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Edizione del 04/11/2020
Estratto da pag. 1
Ultime notizie Coronavirus: misure differenziate in 3 zone nel nuovo DPCM 3 novembre 2020
Ultime notizie Coronavirus: con la firma del
Premier Giuseppe Conte al DPCM 3 novembre 2020, in attesa della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono più chiare le misure
restrittive differenziate che il Governo ha previsto sulla base di
21 indicatori che hanno determinato il livello di rischio delle
varie Regioni.
Ultime notizie Coronavirus: misure differenziate in 3
zone
Come anticipato nei giorni scorsi dal Premier Conte alla Camera
dei Deputati, sono state previste 3 zone di rischio determinate
sulla base di 21 differenti parametri che vengono integrati tra di
loro tra i quali
numero di casi sintomatici notificati per mese;
numero di casi con soglia di ricovero ospedaliero;
numero di strutture residenziali socio sanitarie che
riscontrano almeno una criticità settimanale;
percentuale di tamponi positivi;
tempo medio tra data di inizio dei sintomi e diagnosi;
indice di replicabilità;
numero di focolai di trasmissione;
grado di occupazione dei posti letto in area medico terapia
intensiva delle strutture sanitarie di quel territorio.
Sulla base di questi parametri saranno determinate le zone:
in cui si applicano le solo restrizioni nazionali previste
dall’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020;
ad elevata gravità in cui si applicano le misure aggiuntive di
cui all’art. 2 del DPCM 3 novembre 2020;
massima gravità in cui si applicano le misure aggiuntive di cui
all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020.
Tali zone saranno determinate con la pubblicazione di
un’Ordinanza del Ministero della Salute sulla base del monitoraggio
dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di
“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno
invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province
autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati
elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico
scientifico sui dati monitorati.
L’elenco di tali zone sarà aggiornato con cadenza almeno
settimanale.
Ultime notizie Coronavirus: le zone ad elevata
gravità
Nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata
gravità e da un livello di rischio alto, dalla data di
pubblicazione dell’ordinanza del Ministero della Salute sono
applicate le seguenti misure di contenimento:
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque
consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa
è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito
qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti
sono consentiti;
vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per
svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non
disponibili in tale comune;
sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense
e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che
r/>vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di
trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto,
con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano
comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
Ultime notizie Coronavirus: le zone a massima
gravità
Nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto, dalla data di
pubblicazione dell’ordinanza del Ministero della Salute sono
applicate le seguenti misure di contenimento:
vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori,
nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti
gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento
della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è
consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito
qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti
sono consentiti;
sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione
per le attività di vendita di generi alimentari e di prima
necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di
vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche
ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso
alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni
festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff) del
DPCM 3 novembre 2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla
tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette
alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole,
i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense
e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che
vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di
trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto,
con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano
comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f)
e g) del DPCM 3 novembre 2020, anche svolte nei centri sportivi
all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e
le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
consentito svolgere individualmente attività motoria in
prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto
della distanza di almeno un metro da og
ni altra persona e con
obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività
sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria
di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono
esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità
di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di
laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto
2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134
del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con
gli alunni della classe che sono in didattica digitale
integrata;
sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari
delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali
attività a distanza. I corsi per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina
generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari,
eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato
Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove
necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo
il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della
ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo
per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui
all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si
applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica;
sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da
quelle individuate nell’allegato 24;
i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale
presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il
personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in
modalità agile.
A cura di Redazione
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