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Edizione del 26/10/2020
Estratto da pag. 1
Ecco il nuovo Dpcm: cosa possiamo o non possiamo fare da oggi
E' in vigore da oggi fino al 24 novembre il dpcm del presidente delConsiglio Giuseppe Conte che introduce misure anticovid.Il Premier Giuseppe ConteIl Premier Giuseppe Conteglobalist 26 ottobre 2020 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fattoobbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi diprotezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi alchiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto aeccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per lecircostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione diisolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza deiprotocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivitàeconomiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida peril consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dellamascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nellastessa incompatibilità.È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vierespiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di personenon conviventi.2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale dialmeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitatotecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n.630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.3. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazionidi assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizicommerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.4. È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, conmezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, distudio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgereattività o usufruire di servizi non sospesi.5. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tuttigli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello cheriporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel localemedesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabiliesclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cuiall'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo delDipartimento della protezione civile.7. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine dicomunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte,in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo,che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate chepermettano di coprire dal mento al di sopra del naso.8. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiungealle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (comeil distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restanoinvariate e prioritarie.9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il propriomedico curante;b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici ècondizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cuiall’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; èconsentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familia
ri o altre personeabitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno diparchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativaall'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politichedella famiglia di cui all'allegato 8;c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentitol'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivitàludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'ariaaperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo diadottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle lineeguida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anchepresso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nelrispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri perl'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che nonsia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone noncompletamente autosufficienti;e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali edi squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentitisoltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interessenazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitatoolimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) edalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate,enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportiviinternazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuseovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolliemanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportiveassociate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degliatleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e disquadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sonoconsentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettivefederazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti dipromozione sportiva;f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centribenessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitarioobbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti neilivelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali ecentri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine epalestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolteall’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sonoconsentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcunassembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per losport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gliulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome,ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sonoconsentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centridi addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimentodell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorsopubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guidavigenti;g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e allecompetizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport dicontatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politichegiovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportivadilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamentorelative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e leattività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattereludico-amatoriale;h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle com
petizioni sportive dicui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici,giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i qualil'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questiultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un testmolecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deveessere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, everificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essereantecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essereautorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che necertifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottopostaal test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone isoggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizionesportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specificoprotocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in formastatica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanzesociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delleprescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773;l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo ecasinò;m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale daconcerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo ediscoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le festenei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti allecerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, èfortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvoche per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietatele sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione diquelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche sisvolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza dipubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgonoin modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortementeraccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali daevitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e dellecaratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilitàdi rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nelrispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessionidi cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitatotecnico-scientifico, a 7;r) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti eluoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali edel paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, èassicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delledimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché deiflussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità difruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone eda consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro dialmeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o lineeguida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle provinceautonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altriistituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misureorganizzative, di prevenzione e p
rotezione, nonché di tutela dei lavoratori,tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte; restasospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4,comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali eambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gliistituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;s) fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo diistruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi inpresenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione alministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitariedelle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specificicontesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo gradoadottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensidegli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per unaquota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente lagestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraversol'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso nonavvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire laproporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimentoperiodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nelDocumento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative eformative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione perl'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere resodalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensidell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sonoconsentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché leattività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeridell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia,nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsiper i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delleprofessioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche inmodalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e leprove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile edalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore sustrada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafosvolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi diformazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dalMinistero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolareaggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere ladiffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione odelle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida dicui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 daespletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagliarticoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati chenon hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti, gli esami diqualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singoleRegioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute esicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documentotecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagioda SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicatodall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersiqualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organicoll
egiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e gradopossono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità digarantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza delpersonale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioniscolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principidi segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestoriprovvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimentiamministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia.L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con leistituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi perl'organizzazione e lo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ededucative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per leattivita' delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno esseresvolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico deigestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guidadi cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita' di pulizia e igienizzazionenecessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centrisportivi pubblici o privati;t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalleistituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attivitàinerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonchéle attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi neicasi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie edi sicurezza vigenti;u) le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento,predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani diorganizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e adistanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione delquadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezzasanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministerodell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base delprotocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19,di cuiall'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, perquanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artisticamusicale e coreutica;v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attivitàdidattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di altaformazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte,ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università eistituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti condisabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenutonecessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recuperodelle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altraprova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamentodel percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presentelettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finalinonché ai fini delle relative valutazioni;w) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttorialegenerale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti,rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione edi quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delleForze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica edel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso adattività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove nonancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenuteai fini del
la formazione della graduatoria finale del corso. Per la duratadello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misurerestrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delleprocedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e allequalifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema diinformazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigilidel fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagioda COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77;z) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera w),comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono alraggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;aa) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale diattesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitativee strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai solicasi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta adadottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesacon il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenzacoronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionaleassicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimentodella diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidiidonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzionegenerale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuoviingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. Icasi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamentodagli altri detenuti;dd) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che siaassicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gliingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostareall'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; lesuddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli olinee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore diriferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenzadelle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti neiprotocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteridi cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure dicui all'allegato 11;ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; ilconsumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo,salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo dicibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senzalimiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettivelimitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempreconsentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle normeigienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto,nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto diconsumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodorestano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbianopreventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddetteattività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori eche indiv
iduino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire oridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settorianaloghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dallaConferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principicontenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenzacon i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite leattività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, chegarantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, neilimiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti ebevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo leautostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ognicaso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizioneche le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato lacompatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento dellasituazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli ole linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagionel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o lineeguida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delleprovince autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nellelinee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla personagià consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministridel 26 aprile 2020;hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizibancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo,zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che neforniscono beni e servizi;ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogatodalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzataalla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventisanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delleeffettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, lacui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare ilsovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata incui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concertocon il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenzasanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi ditrasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimoe nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agliequipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possanoessere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchégli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restandol’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorieprevisti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, ancheutilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;mm) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possonoessere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti,riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano(CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettivefederazioni per permettere la preparazione finalizzata
allo svolgimento dicompetizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di talicompetizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solosubordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenzadelle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitatotecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere,assembramenti;nn) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che siaassicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque ladistanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nelrispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dallaConferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire oridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cuiall'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. Iprotocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specificheprescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande edi ristorazione;3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;4) l'accesso dei fornitori esterni;5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure disicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutturericettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.Art. 2.Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delleattività produttive industriali e commerciali1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali ecommerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano icontenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per ilcontrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambientidi lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali dicui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, ilprotocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusionedel COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politichesociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condivisodi regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelsettore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cuiall'allegato 14.Art. 3.Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzionedella diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativavigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazionidell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singolestrutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e ladisinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;b) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzodell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento diprevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale diImmuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;c) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitariadi cui all'allegato 19;d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negliuffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gliambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, leinformazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato19;e) i sindaci e le a
ssociazioni di categoria promuovono la diffusione delleinformazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato19 anche presso gli esercizi commerciali;f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accessoalle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti alpubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministroper la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe adisposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzionidisinfettanti per l'igiene delle mani;g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottanointerventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenzaravvicinata.2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, lemisure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli ufficipubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cuiall’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioniassicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela dellasalute adottate dalle competenti autorità.3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con lemodalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblicaamministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263,comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazionidalla legge 17 luglio 2020, n. 77.4. Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario diingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario,nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizipubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingressodel personale anche da parte dei datori di lavoro privati.5. È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da partedei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 alpresente decreto.Art. 4.Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero