento sociale e il divieto di assembramento; 9. restano sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;10. sono vietate le feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;11. sono vietate le sagre, le fiere di carattere locale e di comunità e le manifestazioni locali assimilabili;12. sono sospesi gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, aperti al pubblico, quali sale cinematografiche, sale da concerto, teatri, circhi, teatri tenda e spettacoli in genere in altri spazi anche all’aperto;13. sono sospesi i congressi, i convegni, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, restando consentiti quelli che si svolgono con modalità a distanza;14. sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura di cui all’articolo 1, comma 10, lett. r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;15. sono sospese le attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo. Sono sospese le attività del gioco operato con dispositivi elettronici comunque denominati (ad esempio slot-machines) situati all’interno di locali adibiti ad attività differente;16. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle attività di catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, e gli itinerari europei E55 e E45, gli ospedali con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.17. le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 10, lett. ff) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; 1. l’accesso di parenti e visitatori alle strutture delle unità di offerta residenziali e di lunga degenza della rete territoriale, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria competente della struttura. Fermo quanto previsto al periodo precedente, l’eventuale autorizzazione della direzione sanitaria potrà avvenire solo qualora nella struttura siano rispettate tutte le indicazioni contenute nel documento “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture
residenziali sociosanitarie e socioassistenziali” (Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 Rev. 2 del 24 Agosto 2020, Gruppo di Lavoro Istituto Superiore di Sanità - Prevenzione e Controllo delle Infezioni) allegato all’ordinanza 21 ottobre 2020, n. 39; 2. è vietato l’accesso ai familiari o caregiver ovvero ai visitatori dei pazienti ricoverati in reparti di degenza Unità Operative (U.O. - Reparti) delle strutture sanitarie regionali, salvo autorizzazione del responsabile sanitario della struttura stessa e, comunque, nel rispetto di procedure e/o regolamenti condivisi tra i direttori delle U.O. e la Direzione sanitaria aziendale riferite a singole e motivate criticità dei pazienti degenti. L’eventuale accesso autorizzato potrà avvenire previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio da COVID-19;r) fermo restando quanto disposto con l’Ordinanza nr. 46 del 3 dicembre 2020,le attività delle istituzioni scolastiche sono disciplinate dalle disposizionidi cui all’articolo 1, comma 10, lett. s) del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 3 dicembre 2020;2. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00, sull’intero territorio regionale, sonoconsentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenzelavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Art. 2 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)1. A decorrere dal 5 dicembre 2020 è disposto che sul territorio regionale iservizi di trasporto pubblico locale siano esercitati secondo i criteririportati al successivo comma 3 del presente articolo, nelle moredell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett.s) deldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 perl’adozione delle misure di competenza derivanti dal documento operativoprefettizio.2. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tuttele aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale devono esercitare iservizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 14recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento delladiffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” disettore, nonché dell’Allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 3 dicembre 2020, recante “Linee guida per l’informazione agli utenti ele modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 inmateria di trasporto pubblico” (allegato A).3. Ferme restando le disposizioni e condizioni stabilite dai provvedimentigovernativi di cui al comma 1, devono essere garantiti i servizi di Trasportopubblico locale, così come previsto dai contratti di servizio con gli Entiaffidanti competenti attualmente in esecuzione, per il cui esercizio deveessere rispettato un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore alcinquanta per cento dei posti a sedere. In particolare:a) i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sonostabilimenti produttivi in attività devono essere effettuati dal COTRAB sullabase dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provincialiattualmente in esecuzione, in relazione all’effettiva attività lavorativapresso gli stabilimenti industriali, potenziando le corse dei servizi nelrispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti a sedere eanche mediante la conversione delle percorrenze chilometriche scolastiche nonsvolte in percorrenze per corse operaie. Il COTRAB è tenuto altresì agarantire, con le stesse modalità, i servizi di trasporto pubblico da e versotutte le aree industriali della regione aggiuntivi rispetto a quelli previstinei contratti di servizio provinciali, attualmente in esecuzione, comeriportati di seguito: • Linea Ferrandina - Pisticci - Viggiano Zona Industriale; • Linea Irsina-San Nicola di Melfi-Crob Rionero; • Corse automobilistiche Avigliano - San Nicola di Melfi, previste in parallelo con la linea n.265 del
contratto di servizio provinciale, con capolinea ad Avigliano e ritorno; • Corse automobilistiche sulla relazione Lagopesole-San Nicola di Melfi in andata e San Nicola di Melfi- San Nicola di Pietragalla al ritorno, a completamento della linea n. 266 del contratto di servizio provinciale; • Linea Potenza - Viggiano (Centro Oli) con percorso Potenza-Brienza- Autostazione Paterno/Galaino-Viggiano (Centro Oli) e viceversa;c) tutti gli altri servizi devono essere effettuati dal COTRAB sulla base deiprogrammi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmentein esecuzione, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficientedi riempimento massimo del 50 per cento dei posti a sedere dei mezzi;d) i menzionati potenziamenti devono essere effettuati in modo puntuale, anchericorrendo all’utilizzo di mezzi adibiti a noleggio conto terzi, compresiquelli già nella disponibilità delle aziende e per i quali le amministrazioniprovinciali devono provvedere a rilasciare specifica autorizzazione.4. Al fine dell’applicazione omogenea delle misure di carattere generale dicontenimento della diffusione del COVID-19, delle raccomandazioni da dare agliutenti dei mezzi di trasporto, nonché delle misure specifiche applicabili allamodalità del trasporto automobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tuttele aziende consorziate precise disposizioni e direttive per il pieno rispettodelle prescrizioni della presente ordinanza e degli Allegati 14 e 15 deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, in modo checiascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza.5. Il COTRAB deve inviare alle Province, enti affidanti competenti e titolaridei contratti di servizio attualmente in esecuzione e alla Direzione generaledel Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, entrocinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ilprogramma di esercizio completo dei quadri orari di tutti i servizi di cui alprecedente comma 2, con particolare riferimento al programma di potenziamentodei servizi con l’indicazione puntuale delle linee potenziate, delle relativepercorrenze sviluppate e del riempimento che le stesse linee avevano nelperiodo antecedente al COVID-19 .6. Per garantire il rispetto della presente ordinanza, le Province tramite gliuffici preposti procedono ad effettuare le verifiche dei programmi di esercizioe di potenziamento così trasmessi; impartiscono le disposizioni autorizzativeal COTRAB per l’esercizio delle corse di potenziamento e per dare riscontro atutte le criticità rappresentate dall’utenza e/o dagli enti locali. Leamministrazioni provinciali svolgono altresì i necessari controlli, verificandopuntualmente l’effettivo affollamento sulle linee di TPL di competenza, ancheavvalendosi delle Forze di Polizia locali di concerto con le amministrazionicomunali interessate, trasmettendone le risultanze con cadenza settimanale allaRegione.7. Le Società Trenitalia SpA e Ferrovie Appulo Lucane srl svolgono tutti iservizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti,garantendo il rispetto delle misure specifiche per il settore del trasportopubblico locale di cui agli Allegati 14 e 15 del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 3 dicembre 2020 recante “Linee guida per l’informazioneagli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusionedel COVID-19 in materia di trasporto pubblico” e potenziando i servizi nelrispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50 per cento dei posti asedere dei mezzi.8. Entro cinque giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, lasocietà Trenitalia SpA Direzione regionale Basilicata e la società FerrovieAppulo Lucane srl (FAL), per i servizi ferroviari ed automobilistici dicompetenza, comunicano alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutturee Mobilità della Regione Basilicata l’attuazione dei servizi di TPL secondo icriteri di cui al precedente comma 2 e trasmettono il relativo programma diesercizio di potenziamento.9. Agli oneri conseguenti
all’esercizio dei servizi di trasporto pubblicolocale relativi al potenziamento delle corse di cui ai commi 2 e 6 del presentearticolo, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 44,comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, ai sensi dell’articolo 1 deldecreto-legge 8 settembre 2020 n. 111, per il cui decreto interministeriale diripartizione delle risorse è stata sancita Intesa dalla Conferenza Unificata indata 30 ottobre 2020.10. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, tutte le aziendeesercenti servizi di TPL automobilistico, la Società Trenitalia SpA e laSocietà Ferrovie Appulo Lucane Srl sono tenute a dare la più ampia diffusionedella nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti suipropri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché allestazioni e devono svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni sututte le corse effettuate, da trasmettere perentoriamente alle rispettiveamministrazioni titolari dei contratti di servizio con cadenza settimanale.11. I Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale comunale /urbanoprocedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da partedei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza, impartendo ledoverose disposizioni ai gestori dei servizi affinché sui mezzi di Tpl urbanosia rispettato un coefficiente di riempimento complessivo (posti a sedere +posti in piedi) che non superi il 50 per cento dei posti consentiti dalla cartadi circolazione dei mezzi stessi. Le amministrazioni comunali svolgono altresìi necessari controlli riscontrando, mediante opportune verifiche, l’effettivoaffollamento sulle linee di trasporto pubblico locale di competenza, ancheavvalendosi delle Forze di Polizia locali. Art. 3 (Misure straordinarie per la gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19)1. Al fine di consentire il regolare sevizio comunale di raccolta dei rifiutiurbani prodotti da contagiati da Covid-19, in isolamento o da persone inquarantena obbligatoria domiciliare, ed i regolari conferimenti degli stessinegli impianti di recupero di energia (operazione R1), sopperendo al ridottofunzionamento o al fermo di alcuni impianti e/o al sovraccarico di altri, edallo scopo di scongiurare emergenze igienico-sanitarie e di ordine pubblico,ove tecnicamente possibile, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciatiai sensi delle disposizioni di cui alla parte seconda e quarta del DecretoLegislativo nr. 152/2006 (e successive modifiche intervenute), le capacitàautorizzate possono essere aumentate complessivamente fino ad un massimo del10% di quella autorizzata annua nel rispetto dei codici EER autorizzati.2. I titolari degli impianti di recupero che intendono avvalersi della presentedisposizione straordinaria dovranno inviare entro 3 (tre) giorni dallapubblicazione della presente ordinanza apposita comunicazione all’Autoritàcompetente al rilascio dell’autorizzazione, in cui vengano indicate le maggioricapacità di trattamento dei rifiuti richieste, nei limiti di cui al comma 1 delpresente articolo. Art. 4 (Modalità di ricerca e raccolta dei tartufi sul territorio della regione)1.Per le attività di raccolta tartufi sono consentiti gli spostamenti, anche aldi fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nelcaso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che sonoin possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi della Legge Regionale 27marzo 1995 n. 35, sono in regola con il pagamento della tassa regionale e sonotitolari di IVA specifica o del versamento dell'F24 per sostituto di impostaentro i 7.000 euro.2. Le attività devono essere svolte da cavatori in solitaria con i loro cani ela raccolta di tartufi deve essere svolta utilizzando guanti e Dispositivi diProtezione Individuali.3. I cavatori dovranno conformarsi a quanto stabilito nelle Linee guida per lariapertura delle attività economic
he, produttive e ricreative, come aggiornatenella Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 8 ottobre2020, in Allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3dicembre 2020. (Disposizioni di proroga dei termini)1. Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalladiffusione del virus COVID-19, nelle more dell’adozione di un successivodecreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2,comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, su tutto il territorio regionale continuanoad applicarsi le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, 7 settembre 2020, n. 33,7 ottobre 2020, n. 37, 14 ottobre 2020, n. 38, fatto salvo quanto diversamentedisposto dalla presente ordinanza.2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano in sostituzione diquelle dell’ordinanza 30 ottobre 2020, n. 40, 9 novembre 2020 nr 42 e 14novembre 2020 nr. 43. Art. 6 (Disposizioni finali) 1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dei relativi allegati.2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed ètrasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per ilsuccessivo invio ai Comuni della Regione.3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi alTribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dallacomunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro iltermine di giorni centoventi.4 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto dellemisure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e pergli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con lasanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui laviolazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applicaaltresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio odell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4,comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterataviolazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiatae quella accessoria è applicata nella misura massima.5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 5dicembre 2020 e sono efficaci sino al 15 gennaio 2021, fatte salve ledisposizioni di cui all’art. 2 del presente provvedimento che avranno efficaciafino al 6 gennaio 2021, nonché fatte salve ulteriori prescrizioni che dovesserorendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologicasul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzoperiodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della RegioneBasilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.Potenza, 5 dicembre 2020BARDII