comune.cremona.it
Dir. Resp.
Tiratura: n.d. - Diffusione: n.d. - Lettori: 619
Edizione del 30/09/2020
Estratto da pag. 1
Ordinanza sindacale Misure Strutturali Permanenti e Temporanee Omogenee per il miglioramento della qualità dell’aria e il contrasto all’inquinamento locale
73881
da 01/10/2019 a 30/09/2020
OGGETTO: Ordinanza sindacale Misure Strutturali Permanenti e Temporanee Omogenee per il miglioramento della qualità dell’aria e il contrasto all’inquinamento locale previste dal “Nuovo Accordo Di Programma Per L’adozione Coordinata E Congiunta Di Misure Per Il Miglioramento Della Qualità Dell’aria Nel Bacino Padano” sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna.
IL SINDACO
Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;
Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell’attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;
Rilevato che il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell’aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l’attuazione di “misure d’urgenza omogenee e temporanee”;
Premesso che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell’inquinamento dell’aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017;
Considerato che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;
Rilevato che il citato Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L’applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.
Rilevato altresì che con la D.G.R. n. 7095/2017, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto.
La D.G.R. n. 7095/2017 ha stabilito che le limitazioni di carattere temporaneo si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale dal 01 ottobre al 31 marzo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).
La D.G.R. n. 7095/2017 stabilisce altresì che:
la verifica per stabilire l’attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.
La D.G.R. n. 449/2018 ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), nel quale sono previste le misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare la limitazione della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli più inquinanti, con il conseguente miglioramento dello stato della qualità dell’aria.
La D.G.R. n. 449/2018 – All. 2. del PRIA 2018 stabilisce le modalità di limitazione della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli più inquinanti, integrando le disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli di cui alle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 6675/2017 e n. 7095/2017. In particolare a partire dal 01/10/2018:
le limitazioni inerenti i veicoli Euro 0 Benzina e Euro 0-1-2 Diesel si estendono a tutto l’anno, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nei Comuni di Fascia 1 e 2 del territorio regionale;
disposto il fermo della circolazione per i veicoli Euro 3 Diesel nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nel periodo dal 01/10 al 31/03, nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 del territorio regionale.
La D.G.R. n. 2055/2019 – nel deliberato approva l’Allegato 1, come parte integrante e sostanziale dell’atto sopracitato, che reca l’insieme delle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, l’ambito territoriale di applicazione, le esclusioni, la deroga chilometrica per i veicoli aderenti al progetto MoVe-In, nonché le deroghe circoscritte ai veicoli operanti per funzioni di pubblico servizio, pubblica utilità, emergenza, con ciò recependo le disposizioni delle DDGR 7635/08, 9958/09, dell’Allegato 1 alla DGR 2578/14, dell’Allegato 2 alla DGR 449/2018, e dispone l’estensione delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l’anno nelle aree attualmente limitate (Fascia 1 e 5 comuni di Fascia 2 come definite nell’Allegato 2 alla d.G.R. 31/10/2014 n. 2578);
Vista la L.R. n. 24 del 11/12/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente".
Viste le DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 6675/2017, n. 7095/2017 , n. 449/2018 e n. 2055/2019.
Visto il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. recante “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
Visto l’articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e l’articolo 12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona, che danno il potere al Sindaco di emettere ordinanze;
ORDINA
I. MISURE STRUTTURALI PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
A. AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA ED EURO 0 - 1 - 2 DIESEL
dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno,
dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) e dalle ore 07.30 alle ore 19.30,
B. AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL
dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2020
dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) e dall
e ore 07.30 alle ore 19.30.
C. MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI EURO 0 e EURO 1
Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24).
Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 si applicano:
dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno,
dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) e
dalle ore 07.30 alle ore 19.30,
DEROGHE e/o ESCLUSIONI
di cui all’Allegato 1 della D.G.R. n. 7095/2017, con l’aggiunta dei veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive.
di cui all’ Allegato 2 della D.G.R. n. 449/2018
di cui all’ Allegato 1 della D.G.R. n. 2055/2019
II. MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
Dal 01 ottobre 2019 al 31 marzo 2020
A. 1^ LIVELLO
Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3 per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1^ Livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018 e n. 2055/2019:
limitazione all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva fino Euro 4 Diesel in ambito urbano dalle ore 08.30 alle ore 18.30. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all’Allegato 1 della D.G.R. n. 7095/2017, con l’aggiunta dei veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 3 Stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell’art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, c. 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
B. 2^ LIVELLO
Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3 per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2^ Livello da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle
azioni previste dalle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018 e n. 2055/2019 a tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto II.A:
1.estensione delle limitazioni per i veicoli commerciali fino a Euro 4 Diesel in ambito urbano dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all’Allegato 1 della D.G.R. n. 7095/2017, con l’aggiunta dei veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
2.divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 4 Stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell’art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.
L’entrata in vigore delle misure di 1^ e 2^ Livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti II.A e II.B, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nell’applicativo sul sito istituzionale di Regione Lombardia, come segue:
se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.
SI RICORDA
Dove si applica il fermo
Si applica su tutti i tratti stradali situati nel territorio comunale. comprese le strade provinciali e statali.
AD ESCLUSIONE
delle autostrade;
delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla D.g.r. n. 19709/2004;
dei tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.
Strade di penetrazione: tra le strade di cui ai precedenti punti, gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle fermate periferiche dei mezzi pubblici:
Ex SS 10 Piacenza, viale Po, via della Ceramica, via Vecchia, via Riglio, piazzale Caduti del Lavoro, via Milano, via Castelleone, via Bergamo, via Boschetto (da via Cimitero fino alla Motorizzazione Civile), via Cimitero, via Brescia (fino all’imbocco della “tangenziale”), via Persico (fino all’incrocio con via dell’Annona), via Mantova, via Buoso da Dovara (tratto compreso fra via Postumia e via Ghisleri), via Giuseppina, via Casalmaggiore (fino all’imbocco della circonvallazione sud-est), via Portinari del Po (limitatamente al tratto per raggiungere il piazzale Azzurri d’Italia).
Strade di collegamento
Via Eridano, via Monviso, via Seminario, via N. Sauro, via Zaist (“tangenziale”);
Viale Concordia, via Massarotti, via Ghinaglia, piazza Risorgimento, via Dante, viale Trento e Trieste, piazza della Libertà, via Ghisleri, via Novati, via del Giordano, piazzale Cadorna (cerchia delle vecchie mura);
Via Tavernazze (tratto compreso da Bosco ex Parmigiano a via Busada), via Campanella, via Busada (circonvallazione sud-est);
Via dell’Annona
Parcheggi
Piazzale Atleti Azzurri d’Italia; parcheggio via della Ceramica; autosilo via Massarotti; parcheggio Ex Tranvie via Dante; parcheggio piazzale della Croce Rossa; parcheggio Stadio Zini via dell’Annona; parcheggio Ospedale Maggiore Largo Priori.
AVVERTE CHE
>
La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione di cui ai punti I.A, I.B e I.C varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 24/2006;
l’inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui ai punti II.A.2, II.A. 3, II.A. 4, II.A. 5, II.A.6 e II.B.2 sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell’art. 16 della L. n. 689/1981.
AVVISA CHE
il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati di ARPA Lombardia, si realizza una delle due seguenti condizioni:
la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m3 nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.
Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1^ e/o di 2^ Livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.
La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione.
Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 recante “Codice della Strada” cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvati, nell’eventualità, da tecnici abilitati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm.ii..
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.
IL SINDACO
(Prof. Gianluca Galimberti)
Ordinanza in formato PDF - 3.42 MB
Piano d'Azione antismog 2019/2020: misure strutturali permanenti e temporanee di I e II livello per migliorare la qualità dell’aria
Ordinanze