lavoripubblici.it
Dir. Resp.
Tiratura: n.d. - Diffusione: n.d. - Lettori: 1428
Edizione del 04/11/2020
Estratto da pag. 1
Ultime notizie Coronavirus: misure differenziate in 3 zone nel nuovo DPCM 3 novembre 2020
Ultime notizie Coronavirus: il nuovo DPCM 3 novembre 2020 prevede misure differenziate in 3 zone in funzione della gravità e del livello di rischio
Ultime notizie Coronavirus: con la firma del

Premier Giuseppe Conte al DPCM 3 novembre 2020, in attesa della

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono più chiare le misure

restrittive differenziate che il Governo ha previsto sulla base di

21 indicatori che hanno determinato il livello di rischio delle

varie Regioni.

Ultime notizie Coronavirus: misure differenziate in 3

zone

Come anticipato nei giorni scorsi dal Premier Conte alla Camera

dei Deputati, sono state previste 3 zone di rischio determinate

sulla base di 21 differenti parametri che vengono integrati tra di

loro tra i quali

numero di casi sintomatici notificati per mese;

numero di casi con soglia di ricovero ospedaliero;

numero di strutture residenziali socio sanitarie che

riscontrano almeno una criticità settimanale;

percentuale di tamponi positivi;

tempo medio tra data di inizio dei sintomi e diagnosi;

indice di replicabilità;

numero di focolai di trasmissione;

grado di occupazione dei posti letto in area medico terapia

intensiva delle strutture sanitarie di quel territorio.

Sulla base di questi parametri saranno determinate le zone:

in cui si applicano le solo restrizioni nazionali previste

dall’art. 1 del  DPCM 3 novembre 2020;

ad elevata gravità in cui si applicano le misure aggiuntive di

cui all’art. 2 del DPCM 3 novembre 2020;

massima gravità in cui si applicano le misure aggiuntive di cui

all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020.

Tali zone saranno determinate con la pubblicazione di

un’Ordinanza del Ministero della Salute sulla base del monitoraggio

dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di

“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e

pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno

invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province

autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati

elaborati dalla cabina di regia di cui al  decreto del

Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico

scientifico sui dati monitorati.

L’elenco di tali zone sarà aggiornato con cadenza almeno

settimanale.

Ultime notizie Coronavirus: le zone ad elevata

gravità

Nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata

gravità e da un livello di rischio alto, dalla data di

pubblicazione dell’ordinanza del Ministero della Salute sono

applicate le seguenti misure di contenimento:

vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per

gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o

situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque

consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo

svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa

è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio,

abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito

qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a

restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti

sono consentiti;

vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o

privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o

abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di

studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per

svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non

disponibili in tale comune;

sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar,

pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense

e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che
r/>vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a

prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola

ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme

igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di

trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto,

con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano

comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante

situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con

obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza

interpersonale di almeno un metro;

Ultime notizie Coronavirus: le zone a massima

gravità

Nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima

gravità e da un livello di rischio alto, dalla data di

pubblicazione dell’ordinanza del Ministero della Salute sono

applicate le seguenti misure di contenimento:

vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori,

nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni

di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti

gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento

della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è

consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio,

abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito

qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a

restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti

sono consentiti;

sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione

per le attività di vendita di generi alimentari e di prima

necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di

vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche

ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso

alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni

festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff) del

DPCM 3 novembre 2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla

tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette

alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole,

i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar,

pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense

e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che

vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a

prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola

ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme

igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di

trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto,

con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano

comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante

situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con

obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza

interpersonale di almeno un metro;

tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f)

e g) del DPCM 3 novembre 2020, anche svolte nei centri sportivi

all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e

le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

consentito svolgere individualmente attività motoria in

prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto

della distanza di almeno un metro da og
ni altra persona e con

obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie

respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività

sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola

dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per

l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile

2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria

di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono

esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità

di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di

laboratori  o in ragione di mantenere una relazione educativa

che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto

previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto

2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n. 134

del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con

gli alunni della classe che sono in didattica digitale

integrata;

sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari

delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica

musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali

attività a distanza. I corsi per i medici in formazione

specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina

generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni

sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari,

eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato

Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove

necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo

il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della

ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo

per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui

all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si

applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta

formazione artistica musicale e coreutica;

sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da

quelle individuate nell’allegato 24;

i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale

nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale

presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il

personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in

modalità agile.

A cura di Redazione

LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata