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Edizione del 04/11/2020
Estratto da pag. 1
Coronavirus Covid-19: il dPCM 3/11/2020, le limitazioni nelle zone rosse, arancio e gialle
Le Ordinanze del Ministero della Salute individueranno le regioni nelle quali occorrerà fare riferimento anche ad altre indicazioni restrittive
Mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diffuso il

testo del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3

novembre 2020 e dei relatvi 25 allegati che saranno pubblicati

sulla Gazzetta di oggi, si è tenuta la Conferenza stampa

sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia a cui hanno

partecipano il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità,

Silvio Brusaferro, il Presidente del Consiglio

Superiore di Sanità, Franco Locatelli,

Gianni Rezza, Direttore generale della Prevenzione

sanitaria del Ministero della Salute propedeutica alla

predisposizione delle Ordinanze previste dagli articoli 2 e 3 del

dPCM 3/11/2020.

Con le citate Ordinanze il Ministro della Salute, sentiti i

Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio

dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di

“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e

pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno

invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province

autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25 al dPCM 3/11/2020) nonché

sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al

decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il

Comitato tecnico scientifico  sui dati monitorati, sono

individuate:

le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo

3” e con un livello di rischio “alto” di

cui al citato documento di Prevenzione (art. 2) e

definite “zone arancio”;

le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo

4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato

documento di Prevenzione (art. 3) e definite

“zone rosse”.

Ordinanze del Ministero della salute

Le Ordinanze del Ministero della Salute individueranno le

regioni nelle quali occorrerà fare riferimento oltre alle

indicazioni restrittive contenute nell’articolo 1, comma 9 del dPCM

3/11/2020 nelle lettere dalla a) alla

pp) anche ad altre indicazioni restrittive e, nel

dettaglio:

un’Ordinanza sarà predisposta per la

definizione delle regioni che dovranno ottemperare alle indicazioni

restrittive contenute nell’articolo 2 e, quindi,

riferibili alle cosiddette “zone arancio” e che consisteranno:

nel divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai

territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti

motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di

necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli

stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere

ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o

nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM

3/11/2020;

nel divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici

o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o

abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di

studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per

svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non

disponibili in tale comune;

nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione

(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad

esclusione delle mense e del catering continuativo su base

contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le

linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;

un’Ordinanza sarà predisposta per la

definizione delle regioni che dovranno ottemperare alle indicazioni

restrittive contenute nell’articolo 3 e, quindi,

riferibili alle cosiddette “zone rosse” e che consisteranno:

nel divieto di ogni spos
tamento in entrata e in uscita dai

territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti

motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di

necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli

stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere

ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o

nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM

3/11/2020;

nella sospensione delle attività commerciali al dettaglio,

fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e

di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi

di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche

ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso

alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni

festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff) del

dPCM 3/11/2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di

attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita

di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,

le farmacie e le parafarmacie;

nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione

(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad

esclusione delle mense e del catering continuativo su base

contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le

linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;

nella sospensione di tutte le attività previste dall’articolo

1, comma 9, lettere f) e g) del dPCM 3/11/2020, anche svolte nei

centri sportivi all’aperto; sono, altresì, sospesi tutti gli eventi

e le competizioni organizzati dagli enti di promozione

sportiva;

nella possibiità di svolgere, individualmente, attività motoria

in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto

della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con

obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie

respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività

sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;

fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola

dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per

l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile

2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria

di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono

esclusivamente con modalità a distanza;

nella sospensione della frequenza delle attività formative e

curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione

artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento

di tali attività a distanza;

nella sospensione delle attività inerenti servizi alla persona,

diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al dPCM

3/11/2020;

nella limitazione della presenza, nel caso di lavori pubblico,

del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le

attività che ritengono indifferibili e che richiedono

necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione

dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria

attività lavorativa in modalità agile.

Indicazioni rettrittive articolo 1, comma 9, lettere

dalla a) alla pp) dPCM 3/11/2020

In tutte le regioni non individuate nelle Ordinanze del

Ministero della Salute definite “zone gialle” occorrerà fare

riferimento alle indicazioni restrittive contenute nell’articolo 1,

comma 9 del dPCM 3/11/2020 nelle lettere dalla a) alla

pp).

Gazzetta ufficiale di oggi dPCM 3/11/2020 ed Ordinanze

Ministero della salute

Il
nuovo dPCM 3/11/2020 sarà pubblicato, unitamente alle due

Ordinanze del Ministero della salute nella Gazzetta ufficiale di

oggi, entrerà in vigore il 6 novembre 2020 e le disposizioni

contenute nei 14 articoli saranno efficaci sino al 3 dicembre

2020.

Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale

verifica il permanere dei presupposti per inserire le regioni nelle

zone rosse o arancio e provvede con ordinanza all’aggiornamento del

relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in

un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha

determinato le misure restrittive comporta la nuova

classificazione. In ogni caso le ordinanze sono efficaci per un

periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di

efficacia del dPCM 3/11/2020.

A cura di Redazione

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