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Edizione del 04/11/2020
Estratto da pag. 1
Coronavirus Covid-19: il dPCM 3/11/2020, le limitazioni nelle zone rosse, arancio e gialle
Mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diffuso il
testo del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
novembre 2020 e dei relatvi 25 allegati che saranno pubblicati
sulla Gazzetta di oggi, si è tenuta la Conferenza stampa
sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia a cui hanno
partecipano il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità,
Silvio Brusaferro, il Presidente del Consiglio
Superiore di Sanità, Franco Locatelli,
Gianni Rezza, Direttore generale della Prevenzione
sanitaria del Ministero della Salute propedeutica alla
predisposizione delle Ordinanze previste dagli articoli 2 e 3 del
dPCM 3/11/2020.
Con le citate Ordinanze il Ministro della Salute, sentiti i
Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio
dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di
“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno
invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province
autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25 al dPCM 3/11/2020) nonché
sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al
decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il
Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono
individuate:
le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo
3” e con un livello di rischio “alto” di
cui al citato documento di Prevenzione (art. 2) e
definite “zone arancio”;
le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo
4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato
documento di Prevenzione (art. 3) e definite
“zone rosse”.
Ordinanze del Ministero della salute
Le Ordinanze del Ministero della Salute individueranno le
regioni nelle quali occorrerà fare riferimento oltre alle
indicazioni restrittive contenute nell’articolo 1, comma 9 del dPCM
3/11/2020 nelle lettere dalla a) alla
pp) anche ad altre indicazioni restrittive e, nel
dettaglio:
un’Ordinanza sarà predisposta per la
definizione delle regioni che dovranno ottemperare alle indicazioni
restrittive contenute nell’articolo 2 e, quindi,
riferibili alle cosiddette “zone arancio” e che consisteranno:
nel divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai
territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli
stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere
ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o
nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM
3/11/2020;
nel divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici
o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per
svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non
disponibili in tale comune;
nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione
(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad
esclusione delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le
linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
un’Ordinanza sarà predisposta per la
definizione delle regioni che dovranno ottemperare alle indicazioni
restrittive contenute nell’articolo 3 e, quindi,
riferibili alle cosiddette “zone rosse” e che consisteranno:
nel divieto di ogni spos
tamento in entrata e in uscita dai
territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli
stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere
ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o
nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM
3/11/2020;
nella sospensione delle attività commerciali al dettaglio,
fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e
di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi
di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche
ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso
alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni
festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff) del
dPCM 3/11/2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di
attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita
di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,
le farmacie e le parafarmacie;
nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione
(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad
esclusione delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le
linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
nella sospensione di tutte le attività previste dall’articolo
1, comma 9, lettere f) e g) del dPCM 3/11/2020, anche svolte nei
centri sportivi all’aperto; sono, altresì, sospesi tutti gli eventi
e le competizioni organizzati dagli enti di promozione
sportiva;
nella possibiità di svolgere, individualmente, attività motoria
in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con
obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività
sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria
di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono
esclusivamente con modalità a distanza;
nella sospensione della frequenza delle attività formative e
curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento
di tali attività a distanza;
nella sospensione delle attività inerenti servizi alla persona,
diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al dPCM
3/11/2020;
nella limitazione della presenza, nel caso di lavori pubblico,
del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le
attività che ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione
dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria
attività lavorativa in modalità agile.
Indicazioni rettrittive articolo 1, comma 9, lettere
dalla a) alla pp) dPCM 3/11/2020
In tutte le regioni non individuate nelle Ordinanze del
Ministero della Salute definite “zone gialle” occorrerà fare
riferimento alle indicazioni restrittive contenute nell’articolo 1,
comma 9 del dPCM 3/11/2020 nelle lettere dalla a) alla
pp).
Gazzetta ufficiale di oggi dPCM 3/11/2020 ed Ordinanze
Ministero della salute
Il
nuovo dPCM 3/11/2020 sarà pubblicato, unitamente alle due
Ordinanze del Ministero della salute nella Gazzetta ufficiale di
oggi, entrerà in vigore il 6 novembre 2020 e le disposizioni
contenute nei 14 articoli saranno efficaci sino al 3 dicembre
2020.
Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale
verifica il permanere dei presupposti per inserire le regioni nelle
zone rosse o arancio e provvede con ordinanza all’aggiornamento del
relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in
un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova
classificazione. In ogni caso le ordinanze sono efficaci per un
periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di
efficacia del dPCM 3/11/2020.
A cura di Redazione
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