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Edizione del 05/11/2020
Estratto da pag. 1
Coprifuoco alle 22, didattica a distanza per le superiori, obbligo di mascherina per elementari e medie
Viterbo – Coprifuoco alle 22, didattica a distanza al 100% per le superiori ein presenza per le scuole elementari e medie, ma con l’uso obbligatorio dellemascherine. Sono solo alcune delle misure previste dal nuovo Dpcm per learee gialle, in cui è stato inserito anche il Lazio, e che entreranno in vigoreda domani, venerdì 6 novembre.Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che prevedela suddivisione delle regioni in tre aree (gialle, arancioni e rosse), in basea 21 paramenti che stabiliscono il rischio di contagio.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Covid le principali misure restrittive previste dal nuovo Dpcm – Cliccasull’immagine per ingrandireCovid le principali misure restrittive previste dal nuovo Dpcm???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Il Lazio è stato inserito nella fascia gialla, insieme ad Abruzzo, Basilicata,Campania, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Molise, Marche, Sardegna, FriuliVenezia Giulia, Umbria, Veneto e le province di Trento e Bolzano.Sono aree arancioni Puglia e Sicilia. Le zone rosse sono Lombardia, Piemonte,Calabria e Valle D’Aosta.Le restrizioni che varranno per le regioni considerate zona gialla sono:Coprifuoco dalle 22 alle 5. Saranno consentiti esclusivamente gli spostamentimotivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute conun’autocertificazione.Chiusi nei giorni festivi e prefestivi le grandi strutture di vendita e gliesercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.È fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, i puntivendita di generi alimentari, i tabacchi e le edicole.Le attività di ristorazione potranno rimanere aperte dalle 5 alle 18. Saràconsentito il servizio da asporto fino alle 22 e il servizio a domicilio senzalimiti di orario.Sospese le attività di sale bingo, casinò, sale giochi e sale scommesse.Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori. Didattica in presenza perle scuole elementari e medie, ma con l’uso obbligatorio delle mascherine.Chiusi i musei e sospese le mostre.Sospesi tutti i concorsi in presenza, a eccezione di quelli per il personalesanitario.Riempimento massimo del 50% sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione degliscuolabus.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Dpcm del 3 novembre 2020 - La suddivisione in zone gialle, arancioni e rosse inbase al rischio di contagioDpcm del 3 novembre 2020 – La suddivisione in zone gialle, arancioni e rosse inbase al rischio di contagio???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Il testo del Dpcm del 3 novembre 2020 relativo alle misure dicontenimento relativo alle fasce gialle1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fattoobbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi diprotezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi alchiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto aeccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per lecircostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione diisolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza deiprotocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivitàeconomiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida peril consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dellamascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nellastessa incompatibilità.È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vierespiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di personenon conviventi. 2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale dialmeno un metro, fatte salve le eccezioni già previ
ste e validate dal Comitatotecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n.630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentitiesclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, dasituazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortementeraccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzidi trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio,per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività ousufruire di servizi non sospesi. 4. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazionidi assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinatefasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso edeflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioniprivate.5. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tuttigli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello cheriporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel localemedesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabiliesclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cuiall’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo delDipartimento della protezione civile.7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine dicomunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte,in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo,che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate chepermettano di coprire dal mento al di sopra del naso.8. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiungealle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (comeil distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restanoinvariate e prioritarie.9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il propriomedico curante;b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici ècondizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cuiall’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonchédella distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentitol’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmenteconviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi,ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’apertonel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famigliadi cui all’allegato 8;c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentitol’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivitàludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’ariaaperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo diadottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle lineeguida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anchepresso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nelrispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri perl’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che nonsia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone noncompletamente autosufficienti;e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ? riconosciuti diinteresse nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano(CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ? riguardanti gli sportindividuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportivenazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero daorganismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzatia porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni diallenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sportindividuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presentelettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanatidalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associatee Enti di promozione sportiva;f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centribenessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazionirientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitativeo terapeutiche,nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attivitàsportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centrie circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto dellenorme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità conle linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medicosportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso dispogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri diriabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutturededicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso alComparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispettodei protocolli e delle linee guida vigenti;g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e)in ordine agli eventi e allecompetizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport dicontatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politichegiovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportivadilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamentorelative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e leattività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattereludico-amatoriale;h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive dicui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici,giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i qualil’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questiultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un testmolecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deveessere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, everificato dal vettore ai sensi dell’articolo 9. Tale test non deve essereantecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essereautorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che necertifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottopostaal test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone isoggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizionesportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specificoprotocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento;i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in formastatica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanzesociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delleprescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773;l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo ecasinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;m) sono sospesi gli spettacoli ape
rti al pubblico in sale teatrali, sale daconcerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo ediscoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le festenei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti allecerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, èfortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvoche per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietatele sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione diquelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche sisvolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza dipubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgonoin modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortementeraccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;p) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali daevitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e dellecaratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilitàdi rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nelrispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessionidi cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitatotecnico-scientifico, a 7;r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e deglialtri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice deibeni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42;s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano formeflessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli4e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modoche il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alladidattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attivitàin presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione dimantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusionescolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classeche sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa perla scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativiper l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio didispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di etàinferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibilicon l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possonosvolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza i corsi diformazione specifica in medicina generale nonché le attivitàdidattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno,della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché delSistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i mediciin formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professionisanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non inpresenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche epratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalleautoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su stradadi merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svoltidalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi diformazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dalMiniste
ro delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolareaggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere ladiffusione dell’infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione odelle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida dicui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285daespletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagliarticoli 121e 122 del citato decreto legislativoin favore dei candidati che nonhanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti gli esami diqualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singoleRegioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute esicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documentotecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagioda SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicatodall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersiqualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organicollegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e gradopossono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organicollegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanzanel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alleelezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambientie gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativiper l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordocon le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi perl’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative,non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delleistituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte conl’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori diadottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cuiall’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazionenecessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centrisportivi pubblici o privati;t) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalleistituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attivitàinerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonchéle attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi neicasi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie edi sicurezza vigenti;u) le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento,predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani diorganizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono contodelle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale edelle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative ecurricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le soleattività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno deicorsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guidadel Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati esospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui allapresente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzionidi alta formazione artistica musicale e coreutica;v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attivitàdidattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di altaformazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte,ove possibile,
con modalità a distanza, individuate dalle medesime università eistituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti condisabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenutonecessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recuperodelle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altraprova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamentodel percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presentelettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finalinonché ai fini delle relative valutazioni;z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedureconcorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delleprofessioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati siaeffettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica,nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitarionazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazioneall’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personaledella protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cuialla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità perle commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte concollegamento da remoto; aa) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttorialegenerale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti,rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione edi quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delleForze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica edel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso adattività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove nonancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenuteai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la duratadello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misurerestrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delleprocedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e allequalifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema diinformazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigilidel fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagioda COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259e 260 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77;bb) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera aa),comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono alraggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;cc) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale diattesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;dd) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitativee strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai solicasi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta adadottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;ee) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesacon il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenzacoronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionaleassicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimentodella diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidiidonei a garantire, secondo i protocolli san
itari elaborati dalla Direzionegenerale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuoviingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. Icasi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamentodagli altri detenuti;ff) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che siaassicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gliingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostareall’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; lesuddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli olinee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore diriferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenzadelle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti neiprotocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteridi cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure dicui all’allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gliesercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati,a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita digeneri alimentari, tabacchi ed edicole;gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; ilconsumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo,salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo dicibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senzalimiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettivelimitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempreconsentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle normeigienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto diconsumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodorestano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbianopreventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddetteattività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori eche individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire oridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settorianaloghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dallaConferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principicontenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenzacon i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite leattività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, chegarantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, neilimiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti ebevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo leautostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ognicaso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; ii) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizioneche le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato lacompatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento dellasituazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli ole linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagionel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o lineeguida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delleprovince autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nellelinee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato10;ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizibancari, finanziari, ass
icurativi nonché l’attività del settore agricolo,zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che neforniscono beni e servizi;mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviarioregionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito uncoefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficientesostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; ilPresidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalleaziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata allariduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitarinecessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettiveesigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cuierogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare ilsovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata incui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concertocon il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenzasanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi ditrasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimoe nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agliequipaggi, nonché ai vettori e agli armatori;nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possanoessere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchégli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restandol’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorieprevisti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, ancheutilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possonoessere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti,riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano(CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettivefederazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento dicompetizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di talicompetizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solosubordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenzadelle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitatotecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere,assembramenti;pp) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che siaassicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque ladistanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nelrispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dallaConferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire oridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cuiall’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. Iprotocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specificheprescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande edi ristorazione;3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;4) l’accesso dei fornitori esterni;5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure disicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle struttur
ericettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.Condividi la notizia: • • • • • • • • • Tweet • • • • • • 5 novembre, 2020