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Edizione del 04/12/2020
Estratto da pag. 1
Il testo del nuovo Dpcm: spostamenti, negozi, pranzi di Natale e Capodanno, tutte le novità
Entra in vigore da venerdì 4 dicembre fino al prossimo 15 gennaio 2021 il nuovo decreto
Entra in vigore da venerdì 4 dicembre fino al prossimo 15 gennaio 2021 il nuovo decreto

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella serata di giovedì 3 dicembre il nuovo Dpcm che entra in vigore da oggi, venerdì 4 dicembre e durerà fino al prossimo 15 gennaio 2021. Le norme principali contenute nel documento non si scostano di molto rispetto alle anticipazioni già emerse nella bozza circolata ieri. Il premier ha inoltre illustrato il nuovo Dpcm anche in una conferenza stampa. A fare da cornice normativa al Dpcm è anzitutto il decreto-legge già pubblicato sempre ieri in Gazzetta Ufficiale con il quale vengono fissati alcuni importanti divieti in materia di mobilità. Analizziamo ora nel dettaglio per temi le varie misure in vigore da oggi fino al 15 gennaio 2021.

Scarica il Dpcm 3 dicembre 2020

Allegati Dpcm 3 dicembre 2020

Restano tutte le restrizioni già previste per le Regioni in area arancione (spostamenti tra Comuni limitati) e rossa (limitata anche la mobilità intracomunale), così come la mobilità in entrata e in uscita da e verso Regioni arancioni e rosse, fatte salve le deroghe delle comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e i motivi di salute. Nella previsione riferita anche dal premier Conte che tutte le Regioni divengano zona gialla sotto le feste, il decreto-legge del 2 dicembre stabilisce un divieto di spostamento tra Regioni diverse, tutte indipendentemente dal loro colore, a partire dal 21 dicembre 2020 fino al prossimo 6 gennaio 2021. Fatte salve le solite tre deroghe al divieto (lavoro, necessità, salute), così come il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione, ma non verso le seconde case.

Il decreto-legge, inoltre, stabilisce che il 25, 26 dicembre 2020 e l’1 gennaio 2021 il divieto di spostamento sia valido anche tra Comuni diversi interni ad una stessa Regione, quale che sia il suo colore. Anche in questo caso sono salve le deroghe delle esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, oltre alla possibilità di fare rientro alla residenza, domicilio o abitazione (non verso le seconde case). È probabile che, viste le rimostranze delle Regioni, il Governo emani delle FAQ per chiarire quali siano le «situazioni di necessità» che consentano di derogare al divieto di spostamento tra Comuni a Natale, Santo Stefano e primo dell’anno.

Il Dpcm all’Art. 1 comma 3 prevede che «dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Il Dpcm aggiunge inoltre una raccomandazione ulteriore valida sempre sull’intero territorio nazionale: «È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

Resta quindi il divieto di uscire di casa, salvo le tre motivazioni solite, tutti i giorni nella fascia oraria tra le 22 e le 5 del mattino dopo, anche per la serata del 31 dicembre quando il “coprifuoco” inizierà alle ore 22 e terminerà due ore oltre il termine usuale, vale a dire solo alle ore 7 del mattino seguente. Le messe della Vigilia di Natale, ugualmente dovranno sottostare al limite orario d’inizio del “coprifuoco” fissato alle 22 in tutta Italia.

Il nuovo Dpcm conferma che «sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente», così come «sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto».

Il Dpcm sempre all’Art.1 che stabilisce le norme valide sull’intero territorio nazionale (salvo restrizioni per le zone arancioni o rosse), conferma che «res
tano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso». Inoltre, «sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose».

Il Dpcm, pur confermando la sospensione delle mostre e la chiusura al pubblico dei musei e luoghi della cultura, prevede però una novità con l’«eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi».

La principale novità del Dpcm sulla scuola riguarda la ripresa delle lezioni in presenza anche per le scuole secondarie di secondo grado. Il decreto, infatti, stabilisce che, esclusa la zona rossa, «a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza». Il Dpcm, sul tema, interviene anche chiamando direttamente in causa i prefetti nel coordinamento del trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda le università, il Dpcm dispone che «le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove e sedute di laurea».

Nelle Regioni zona gialla e arancione dove il commercio al dettaglio è ammesso, il Dpcm dispone che «fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21». Il decreto stabilisce però che «nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole».

In zona rossa le attività commerciali al dettaglio sono sospese, tranne i negozi d’alimentari e quelle indicate nell’allegato 23 del Dpcm.

In zona gialla i bar e tutti i locali del settore ristorazione possono restare aperti dalle 5 alle 18, mentre fino alle 22 è consentito il solo servizio d’asporto e senza limiti d’orario è sempre consentito il servizio a domicilio. Il servizio al tavolo è ammesso solo per un massimo di 4 persone sedute insieme al tavolo, a meno che si tratti di persone tutte conviventi tra loro. Resta quindi consentito fare pranzi al ristorante anche nelle giornate del 25, 26 dicembre 2020 e il primo gennaio 2021, quando però sarà vigente il divieto di spostarsi tra Comuni diversi anche all’interno di una stessa Regione zona gialla. In zona arancione e rossa resta sempre sospesa la ristorazione, salvo che per il servizio d’asporto (fino alle ore 22) e senza limiti orari il servizio a domicilio.

Gli hotel saranno aperti, ma per la sera di San Silvestro il 31 dicembre è prevista una restrizione ad hoc per impedire di fare Cenoni negli alberghi: «Dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera».

Il Dpcm non fissa un numero di persone massimo che è possibile ricevere nelle proprie abitazioni private, questo perché da un lato istituisce un regime restrittivo sugli spostamenti e dall’altro poiché raccomanda fortemente in via generale a non ricevere alcuna persona se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza. Così infatti recita il Dpcm all’Art. 1 comma 10 lettera n): «Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza». Resta il fatto che non trattandosi di un divieto, sono ipotizzabili per le tre diverse aree, gialle, arancioni e rosse, i seguen
ti scenari qualora nel rispetto dei vincoli sugli spostamenti si decida ugualmente di fare pranzi il 25 o il 26 dicembre:

Gli impianti potranno riaprire agli sciatori amatoriali solo a partire dal 7 gennaio 2021 e «subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico- scientifico». Il premier Conte ha poi detto in conferenza stampa che è prevista la quarantena per chi decida di trascorrere vacanze all’estero non appena abbia fatto rientro in Italia.

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